TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-09-24, n. 201502075

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-09-24, n. 201502075
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201502075
Data del deposito : 24 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00538/2013 REG.RIC.

N. 02075/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00538/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 538 del 2013, proposto da:
A R, rappresentata e difesa dall'avv. A F, presso la quale elettivamente domicili in Salerno, Via Agostino Nifo N. 2;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno ed Avellino, Comune di Santa Marina;

per l'annullamento

del provvedimento soprintendentizio prot. n. 3442/13 del 5.2.2013 recante parere contrario alla favorevole conclusione dell’istanza di accertamento compatibilità paesaggistica postuma per opere realizzate nel fabbricato di proprietà nel Comune di Santa Marina;
ove necessario , del provvedimento soprintendenti zio prot. n. 1177 del 15-1-2013, recante primo parere contrario al richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica;
ove necessario, della nota di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241/1990;ove occorra, della ordinanza di demolizione n. 17 del 20-9-2012 adottata dal Comune di Santa Marina;di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 17 del 20.9.2012;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visto l’atto di rinuncia al ricorso,notificato in data 25 giugno 2015;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame, notificato il 25 marzo 2013, depositato il 3 aprile 2013, la sig.ra A R impugna il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con il quale la Soprintendenza si è negativamente determinata in ordine all’istanza di compatibilità postuma per alcune opere realizzate dalla ricorrente sul fabbricato di proprietà sito nel Comune di Santa Marina (SA), frazione Policastro Bussentino, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.

2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione ministeriale.

3.- Con ordinanza n. 1245/2014 del 22 maggio 2014, veniva disposta apposita CTU, conferendo l’incarico all’ing. D L

4.- Con atto notificato il 25 giugn0 2015, l’istante ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso r.g. n. 538/2013 ed agli atti del giudizio, spese compensate.

5.- All’udienza del 16 luglio 2015, il Collegio si è riservata la decisione.

6.- Parte attorea, con atto notificato il 25 giugno 2015, versato in atti, ha rinunciato al ricorso.

Non risultano opposizioni Ciò stante non resta al Collegio che definire il giudizio con una pronuncia in rito ex art. 84 cp.a., compensando tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese relativa alla disposta CTU, medio tempore espletata e versata in atti, da porre a carico della rinunciante.

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