TAR Latina, sez. I, sentenza breve 2023-01-23, n. 202300028
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Pubblicato il 23/01/2023
N. 00028/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Min.Infrastrutture Mobilità Sostenibile – Dip.Trasporti e Navigazione–Dg Terr.Centro – Ufficio 1 – Sez.Coord. -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Ufficio Provinciale Motorizzazione -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari in sede monocratica e collegiale:
- del provvedimento della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- -OMISSIS-avente ad oggetto la sospensione della patente di guida nei confronti del -OMISSIS-per aver cumulato “tre violazioni non contestuali di almeno 5 punti nell'arco di dodici mesi” e quindi l'obbligo di revisione della medesima mediante un nuovo esame di idoneità tecnica (doc. 1);
- della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -OMISSIS-di avvio del procedimento di revisione patente (doc. 02);
- del decreto di decisione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -OMISSIS-con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- (doc. 03);
- di ogni altro atto e provvedimento, ancorché non conosciuto e in quanto lesivo, connesso, prodromico, consequenziale e successivo con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili e di Ufficio Provinciale Motorizzazione -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Vengono impugnati il provvedimento della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- -OMISSIS-avente ad oggetto la sospensione della patente di guida nei confronti del -OMISSIS-per aver cumulato “tre violazioni non contestuali di almeno 5 punti nell'arco di dodici mesi” e quindi l'obbligo di revisione della medesima mediante un nuovo esame di idoneità tecnica (doc. 1) e la
comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -OMISSIS-di avvio del procedimento di revisione patente, nonché il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -OMISSIS-ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-.
Accolta in sede monocratica la domanda cautelare, all’udienza collegiale, considerato necessario acquisire documentazione istruttoria con particolare riguardo alla relazione dei verbalizzanti dalla quale risulti la commissione da parte del ricorrente di due infrazioni contestuali, - guida senza cintura e col cellulare in mano- che in aggiunta all’altra infrazione costituirebbero la ragione fondante del provvedimento impugnato, si ordinava alla resistente amministrazione di depositare in giudizio la relazione indicata nella nota dimessa agli atti redatta dai soggetti verbalizzanti.
All’odierna camera di consiglio, avvertite le parti presenti della possibilità di decisione in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere annullata la sequenza provvedimentale contestata in epigrafe.
Dalla relazione risulta che il conducente era stato visto da entrambi gli operanti utilizzare il telefono cellulare con la mano destra, e “poiché lo stesso non faceva uso della cintura di sicurezza
durante la guida, venivano immediatamente contestate al medesimo rispettivamente le violazioni amministrative C.d.S. di cui all’art. 173 cc. 2 e 3/bis C.d.S. (Uso di radiotelefoni o cuffie sonore durante la guida) e all’art. 172 cc. 1 e 10 C.d.S. (Omesso uso delle cinture di sicurezza”.
Orbene il comma 6 dell’art.126 bis del Codice della strada, dopo aver previsto la sottoposizione all’esame di idoneità tecnica nel caso di perdita totale del punteggio, recita “… Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.”
Sul punto è fondato l’assunto del ricorrente laddove sostiene come alla luce del dettame normativo richiamato sono due i requisiti previsti dalla legge che giustificano l’adozione del provvedimento di revisione della patente:
la commissione nell’arco temporale di dodici mesi di (altre due) violazioni comportanti la perdita di 5 punti dopo la notifica della prima violazione, anch’essa comportante la decurtazione di 5 punti;
la non contestualità proprio di queste due ulteriori 2 violazioni.
Nel caso che qui ci interessa, tuttavia, le infrazioni rilevate dai Carabinieri nel -OMISSIS-sono da ritenersi assolutamente contestuali con conseguente ed evidente illegittimità del
provvedimento di revisione impugnato, ove per contestualità deve intendersi unicità di tempo e di luogo: infatti, come sopra ricordato, il guidatore commetteva due violazioni di norme diverse nello stesso momento, guidando senza cinture e con il cellulare in mano.
Il ricorso va dunque accolto, pur sussistendo ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.