TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202202370
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Pubblicato il 27/12/2022
N. 02370/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2017, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. G S, con domicilio eletto presso lo studio V Zore in Catanzaro, via Buccarelli n.49;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. D B, domiciliataria in Catanzaro Germaneto, viale Europa;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Joppolo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Famà, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. 9603 del 13.01.2017 con cui la Regione Calabria, Dipartimento ha espresso diniego in merito all'istanza di declassamento del torrente La Morte dall'elenco dei corsi d'acqua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Comune di Joppolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- Ericsson Telecomunicazioni agisce per l’annullamento della nota prot. 9603 del 13.01.2017, con cui la Regione Calabria ha negato il declassamento del torrente La Morte dall’elenco dei corsi d’acqua previsti dal R.D. n. 1775/1933;
- la ricorrente ha realizzato, per conto del gestore H3G, in forza di permesso di costruire n. 14/2012 rilasciato dal Comune di Joppolo, un impianto di telefonia su una porzione di terreno censita catastalmente al foglio 19, mappale 300, ricadente in zona E agricola;
- ad impianto ormai realizzato ed attivo, il Comune di Joppolo ha disposto l’annullamento in autotutela del richiamato permesso di costruire, non risultando il nulla osta ambientale ai sensi dell’art.142 comma 1 lett. c) D. Lgs. n.42/2004, relativo alla distanza di m 150 dai fiumi, torrenti, corsi d’acqua, vista la vicinanza del torrente La Morte;
- a seguito di contenzioso, in cui è risultata soccombente, l’esponente ha chiesto la “derubricazione” del torrente La Morte dai corsi d’acqua di cui all’art. 142, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004;
- con il provvedimento avversato la Regione ha quindi negato il richiesto declassamento e di tale determinazione l’esponente ne prospetta l’illegittimità per violazione delle norme sulle garanzie procedimentali e per difetto di motivazione;
Premesso altresì che:
- resistono la Regione Calabria e il Comune di Joppolo;
Rilevato che:
- in sede di discussione è stato formulato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., avviso di possibili profili di inammissibilità della domanda di annullamento per difetto di giurisdizione;
Rilevato che:
- l’avversata determinazione è incentrata sul declassamento del torrente La Morte dall’elenco dei corsi d’acqua previsti dal R.D. n. 1775/1933;
Considerato che:
- l’art. 143, comma 1, lett. a) R.D. n. 1775/1933 radica la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per “ a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [definitivi] presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;… ”;
- l’art. 1 D.P.R. n. 238/1999, rubricato “ demanio idrico ”, ha ampliato il concetto di acque pubbliche, così come in origine determinato dall’art. 1 R.D. n. 1775/1933 e già esteso dall’art. 1 L. n. L. n. 36/1994, stabilendo che “ 1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.