TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2012-10-25, n. 201201721
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N. 01721/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Claudio -OMISSIS- e M P, quali genitori della minore C -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avv. E G Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via del Pian dei Giullari 57;
contro
l’Istituto Superiore XXV Aprile - Liceo Classico e Scientifico – P in persona del Dirigente scolastico in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro in carica, n.c.;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. N° 0002111/Fp del 12 giugno 2012 del Consiglio di Classe I sez. A Liceo Classico Istituto Superiore “XXV Aprile” di Pontedera, di non ammissione alla classe successiva dell’alunna, figlia minore dei ricorrenti, C -OMISSIS- comunicato agli stessi il 12.6.2012;
- del verbale n.6 del Consiglio di Classe della I A Istituto Superiore XXV Aprile liceo classico e scientifico di Pontedera del 12.6.2012 per l’assenza di un insegnante del corpo docente, ed in particolare del professore CERRETINI L., per la mancata indicazione dei voti proposti dai singoli docenti nelle discipline di competenza sulla base dei quali si sarebbe dovuto procedere, in sede di scrutinio, alle valutazioni finali, alle eventuali perequazioni e modifiche e alla assegnazione dei voti di profitto per disciplina, per la motivazione generica e infine per mancata sottoscrizione del verbale stesso;
- del verbale n.3 del 31.1.2012 per illogicità e contraddittorietà;
- del verbale n. 4 del 12.4.2012 per l’assenza dei professori del greco Prof. Noferi, di educazione fisica Prof. Ronca, dell’inglese Prof. Di Sessa e di scienze Prof. Cerretini, per contraddittorietà e per la mancata sottoscrizione del verbale;
- del verbale n.5 del 8.5.2012 per l’assenza dei professori di matematica Prof. Gennai A. M. , e di religione Prof. Pandolfi B e per contraddittorietà e di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Superiore XXV Aprile - Liceo Classico e Scientifico – P;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il presente ricorso viene impugnato il giudizio di non ammissione della minore C -OMISSIS- alla classe successiva, lamentando con primo motivo che dal verbale della riunione del Consiglio di classe svolta il 12 giugno 2012 non risulti la presenza del docente di scienze e che lo stesso verbale non sia stato sottoscritto;
Dato atto che il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza istruttoria depositata il 15 ottobre 2012 e ai motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2012;
Considerato che lo stesso Istituto Scolastico intimato (relazione 25/9/2012 prot. 3042) ha ammesso che il verbale non è stato sottoscritto dal Dirigente scolastico e che, pertanto, già per questa circostanza deve ritenersi nullo;
Considerato inoltre che sussiste incertezza assoluta circa la presenza del docente, non potendo supplire alla carenza documentale l’autodichiarazione del docente interessato, con violazione del principio di collegialità perfetta dell’organismo (T.A.R. Liguria II, 27 giugno 2006 n. 834);
Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso per tali assorbenti motivi, con annullamento dell’impugnato provvedimento di mancata ammissione della minore C -OMISSIS- alla classe successiva ed obbligo conformativo a carico dell’Amministrazione di riformulare il giudizio sulla stessa con motivazione specifica delle decisioni che saranno assunte;
Premesso inoltre che la ricorrente deduce anche censure di difetto di motivazione e contraddittorietà della decisione impugnata, indeterminatezza dei criteri per valutare gli alunni, mancata attivazione dei corsi di recupero e mancata comunicazione alla famiglia delle carenze manifestate dall’alunna, ed ha formulato istanza istruttoria per acquisire la documentazione afferente la posizione degli alunni della classe della ricorrente;
Ritenuto, per completezza, di scrutinare anche le restanti censure formulate dalla ricorrente;
Considerato che:
- il Piano dell’Offerta Formativa indica i criteri di valutazione degli alunni, che non appaiono irragionevoli;
- la motivazione è sinteticamente indicata nel provvedimento di non ammissione e può essere dedotta, in modo più articolato, in base ai criteri indicati nel P.O.F.;
- la ricorrente ha partecipato ad alcuni corsi di recupero e comunque le circostanze inerenti la loro attivazione non appare rilevante ai fini dell’emanazione del provvedimento impugnato;
- in base alla documentazione prodotta in atti risultano effettuate le comunicazioni alla famiglia;
- il giudizio sul rendimento degli alunni è individuale e pertanto non può darsi alcuno scrutinio sulla disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri allievi della classe (C.d.S. VI, 17 gennaio 2011 n. 236);
Ritenuto di disporre l’integrale compensazione delle spese processuali in ragione dell’infondatezza delle censure sopraevidenziate;