TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-08-29, n. 201910668

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-08-29, n. 201910668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910668
Data del deposito : 29 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2019

N. 10668/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02828/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Verdi Ambiente e Società A.P.S. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M N, C F G e P A, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Adami De Battista Ferretti in Roma, Corso d’Italia n. 97;

contro

CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante p.t.;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t.;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t.;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t.;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;
Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Gradi Opere presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e Vas, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti

Autostrade del Lazio S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Paola Chirulli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Vinti &
Associati in Roma, via Emilia n. 88;

per l’annullamento

- della deliberazione in data 2 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 3 gennaio 2014, Serie Generale, n. 2, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, relativa al programma delle infrastrutture strategiche “Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e Bretella autostradale Cisterna-Valmontone - tratto A12 Roma Civitavecchia-Roma (Tor de’ Cenci). Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione progetto definitivo e parere sullo schema di convenzione” (delibera n. 51/2013), avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del D.Lgs. n. 163/06 e, limitatamente al tratto tra le progressive Km 0+000 e Km 5+400, dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell’intervento “Completamento corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna – Valmontone: tratto A12 Roma-Civitavecchia – Roma (Tor de’ Cenci);

- di tutti gli atti, note e pareri antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi al provvedimento anzidetto, in particolare:

- della Determina Direttoriale, procedura di VIA Speciale;

- della Relazione al Gabinetto dell’On.le Ministro per i Beni e le Attività Culturali e parere istruttorio della DG PBAAC del 20 luglio 2012;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lazio, Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Gradi Opere, Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e Autostrade del Lazio S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 28.02.2014 e depositato il successivo 5.03.2014, la ricorrente Verdi Ambiente e Società A.P.S. Onlus, in qualità di “associazione ambientalista”, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, rappresenta quanto segue.

1.1. Il CIPE, con deliberazione n. 50 del 29 settembre 2004 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 1° luglio 2005), ha approvato <<il progetto preliminare del primo stralcio funzionale del “Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale – Collegamento A12 (Roma-Fiumicino) – Appia (Formia) e Bretella traversale Cisterna Valmontone”>>”, anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, imponendo una serie di prescrizioni e raccomandazioni.

Con delibera n. 55 del 20.04.2008, il CIPE, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuava Autostrade del Lazio S.p.a. quale soggetto attuatore delle opere ricomprese nel progetto di cui alla citata delibera n. 50/2004.

1.2. Con delibera C.I.P.E. n. 88 del 18 novembre 2010, l’intero “Corridoio Intermodale Roma – Latina e Collegamento autostradale Cisterna – Valmontone” veniva suddiviso in “Autostrada A12 – Roma (Tor de’ Cenci), Autostrada Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord e Cisterna Valmontone” e veniva, altresì, disposto che, “ai fini dell’espletamento delle procedure di affidamento in concessione, dovesse essere approvato dal Comitato anche il progetto definitivo del tratto autostradale A12 – Roma (Tor de’ Cenci), adeguato alle prescrizioni della Delibera C.I.P.E. n. 50/2004”.

Essendo stata, tra l’altro, comunicata alla CTVIA “la procedibilità dell’istanza di VIA Speciale”, in data 7 febbraio 2012 si teneva, poi, “la conferenza di servizi, ex art. 166, commi 3 e seguenti, D.Lgs. 163/2006, a seguito della quale” venivano formulati i “pareri delle varie Amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze”.

1.3. Nella seduta del 2 agosto 2012, il CIPE approvava, con raccomandazioni e prescrizioni, il progetto definitivo dell’intervento “Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone: tratto A12-Appia-Civitavecchia-Roma (Tor de’ Cenci”), con contestuale reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e favorevole valutazione dello schema di convenzione per l’affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione dell’intera autostrada.

1.4. In data 3 gennaio 2014, veniva pubblicata definitivamente in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) la deliberazione n. 51/2013 di approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui è causa nel tratto "Al2 - Roma (Tor de' Cenci)".

In particolare, quest’ultima delibera – per quanto di interesse in questa sede – ha previsto l’approvazione del progetto definitivo in relazione “alla tratta ricompresa fra la Roma Civitavecchia (A12) – nel punto in cui sfocia nella Roma Fiumicino – e la località Tor de’ Cenci sulla via Pontina”, prevedendo – in definitiva – una “Bretella” di collegamento tra Roma-Civitavecchia e Roma-Latina, “volta a creare un’unica autostrada”.

2. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente Verdi Ambiente e Società A.P.S. Onlus – dopo avere affermato la propria natura di “Associazione ambientalista” e posto in evidenza l’enorme impatto ambientale della tratta in discussione, poiché ricadente in una “zona completamente urbanizzata, ovvero la fascia di territorio che va da Roma al mare” – contesta la legittimità della delibera CIPE n. 51/2013 e di tutti gli atti ad essa presupposti e comunque connessi, chiedendone l’annullamento sulla base – in sintesi - dei seguenti motivi:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 166 DEL D. LGS. 163/2006;
DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20

COMMA

4° DELLA L. 241/1990, tenuto conto che la Riserva Naturale del Litorale non si è pronunciata in merito alla realizzabilità dell’opera in questione, con ciò determinando l’illegittimità della delibera impugnata dal momento che in materia di tutela ambientale non trova applicazione il regime del silenzio-assenso.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 163, 164, 165, 166, 183 E 184 DEL D.LGS. N. 163/2006, DELL’ART. 4 DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006 E DEGLI ARTT. 143 E 145 DEL D.LGS. N. 42 DEL 2004;
ECCESSO PER ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, GRAVI CARENZE ISTRUTTORIE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, posto che le autorità coinvolte nel procedimento, nel rilasciare i propri pareri, hanno sollevato perplessità nonché necessità di effettuare ulteriori indagini, sicchè – in definitiva – il progetto definitivo implica una serie di ulteriori attività, le quali avrebbero dovuto essere compiute a monte, con chiaro stravolgimento del modulo procedimentale previsto dalla legge.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 26 DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006,

DELLA DIRETTIVA

2001/42/CE, DEGLI ARTT. 182 E SS. D.LGS. N. 163 DEL 2006, DEGLI ARTT. 17 E SS. DEL D.LGS. N. 190 DEL 2002 ED ECCESSO DI POTER PER TRAVISAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO, in ragione dell’illegittimità dell’iter approvativo dell’opera per la mancata rinnovazione della procedura di VIA espletata all’epoca dell’approvazione del progetto preliminare, avvenuta con deliberazione CIPE n. 50/2004, nonostante le supposte rilevanti modificazioni del territorio, identificate – in particolare – con la nascita del quartiere “Torrino Mezzocammino”, da ritenere, peraltro, assolutamente idonee a determinare “l’inattualità dell’analisi multicriteria pedissequamente riproposta ed approvata dal C.I.P.E.”, tanto più in ragione del nuovo termine di validità quinquennale della VIA.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 166, 167 E 185 D.LGS. N. 163 DEL 2006 E

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