TAR Roma, sez. 1B, ordinanza presidenziale 2010-10-22, n. 201000099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza presidenziale 2010-10-22, n. 201000099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201000099
Data del deposito : 22 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07691/2010 REG.RIC.

N. 00099/2010 REG.ORD.

N. 07691/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7691 del 2010, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dagli avv. R M, A M S, con domicilio eletto presso Studio Legale Schwarzenberg in Roma, via Monte delle Gioie, 24;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

F G;

per l'annullamento

dell'esito del giudizio di avanzamento al grado di Brigadiere Generale per l'anno 2010 di cui al provvedimento del Ministero della difesa Direzione Generale per il personale militare 2° reparto - 5^ divisione del 11.05.2010 comunicato il 01.06.2010, in base al quale l'ufficio ha appreso di essere stato dichiarato idoneo all'avanzamento al grado superiore,ma per il punteggio ottenuto e la posizione nella graduatoria di merito conseguita,di non risultare iscritto in quadro nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;

Vista l’istanza di parte ricorrente depositata il 16.09.2010.

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’amministrazione depositi la seguente documentazione:

- copia del verbale della C.S.A per il 2010 con schede di valutazione allegate relative al ricorrente ed al parigrado Gervasi;

- copia dello stato di servizio e libretto personale del ricorrente e del parigrado Gervasi.

Considerato che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;


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