TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-01-05, n. 202100046
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Pubblicato il 05/01/2021
N. 00046/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02517/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2517 del 2018, proposto da -OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore D D A, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via M. da Caravaggio 45;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo M Milini Casoria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, presso la cui sede in Napoli, via Armando Diaz, 11 ex lege domiciliano;
nei confronti
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Campania Napoli, sez. IV, n. 705/2017 pubblicata il 02/02/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr Campania e di Istituto Comprensivo M Milini Casoria;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 la dott.ssa P B e celebrata l’udienza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020) e 25 del D.L. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 19 giugno 2018 e depositato il successivo 22 giugno, parte ricorrente espone che con la sentenza n. 705/2017 pubblicata il 02/02/2017, pronunciata sul ricorso con cui si chiedeva che venisse accertato il diritto all’istruzione all’integrazione scolastica del proprio figlio diversamente abile, il TAR Campania, Napoli, Sezione IV accoglieva la domanda avanzata e per l’effetto condannava le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquidava in complessivi €. 1500,00, oltre IVA e CPA.
Espone altresì che la sentenza, rilasciata con formula esecutiva in data 8 febbraio 2017 e notificata in tale modalità al Centro Servizi Amministrativi di Napoli presso la sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n.55 in data 24 febbraio 2017, non veniva eseguita, pur essendosi formato il giudicato su di essa.
2. Parte ricorrente conclude il ricorso formulando le seguenti domande:
A) sia ordinato all’intimata amministrazione di dare esecuzione alla invocata pronuncia mediante il pagamento secondo gl’importi innanzi indicati in favore di parte ricorrente;
B) qualora la P.A. non vi provveda nel termine che il Tar riterrà opportuno assegnare, chiede sin d’ora la nomina di Commissario ad Acta perché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, adotti i provvedimenti del caso finalizzati al richiesto pagamento, il tutto a carico e spese dell’amministrazione medesima;
C) chiede ai sensi dell’art. 112, co. 3, c.p.a. la condanna dei convenuti al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, tenuto conto del tempo ormai intercorso dalla sua pubblicazione;
D) chiede la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle spese della presente fase di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.
E) chiede altresì fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e), D. Lgs. 104/10, una somma di denaro a carico delle intimate amministrazioni, da corrispondere ai ricorrenti per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, tenuto conto del tempo ormai intercorso dalla sua notifica.
3. Le Amministrazioni evocate risultano costituite in giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione, celebrata l’udienza secondo le modalità sopra indicate ed è stato trovato parzialmente fondato.
In via preliminare si evidenzia che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio sia ove liquidate in favore della parte, sia nel caso in cui siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22-05-2013, n. 2630).
Nel merito occorre rilevare che sulla sentenza, rilasciata con formula esecutiva in data 8 febbraio 2017, e notificata al Centro Servizi Amministrativi di Napoli in data 24 febbraio 2017, si è formato il giudicato, per non essere stata proposta impugnazione avverso la stessa (cfr. certificazione passaggio in giudicato del 14 novembre 2017 in all. 3 al ricorso).
E’ pure elasso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento in favore di parte ricorrente.
Stante, dunque, l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione e perdurando l’inerzia dell’amministrazione intimata, va dichiarato l’obbligo della stessa di conformarsi alla sentenza del TAR Campania, Napoli sezione IV, a n. 705/2017 pubblicata il 02/02/2017, provvedendo al pagamento entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, degli importi liquidati a suo carico a titolo di spese giudiziali ed accessori con la citata decisione di cui si chiede l’esecuzione, oltre agli interessi legali a far data dalla notifica del titolo e sino al soddisfo e il rimborso del contributo unificato qualora versato.
La corresponsione degli interessi legali sono dovuti, quando le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale. Va, invece, esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art.114 comma 4 lett.e) c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata sino al soddisfo, e quindi suscettibile di ricoprire anche l’ulteriore eventuale ritardo a maturarsi.
Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso del termine di trenta giorni, si nomina sin da ora, come richiesto da parte ricorrente, quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento.
L’eventuale compenso del Commissario, da porsi a carico dell’amministrazione soccombente e da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. La parcella andrà presentata dal Commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a favore del difensore antistatario, con rimborso del contributo unificato se versato.