TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2009-10-21, n. 200910239

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2009-10-21, n. 200910239
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200910239
Data del deposito : 21 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07985/2005 REG.RIC.

N. 10239/2009 REG.SEN.

N. 07985/2005 REG.RIC.

N. 07609/2007 REG.RIC.

N. 03354/2008 REG.RIC.

N. 04204/2008 REG.RIC.

N. 04206/2008 REG.RIC.

N. 04340/2008 REG.RIC.

N. 04666/2008 REG.RIC.

N. 04706/2008 REG.RIC.

N. 04707/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7985 del 2005, proposto da:
Associazione Italiana Editori Aie, Soc Cetem Srl, Soc Sedes Spa, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. M A S presso il cui studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349 sono elettivamente domiciliate;

contro

Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona dei Ministri legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano;



Sul ricorso numero di registro generale 7609 del 2007, proposto da:
ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (AIE), soc. CETEM s.r.l., EDIZIONI IL CAPITELLO s.p.a, DE AGOSTINI SCUOLA s.p.a., GIUNTI SCUOLA s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. M A S presso il cui studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349 sono elettivamente domiciliate,

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Sul ricorso numero di registro generale 3354 del 2008, proposto da:
ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (AIE), soc. CETEM s.r.l., MONDADORI EDUCATION s.p.a., IMMEDIA GROUP s.r.l., DE AGOSTINI SCUOLA s.p.a., LA SCUOLA s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’Avv. M A S presso il cui studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349 sono elettivamente domiciliate;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Codacons e Associazione per la Difesa dei Diritti Civili nella Scuola, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Gino GIULIANO, Carlo RIENZI presso il cui studio in Roma, v.le delle Milizie, 9 sono elettivamente domiciliati;



Sul ricorso numero di registro generale 4204 del 2008, proposto da:
Soc Immedia Group Srl,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. M A S presso il cui studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349 è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Sul ricorso numero di registro generale 4206 del 2008, proposto da:
Soc Cetem Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M A S, presso il cui studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349 è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Sul ricorso numero di registro generale 4340 del 2008, proposto da:
Soc La Scuola Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M A S, presso il cui studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349 è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Sul ricorso numero di registro generale 4666 del 2008, proposto da:
Soc Mondadori Education Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M A S, presso il cui studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349 è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Sul ricorso numero di registro generale 4706 del 2008, proposto da:
Soc De Agostini Scuola Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M A S, presso il cui studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349 è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Sul ricorso numero di registro generale 4707 del 2008, proposto da:
Soc Edizioni il Capitello Spa, in persona del Ministro legale rapprsentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M A S, presso il cui studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349 è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 7985 del 2005:

del decreto 3 giugno 2005 con il quale il Ministero dell’istruzione ha fissato i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2005/2006 omettendo di adeguare i medesimi prezzi al tasso di inflazione;

quanto al ricorso n. 7609 del 2007:

del decreto 22 maggio 2007 con il quale il Ministero dell’istruzione ha fissato i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2007/2008, nella parte in cui ha omesso di adeguare i medesimi prezzi al tasso di inflazione;

quanto al ricorso n. 3354 del 2008:

del decreto 15 gennaio 2008, n. 7 nella parte in cui il Ministero dell’istruzione ha disposto l’adeguamento dei prezzi dei libri scolastici per l’anno 2008/2009 secondo il tasso di inflazione calcolato per il solo anno 2006, trascurando la circostanza che il prezzo di copertina dei libri scolastici è rimasto invariato dal 2003 e utilizzando una erronea base di calcolo che non tiene conto di tutti gli incrementi dovuti per il periodo dal 2004 al 2008, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale, nonché per il risarcimento dei danni;

quanto ai ricorsi numeri 4204, 4206, 4340, 4666, 4706 e 4707 tutti del 2008

per la condanna al risarcimento del danno

subito dalle ricorrenti per effetto del mancato adeguamento del prezzo dei libri di testo adottati nella scuola primaria nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2007 relativamente agli anni scolastici dal 2004 /2005 al 2007/2008, nonché per l’insufficiente adeguamento del prezzo dei medesimi libri di testo nel 2008, relativamente all’anno scolastico 2008/2009;


VISTI i ricorsi con i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2009 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso n. 7985/2005 notificato alle amministrazioni in epigrafe in data 27 luglio 2005 e depositato il successivo 7 settembre, i ricorrenti impugnano il decreto ministeriale con il quale sono stati fissati i prezzi dei libri di testo per la scuola primaria contestualmente al prezzo complessivo per la dotazione libraria della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2005/2006, tenendo pedissequamente fermo il prezzo vigente per il precedente anno scolastico 2004/2005.

Avverso tale determinazione, premesso il quadro normativo di riferimento e adducendo a sostegno delle doglianze la sentenza del TAR in data 31 maggio 2005, n. 4289, i ricorrenti deducono:

1. illegittimità derivata dalla riconosciuta illegittimità del D.M. 12 maggio 2004;

2. violazione di legge. Violazione dell’art. 3 del decreto 7 dicembre 1999, n. 547, degli articoli 23, 41, 43 e 97 Cost. e dell’art. 1 L. 7 agosto 1990, n., 241;

3. contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità nello svolgimento dell’azione amministrativa;

4. difetto di istruttoria, violazione degli articoli 23 e 97 Cost.

2. Con ricorso n. 7609/2007 notificato alle amministrazioni in epigrafe in data 19 luglio 2007 e depositato il successivo 6 settembre, le ricorrenti impugnano il decreto ministeriale con il quale sono stati fissati i prezzi dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2007/2008, tenendo pedissequamente fermo il prezzo vigente per il precedente anno scolastico 2006/2007, che poi è pari a quello di 142,03 in vigore dall’a.s. 2004/2005, malgrado sia stato annullato dal TAR, come nel prosieguo verrà esaminato.

Avverso tale determinazione, sostanzialmente le ricorrenti deducono gli stessi primi tre motivi di cui al ricorso precedente, aggiungendo al quarto anche le censure di:

- eccesso di potere;
difetto di motivazione e di istruttoria;
contraddittorietà;
violazione degli articoli 23, 41 e 97 Cost. e degli articoli 1 e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

In questo ricorso vi è anche l’istanza cautelare che tuttavia alla camera di consiglio del 27 settembre 2007 è stata rinviata al merito.

3. Col ricorso n. 3354/2008 notificato all’amministrazione in epigrafe in data 17 marzo 2008 e depositato il successivo 11 aprile, i ricorrenti impugnano il decreto ministeriale con il quale sono stati fissati i prezzi dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2008/2009, incrementandoli del tasso di inflazione per l’anno 2006 pari al 2,1%,.

Rappresentando che il provvedimento impugnato si pone immotivatamente riduttivo del tasso di inflazione dovuto alle case editrici in base alla sommatoria di quelli non corrisposti a decorrere dal 2004 e pari al 9,1%, avverso tale determinazione, premettendo sempre il quadro normativo e giurisprudenziale a favore delle loro pretese, le società ricorrenti deducono in aggiunta alle stesse identiche doglianze già prospettate con i ricorsi visti sopra:

- violazione del giudicato nelle more del giudizio formatosi sulla sentenza del TAR n. 4289 del 31 maggio 2005.

Nel ricorso ora citato le parti concludono con una richiesta risarcitoria e chiedono l’accoglimento dell’istanza cautelare e dello stesso. Alla camera di consiglio dell’8 maggio 2008 l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.

Sono intervenuti ad opponendum il CODACONS e l’Associazione per la Difesa dei Diritti Civili nella Scuola, chiedendo il rigetto del gravame, argomentando contro le tesi in esso propugnate.

In tutti e tre i ricorsi l’amministrazione si è costituita in giudizio, concludendo, invece, per la reiezione degli stessi.

4. Con i ricorsi n. 4204/2008 proposto da IMMEDIA GROUP s.r.l., n. 4206/2008 proposto da società CETEM S.R.L., n. 4340/2008 proposto da società LA SCUOLA s.p.a., n. 4666/2008 proposto da società MONDADORI EDUCATION s.p.a. n. 4706/2008 proposto da società DE AGOSTINI SCUOLA s.p.a, n. 4707/2008 proposto da società IL CAPITELLO s.p.a, le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno, come derivante dall’insufficiente adeguamento del prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola primaria nel 2008 e per gli anni scolastici dal 2004/2005 al 2007/2008.

Ancora una volta premesso il quadro normativo di riferimento, nonché quello giurisprudenziale come dimostrato dalla sentenza della sezione 31 maggio 2005, n. 4289, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della sesta sezione in data 2 ottobre 2007, n. 5076 le interessate sostengono la loro richiesta rilevando l’ingiustizia del danno e rappresentando, dunque, di avere diffidato il Ministero a corrispondere, per tale titolo, rispettivamente:

- la

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