TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-06-25, n. 201501746

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-06-25, n. 201501746
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501746
Data del deposito : 25 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00542/2015 REG.RIC.

N. 01746/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00542/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2015, proposto da:
V D, rappresentato e difeso dagli avv.ti S G e C P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S L R in Catania, via Francesco Riso, n. 39;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n, 149;

per l'esecuzione

del giudicato nascente della sentenza n. 1045/2012 emessa dalla Corte di Appello di Catania, depositata il 26 giugno 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto del costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha rigettato l’appello proposto dal Ministero avverso la sentenza di primo grado, con cui quest’ultimo è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 354.251,54, oltre interessi compensativi dal giorno del fatto lesivo (19 marzo 1986) alla data di deposito della sentenza medesima (30 dicembre 2009), condannando il Ministero medesimo al rimborso delle spese processuali ivi liquidate per il secondo grado in euro 10.700,00 oltre I.V.A. e C.P.A..

L’amministrazione statale si costituiva in giudizio, depositando memoria di pura forma.

Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2015, la causa veniva, quindi, trattata e trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. circa possibili profili di inammissibilità del ricorso per mancata rituale notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell’amministrazione statale resistente.

Il ricorso è inammissibile e non può, dunque, essere accolto.

Ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003: a) “ le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ”;
b) “ prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.

Nel caso di specie il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza indicata in epigrafe, è stato notificato all’amministrazione statale in forma esecutiva presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, il 13 settembre 2014.

Stabilisce, invece, l’articolo 479, secondo comma, c.p.c. che “ la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti ”.

La notifica della sentenza presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (e non presso la sede dell’amministrazione) risulta, quindi, inidonea ai fini contemplati dal citato articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, con la conseguenza che il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, atteso che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione non è stata ritualmente notificata all’amministrazione intimata in forma esecutiva.

Come, infatti, affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza n. 725/2012: 1) l’obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo nonché il correlativo termine di grazia di centoventi giorni, stabiliti dal citato articolo 14, sussistono in relazione a ogni credito pecuniario verso pubbliche amministrazioni;
2) limitatamente a tale tipo di obbligazioni, senza la preventiva notifica del titolo e finché pende il termine conseguente, “ il creditore non può procedere ad esecuzione forzata ” in nessuna forma: né per espropriazione, ai sensi del codice di procedura civile;
né in sede di ottemperanza, ai sensi del codice del processo amministrativo;
3) altrimenti, se è stata omessa (come nel caso in esame) la preventiva notificazione del titolo, l’esecuzione - in qualunque forma e sede essa sia stata intrapresa - è inammissibile;
ovvero, se sia stata attivata nella pendenza del termine predetto, è improcedibile fino alla sua infruttuosa scadenza (ma non è questo il caso trattato);
4) in ogni caso, la ragione ostativa dell’esecuzione forzata è soggetta a rilievo d’ufficio, afferendo a una condizione dell’azione.

Ne consegue, dunque, che “ il titolo che è stato direttamente azionato in ottemperanza andrà invece previamente notificato all’amministrazione debitrice;
e ogni azione esecutiva - in sede civile o in ottemperanza - potrà essere riproposta unicamente dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione, se mai il debito non sia stato adempiuto in tale termine
”.

Atteso il carattere meramente processuale della pronunzia, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

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