TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-02-01, n. 202401929

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-02-01, n. 202401929
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401929
Data del deposito : 1 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2024

N. 01929/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14895/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14895 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L D, L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L L in Roma, via Carlo Passaglia 11;



contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Per l’esecuzione

della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro n. 7382/2021, pubblicata in data 21.09.2021, passata in giudicato, resa nel giudizio R.G. n. 2 344/2021 promosso dalla Sig.ra -OMISSIS- contro il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza ottemperanza sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro n. 7382/2021, pubblicata in data 21.09.2021, nella quale si “- dichiara il diritto della ricorrente all’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 1^, L. 210/1992, nella misura di cui alla 7^ categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, a decorrere dall’1.03.2016; - condanna il Ministero della Salute a corrispondere alla ricorrente l’indennizzo di cui al precedente capo, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla predetta decorrenza e fino all’effettivo soddisfo; - condanna altresì il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 2.043,00 – di cui euro 43.00 per spese vive – oltre rimb.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi