TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-01-30, n. 201500080
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Testo completo
N. 00080/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2014 REG.RIC.
N. 00535/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 115 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Consorzio Trasporti Aziende Basilicata - Co.Tr.A.B.,in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. R D B, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via N. Sauro, n. 102;
contro
- Comune di Rapolla, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via Mazzini n. 23/A;
nei confronti di
- società Mossucca &Figli s.a.s. di Mossucca Michele, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonpiero Russo, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via Mazzini, 23/A;
sul ricorso avente numero di registro generale 535 del 2014, proposto da:
- società Moretti &Tenore s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Castaldi e Vincenzo Casorelli, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
- Comune di Rapolla, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via Mazzini n. 23/A;
- Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Di Giacomo, domiciliata presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Potenza alla via V. Verrastro;
- Provincia di Potenza, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
- Comune di Melfi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio.
nei confronti di
- società Mossucca &Figli s.a.s. di Mossucca Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonpiero Russo, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via Mazzini, 23/A;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 115 del 2014:
- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rapolla n.20 del 30 novembre 2013, recante la "modifica del programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano";
- di tutti gli atti e documenti allegati alla suddetta deliberazione;
- della nota prot. n. 6928 del 10 dicembre 2013, a firma del Responsabile dell’Area di vigilanza del Comune di Rapolla;
- di qualunque atto o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, preparatorio, connesso e conseguente;
nonché, con motivi aggiunti,
- nota prot. n. 1967 del 14 aprile 2014, con cui il Comune di Rapolla ha indetto una conferenza di servizi;
- verbale della conferenza tenutasi il 5 maggio 2014 e di tutti i relativi atti allegati e richiamati;
- determinazione dirigenziale n.10 del 9 maggio 2014, avente ad oggetto la determinazione degli effetti della suddetta conferenza di servizi;
- qualunque atto do provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
quanto al ricorso n. 535 del 2014:
per l’annullamento
- convocazione della conferenza di servizi prot. n. 1967 del 14 Aprile 2014;
- verbale di conferenza di servizi del 5 Maggio 2014;
- determinazione dirigenziale n. l0 del 9 Maggio 2014 di " Presa d'atto conferenza di servizio trasporto pubblico locale " di ratifica della conferenza di servizi del 5 Maggio 20I4;
- qualunque atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rapolla e della società Mossucca &Figli s.a.s. di Mossucca Michele;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il magistrato avv. Benedetto Nappi e uditi per le parti i difensori avv. R D B e avv. D G, anche per dichiarata delega dell’avv. Antonpiero Russo, avv. Vincenzo Castaldi, avv. Vincenzo Casorelli e avv. Maria Dell’Aglio, per dichiarata delega dell’avv. Valerio Di Giacomo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Sindaco di Rapolla, con nota del 18 aprile 2013, ha rappresentato alla Regione Basilicata ed alla Provincia di Potenza l’intento dell’Amministrazione comunale di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale comunale, mediante prolungamento delle corse verso il limitrofo Comune di Melfi, dall’attuale capolinea presso la stazione ferroviaria, fino al presidio ospedaliero.
1.1. In seguito, con note del 30 settembre 2013 e del 15 ottobre 2013, il Comune di
Rapolla ha sollecitato il parere della Regione Basilicata e della Provincia di Potenza sul nuovo programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, e con nota del 29 novembre 2013, ha inviato al Comune di Melfi la proposta di deliberazione consiliare di modifica del piano stesso.
1.2. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30 novembre 2013, il Comune dì Rapolla ha quindi approvato la modifica del programma di esercizio del trasporto pubblico locale di cui si è detto.
2. Avverso la predetta deliberazione, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe, è insorto, col presente ricorso, spedito per la notificazione il 10 febbraio 2014 e depositato il successivo il Consorzio COTRAB, in qualità di gestore della rete dei servizi di trasporto minimi della Provincia di Potenza, deducendo in diritto:
I. Difetto assoluto di competenza. Carenza di potere. Violazione e falsa applicazione della deliberazione del Consiglio provinciale di Potenza del 20 ottobre 2006 con la quale è stato approvato il plano di bacino di traffico dei trasporti pubblici di competenza della Provincia di Potenza. Violazione del regime delle competenze in materia di trasporto pubblico locale con violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 7 della legge regionale della Basilicata 27 luglio 1998, n.22, della legge regionale della Basilicata 19 maggio 2004, n. 9, del d.lgs 19 novembre 1997, n. 422 .
Il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con il regime di competenze in materia di trasporto pubblico locale stabilito dalla legge regionale della Basilicata n. 22/98. Infatti, l’art. 6 demanderebbe alle Provincie l’individuazione delle linee ricadenti negli ambiti di propria competenza, mediante l'adozione degli appositi piani di bacino sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione. Ebbene, la Provincia di Potenza, con deliberazione consiliare del 20 ottobre 2006, ha approvato il "piano di bacino di traffico dei trasporti pubblici di competenza della Provincia di Potenza" il quale ricomprenderebbe le linee oggetto del presente ricorso tra quelle di competenza provinciale, successivamente affidate in esercizio al Consorzio ricorrente. Risulterebbe perciò illegittima la deliberazione impugnata che comporterebbe una sovrapposizione al percorso già coperto dal servizio effettuato dal consorzio ricorrente;
II. Violazione della legge regionale della Basilicata 27 luglio 1998, n.22, e della legge regionale della Basilicata 19 maggio 2004, n. 9, relativamente agli obblighi che impongono il ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di T.P.L. di competenza provinciale. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di non alterazione della concorrenza .
L’affidamento delle linee oggetto dell’ampliamento disposto dal Comune di Rapolla implicherebbe l’affidamento diretto di un servizio extraurbano di competenza provinciale, in violazione delle norme di cui alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 22, ed alla legge regionale della Basilicata 19 maggio 2004 n. 9, nella parte in cui stabilirebbero l’obbligo del ricorso a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza provinciale;
III. Violazione e falsa applicazione degli art. 7 e segg. della L. 7 agosto 1990 n.241;violazione del principio del giusto procedimento .
Il Comune di Rapolla avrebbe anche obliterato la partecipazione procedimentale del COTRAB, nonostante quest’ultimo, fosse palesemente interessato dall'azione amministrativa posta in essere dall’Ente poiché sarebbe l'unico legittimo affidatario dei servizi di trasporto pubblico locale sulla tratta interessata dall'’ampliamento.
3. Si è costituto il Comune di Rapolla, eccependo, in rito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
3.1. Si è altresì costituita la società Mossucca &Figli s.a.s. di Mossucca Michele, prospettando eccezioni, in rito e nel merito, analoghe a quelle dell’Amministrazione intimata.
4. Alla camera di consiglio del 3 aprile 2014 il Collegio ha fissato l’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, n. 10, cod. proc. amm., disponendo contestualmente incombenti istruttori.
5. Successivamente, il Comune di Rapolla, al fine di acquisire l’assenso delle altre amministrazioni interessate alla modifica del programma di esercizio del trasporto pubblico locale comunale, con nota prot. n. 1967 del 14 aprile 2014 ha indetto apposita conferenza di servizi per il giorno 5 maggio 2014, invitando a prendervi parte la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, il Comune di Melfi, il consorzio COTRAB, la società Mussucca &Figli di Mossucca Michele s.a.s. e la società Moretti e Tenore s.r.l..
5.1. Alla seduta hanno preso parte i rappresentanti della Provincia di Potenza, del consorzio COTRAB, della società controinteressata e della società Moretti e Tenore s.r.l., mentre sono risultati assenti la Regione Basilicata e il Comune di Melfi. Nel corso di essa, il consorzio COTRAB e la società Moretti &Tenore hanno espresso la loro contrarietà. Ciò nondimeno, con provvedimento n. 10 del 9 maggio 2014, il Responsabile del procedimento ha dato atto dell’esito favorevole della conferenza di servizi, assumendo che, ai sensi dell’art. 14 -ter della legge n. 241/1990, dovesse ritenersi acquisito il consenso del Comune di Melfi e della Regione Basilicata, nonché della Provincia di Potenza, non avendo il rappresentante di quest’ultima espresso una volontà di segno contrario.
6. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2014, parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione del merito del ricorso ad un’udienza successiva, accingendosi a proporre motivi aggiunti.
7. Quindi, con atto spedito per la notificazione in data 2 luglio 2014 e depositato il successivo 11 di luglio, parte ricorrente ha spiegato motivi aggiunti avverso tali ultimi atti, deducendo in diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 e ss della Legge 241/90. Violazione del regime di competenze di cui alla L.R. 22/98. Violazione dei principi generali in materia di delega di attribuzioni. Violazione dell'art.97 in relazione alla riserva di legge. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Motivazione incongrua, contraddittoria ed inesistente .
Con l’indizione di una conferenza di servizi, il Comune avrebbe fatto ricorso ad uno strumento del tutto inappropriato ed inconferente rispetto alla situazione di illegittimità determinata dall'adozione della già impugnata deliberazione n. 20/2013. Infatti, mancherebbe a monte una norma di legge che attribuisca alle Amministrazioni convocate il potere di autorizzare l'indebita sovrapposizione del servizio comunale a quello provinciale, in deroga alla ripartizione delle competenze relativa ai servizi di trasporto pubblico locale che, ai sensi dell’art.3 della legge regionale n. 22/98, individuerebbe nella Provincia di Potenza l’unico titolare del potere di disciplinare e gestire il servizio di trasporto pubblico effettuato su una tratta provinciale. Ne risulterebbero deleghe conferite a tal fine dall’Ente provinciale potentino.
Inoltre, benché dal verbale della conferenza non emerga alcuna adesione alla modifica del programma di esercizio dei soggetti istituzionali convocati, il Comune di Rapolla avrebbe adottato un nuovo provvedimento, ovverosia la determinazione n. 10 del 9 maggio 2014, motivata dall’assenso del Comune di Melfi, della Provincia di Potenza e della Regione Basilicata alla modifica del programma di esercizio sulla base dei seguenti presupposti, mentre tale consenso non sarebbe stato formalizzato in alcun modo. Con particolare riguardo al Comune di Melfi, poi, proprio l’assenza alla cennata conferenza costituirebbe riprova della mancanza volontà di raggiungere un’intesa sul punto col Comune intimato;
II. Difetto assoluto di competenza del Comune a deliberare l'estensione del servizio comunale ad una area di competenza provinciale. Carenza di potere. Violazione e falsa applicazione della deliberazione del Consiglio provinciale di Potenza del 20 ottobre 2006 con la quale è stato approvato il piano di bacino di traffico dei trasporti pubblici di competenza della Provincia di Potenza. Violazione del regime delle competenze in materia di trasporto pubblico locale con violazione e falsa applicazione della L.R. della Basilicata 27 luglio 1998 n.22 (ed in particolare degli artt.3, 6 e 7), della L.R. della Basilicata 19 maggio 2004 n. 9, del D.lgs 19 novembre 1997 n.422 .
Anche gli atti impugnati coi motivi aggiunti sarebbero affetti da illegittimità, in via derivata, per le medesime ragioni di diritto già rappresentante in sede di ricorso principale.
8. Il Comune di Rapolla ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi aggiunti.
9. Con distinto ricorso, spedito per la notificazione in data 7 luglio 2014 e depositato il successivo 5 di agosto, avente numero di registro generale 535 del 2014, la società Moretti e Tenore ha impugnato la determinazione del Comune di Rapolla n.10/2014 del 09 maggio 2014, nonché gli ulteriori atti individuati in epigrafe, proponendo i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 118 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 e ss della Legge n.241 del 1990. Violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale n.22 del 1998. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs n. 276 del 2000;Difetto di Attribuzione. Incompetenza Funzionale e territoriale. Violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di servizi pubblici .
Il Comune di Rapolla non sarebbe stato legittimato ad indire la conferenza di servizi e ad adottare il provvedimento finale di essa perché l’art. 6 della legge regionale n. 22/1998 attribuirebbe detta competenza alla Provincia. Peraltro, il Comune non soltanto avrebbe istituito un collegamento tra Comuni ma, addirittura, avrebbe introdotto dei collegamenti tra la Stazione ferroviaria di Melfi e l'Ospedale di Melfi, sicché avrebbe autorizzato una nuova linea urbana all’interno di tale ultimo Comune, agendo al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza ed in totale carenza di potere.
Inoltre, l’impugnato provvedimento n.10/2014 sarebbe illegittimo per l’incompetenza funzionale dell'organo che lo ha adottato, essendo intestata detta competenza, per effetto dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, in capo al Consiglio comunale.
Mancherebbero anche i presupposti per la stessa indizione della conferenza dei servizi.
Per altro profilo, il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi risulterebbe illegittimo perché, mentre essa ha avuto ad oggetto "l'esame del Piano Trasporti Pubblico Urbano del Comune di Rapolla", la determina dirigenziale, nella parte motiva, indica che la conferenza sarebbe stata "intesa ad acquisire l'assenso della Regione Basilicata, della provincia di Potenza e del Comune di Melfi in ordine alla modifica del programma di esercizio".
Inoltre, erroneamente il Comune di Rapolla avrebbe ritenuto che la conferenza si sia conclusa con esito positivo, nonostante dal relativo verbale si evinca chiaramente l'assenza della Regione Basilicata e del Comune di Melfi, mentre la partecipazione della Provincia di Potenza non sarebbe sfociata in una manifestazione di consenso. Priva di fondamento sarebbe la conclusione secondo cui l’assenza del Comune di Melfi potrebbe assurgere a manifestazione tacita d’intesa circa l’intento del Comune di Rapolla, né l'art. 14 -ter della legge n.241/90 prevedrebbe espressamente il silenzio-assenso.
Ancora, in capo alla ricorrente, in qualità di gestore del servizio di trasporto pubblico locale nel Comun di Melfi, sarebbe sussistente un diritto di esclusiva per l'esercizio del servizio all'interno del territorio di competenza, sicché la posizione della ricorrente risulterebbe gravemente pregiudicata dagli atti impugnati che di fatto istituirebbero una nuova linea urbana, sovrapponendosi alle linee urbane esistenti nel Comune di Melfi, il cui diritto di percorrenza e di contrarre con l'utenza è garantito con esclusività alla ricorrente;
II. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 118 Cost. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs n. 276 del 2000;Violazione e/o falsa applicazione dell'art.7 della Legge Regionale n.22 del 1998. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 bis del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Eccesso di Potere. Incompetenza funzionale e territoriale. Violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di servizi pubblici .
Il d.l. 13 agosto 2011, n. 138 prevede che: "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale." Dalla lettura di detta norma deriverebbe il difetto, in capo al Comune di Rapolla, sia della competenza funzionale, sia di quella territoriale posto che la modifica del piano di esercizio del trasporto locale istituirebbe linee di collegamento extraurbane tra il comune di Rapolla e quello di Melfi, assimilabili a vere e proprie linee provinciali. Sarebbe evidente che, dall'entrata in vigore del decreto legge, sarebbe stato fatto divieto a ciascun ente locale di istituire servizi di trasporto pubblico locale limitatamente al proprio territorio comunale, o, a maggior ragione, a livello provinciale, se non all'interno degli ambiti dei bacini territoriali istituiti dalla Regione. A supporto di tale argomentazione militerebbe anche la legge regionale n. 22/98 (che all'art. 9 stabilisce che i Piani dei Trasporti di Bacino devono essere predisposti dalle Province e che, soprattutto, devono tendere all'integrazione tra i diversi modi di trasporto eliminando sovrapposizioni e parallelismi tra le differenti modalità;
III. Difetto assoluto di competenza del Comune di Rapolla a deliberare l'estensione del servizio comunale ad una area di competenza del Comune di Melfi. Carenza di potere. Violazione del regime delle competenze in materia di trasporto pubblico locale con violazione e falsa applicazione della L.R. della Basilicata 27 luglio 1998 n.22 (ed in particolare degli artt. 3, 6 e 7), della L.R. della Basilicata 19 maggio 2004 n. 9, del D.lgs 19 novembre 1997 n.422 .
Il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con il regime di competenze in materia di trasporto pubblico locale stabilito dalla richiamata legge regionale n. 22/98. Le linee di esercizio interessate dall'ampliamento disposto con la deliberazione impugnata ricadrebbero nella competenza della Provincia di Potenza e in quella del Comune di Melfi, e sarebbero già assegnate, rispettivamente, al Consorzio COTRAB e alla ricorrente, essendo da questi regolarmente gestite nel rispetto dei contratti di servizio stipulati con gli enti territoriali, senza che sia mai emersa alcuna carenza o necessità di intensificare le corse previste.
L'atto impugnato risulterebbe quindi invalido per difetto assoluto di competenza del soggetto che l'ha adottata, dato che spettano alla sola Provincia di Potenza e al Comune di Melfi tutte le competenze amministrative in materia di trasporto pubblico nell'area territorialmente interessata dal prolungamento. La conferenza di servizi sarebbe altresì illegittima in via derivata in considerazione della illegittimità dell'atto deliberativo consiliare n.20/2013 avente ad oggetto la modifica del piano di esercizio del trasporto urbano, stante l’asserita carenza di potere e la incompetenza assoluta del Comune di Rapolla ad adottare provvedimenti in materia di trasporto pubblico locale relativi a territori appartenenti ad altro ente locale.
In ogni caso, andrebbe rilevato che la stessa indizione della illegittima conferenza di servizi e la successiva determinazione dirigenziale del 9 maggio 2014 costituirebbero il riconoscimento, da parte del Comune intimato, di aver adottato un atto illegittimo di fatto superato e/o annullato dal successivo iter amministrativo intrapreso;
IV . Violazione di legge in relazione all'art. 3, I. n. 241/1990: difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7 lettere c) e d) della legge n.22/98. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 87 D.Lg 285/92. Eccesso di potere sotto vari profili: incompletezza e/o difetto dell'istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta;Carenza di motivazione .
Il provvedimento adottato contrasterebbe con l'art. 87 del d.lgs n. 285/92, secondo cui la carta di circolazione degli autobus destinati ai servizi di linea per trasporto di persone è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Infatti, gli autobus della società controinteressata possiederebbero unicamente il titolo legale rilasciato dal Comune di Rapolla che legittima la circolazione di tali mezzi esclusivamente all'interno del territorio comunale di quest’ultimo. In altri termini, in assenza di un'idonea procedura ad evidenza pubblica, non potrebbe essere rilasciato alcun titolo legale legittimante la percorrenza in aree urbane differenti da quelle di esclusivo affidamento.
Risulterebbe anche violato, nella fattispecie, l'art. 7, punto i ), della legge regionale n.22/98 che, tra le funzioni di controllo del Comune, menziona il dovere di accertamento sull'idoneità del percorso e sull'ubicazione delle fermate su strada di propria competenza. In tal senso, la deliberazione impugnata finirebbe con l'eliminare finanche il potere/dovere degli organi del Comune di Melfi preposti all'attuazione dei controlli previsti dalla normativa regionale. Del pari, gli organi del Comune di Rapolla preposti al controllo del servizio non potrebbero rilevare eventuali violazioni sulla percorrenza o sul rispetto delle fermate dell'impresa gestore del servizio al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza.
Andrebbe, infine, rilevato che il collegamento tra il Comune di Rapolla e quello di Melfi è realizzato dalle linee provinciali extraurbane affidate al Consorzio COTRAB. con ben 26 linee giornaliere che collegano Rapolla a Melfi ed altre 26 che effettuano il percorso inverso. Inoltre, l'ulteriore collegamento tra tutti i presidi e punti di interesse della città di Melfi è realizzato dall'odierna ricorrente, concessionaria del servizio di trasporto pubblico del Comune di Melfi, che effettua ben 98 collegamenti giornalieri tra i punti di interesse indicati in motivazione;
V) Violazione della L.R. della Basilicata 27 luglio 1998 n.22 e della L.R. della Basilicata 19 maggio 2004 n. 9, relativamente agli obblighi che impongono il ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico urbano. Violazione e falsa applicazione del D.Lg.s n. 163/2006. Violazione del principio di non alterazione della concorrenza .
L'affidamento delle linee urbane oggetto dell'ampliamento disposto dal Comune di Rapolla implicherebbe l'affidamento diretto di un servizio urbano di competenza del Comune di Melfi in violazione delle norme di cui alle leggi regionali 27 luglio 1998, n.22, e 19 maggio 2004 n. 9, nella parte in cui statuirebbero l'obbligo del ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico urbano.
10. Il Comune di Rapolla e la società contro interessata hanno eccepito l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito di tale ultimo ricorso.
10.1. Si è, altresì, costituita la Regione Basilicata, che ha chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di propria legittimazione passiva.
11. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2014 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., sussistendo gli estremi della connessione oggettiva, per essere entrambi diretti ad impugnare gli atti con i quali il Comune intimato ha inteso potenziare il servizio di trasporto pubblico locale comunale, mediante prolungamento delle corse verso il limitrofo Comune di Melfi, dall’attuale capolinea presso la stazione ferroviaria, fino al presidio ospedaliero.
2. Il Collegio procede quindi alla disamina del ricorso avente numero di registro generale 115 del 2014.
2.1. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
2.2. Coglie nel segno la deduzione concernente la violazione dell’assetto delle competenze disegnata dalla legislazione regionale in materia.
2.2.1. Giova, sul punto, richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
La legge regionale 27 luglio 1998, n. 22, recante “Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422”, all’art. 3, distingue, in relazione “all’ambito amministrativo”, i servizi di trasporto pubblico locale in: a) regionali: se svolgono servizi su direttrici regionali o in parte nelle regioni finitime purché le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nella Regione Basilicata;b) provinciali: se svolgono servizi su direttrici provinciali o in parte nelle province finitime purché le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nella provincia origine del percorso;c) comunali: se svolgono servizi su direttrici comunali o in parte nei comuni finitimi purché le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nel comune origine del percorso.
L’art. 6 della medesima legge: “delega alle province tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di T.P.R.L. che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale”. Inoltre, le Amministrazioni provinciali di Potenza e di Matera: a) esercitano le funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali che si svolgono nel rispettivo territorio;b) predispongono e adottano i piani di bacino per assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale, sulla base degli indirizzi della Regione Basilicata;c) contribuiscono d'intesa con la Regione alla determinazione dei servizi minimi di cui all'art. 11 della legge;d) istituiscono eventuali servizi aggiuntivi a quelli sub precedente lettera c), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio secondo le procedure concorsuali;e) vigilano sulla regolarità dell'esercizio e sulla qualità del servizio, svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria e quelle previste in caso di inadempienza da parte dell'affidatario;f) provvedono a tutti gli adempimenti connessi ai contratti di servizio erogando i corrispettivi previsti;g) svolgono le funzioni per l'accertamento (di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980) relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio di trasporto su strada di propria competenza, della idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate;h) svolgono le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizio;i) propongono i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;l) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni attribuite ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in tema di trasporto pubblico regionale e locale.
L’art. 7 della ripetuta legge regionale n. 22/1998, nel testo attualmente vigente, dispone che: “ I Comuni in relazione ai servizi di T.P.R.L. di propria competenza: determinano d'intesa con la Regione i servizi minimi di propria competenza e le relative tariffe;svolgono le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizio;organizzano la rete dei trasporti di linea di propria competenza nelle aree urbane ”. Diversamente: “ Le Comunità locali nel territorio di propria competenza predispongono e aggiornano, sulla base degli indirizzi regionali i piani urbani del traffico;determinano, d'intesa con la Regione ed in base a quanto stabilito nel proprio statuto, i servizi minimi di propria competenza e le relative tariffe;svolgono le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizio;organizzano la rete dei trasporti di linea di propria competenza nelle aree extraurbane e promuovono, sentita la Provincia, l'intesa con i Comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico che collegano i rispettivi territori comunali ”.
Da ultimo, l’art. 1, n. 3, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, ha disposto, al fine di definire il riassetto e il conseguente affidamento dei servizi di TPL, organizzati rispettivamente in rete dei servizi ferroviari, rete dei servizi automobilistici extraurbani e rete dei servizi automobilistici comunali, l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e del Piano dei trasporti di bacino, nonché con la rideterminazione del livello dei servizi minimi di cui rispettivamente agli articoli 8, 9 e 11 della cennata legge n. 22/1998 e successive modificazioni. Nelle more della riorganizzazione di cui innanzi, ai sensi del successivo n. 4, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti.
2.2.2. Orbene, a giudizio del Collegio, l’art. 7, n. 2, della legge regionale n. 22 del 1998 è netto nell’escludere che l’intesa tra Comuni per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale che collegano i rispettivi territori possa essere promossa da uno dei Comuni interessati, dovendo tale iniziativa, per espressa scelta del legislatore regionale, essere assunta in una dimensione istituzionale di livello sovracomunale e, segnatamente, dalle “Comunità locali”.
Tale conclusione risulta avvalorata anche tenendo conto del fatto che il previgente testo dell’art. 7, anteriormente alla novella di cui all’art. 41, n. 2, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 11, attribuiva ai Comuni, sentita la Regione, l’iniziativa di cui è cenno. Invero, l’attribuzione di tale competenza ad un livello di governo diverso da quello comunale risulta il frutto di una consapevole scelta di carattere legislativo, della quale non può, in tutta evidenza, non tenersi conto.
2.2.3. Non rileva, in tale prospettiva, il fatto che la legge regionale n. 11/2008 sia stata successivamente abrogata dall’art. 23, n. 9, della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, in considerazione del principio giurisprudenziale secondo cui, nel regime di successione delle leggi, l'abrogazione della disposizione che modifica o sostituisce quella precedente non comporta la reviviscenza di quest’ultima (cfr. Cassazione civ., SS.UU., 7 dicembre 2007, n. 25551), e non essendo stato disposto alcun effetto ripristinatorio dalla legge n. 33/2010.
2.2.4. Ne deriva che la competenza alla promozione dell’intesa tra i Comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico che collegano i rispettivi territori va ricondotta alle Province, in una prospettiva ermeneutica che tiene conto sia dell’art. 118, co. 1, Cost., in relazione alla scelta del legislatore regionale di conferire tale funzione amministrativa ad un livello differente da quello comunale, sia della generale attribuzione di competenza in tale materia alle Province ad opera dell’art. 6 della legge regionale n. 22/1998.
2.2.5. Per quanto innanzi, il Collegio non può che rilevare l’illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Rapolla n. 20 del 30 novembre 2013, con la quale è stata approvata, oltretutto in assenza dell’indefettibile previo raccordo interistituzionale, la modifica del programma di esercizio del trasporto pubblico locale di cui è questione.
2.2.6. Del pari, va rilevata l’illegittimità della conferenza dei servizi svoltasi in data 5 maggio 2014 e del provvedimento n. 10 del 9 maggio 2014, attesa l’incompetenza del Comune di Rapolla e la conseguente carenza di potere all’indizione di essa.
3. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso avente numero di registro generale n. 115/2014, con assorbimento di ogni ulteriore motivo, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati.
4. Il Collegio procede quindi allo scrutinio del ricorso avente numero di registro generale 535 del 2014.
4.1. Preliminarmente va disposta l’estromissione del giudizio della Regione Basilicata che risulta estranea alla pretesa sostanziale dedotta nel giudizio stesso (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7877).
4.2. Il ricorso va ritenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, alla luce dell’esito del ricorso avente numero di registro generale 115/2014, e ciò dispensa il Collegio dalla disamina delle eccezioni in rito formulate da parte resistente e dalla società controinteressata.
5. Sussistono giusti motivi, attese le peculiarità delle questioni trattate, per disporre in relazione ad entrambi i ricorsi l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.