TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2020-11-16, n. 202000090

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2020-11-16, n. 202000090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202000090
Data del deposito : 16 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2020

N. 00283/2020 REG.RIC.

N. 00090/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00283/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A P e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Muggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati W C e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento del Comune di Muggia reso in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni Ambito Carso Giuliano prot. N.17477 dei 22-30 luglio 2020, con cui è stata richiesta ai ricorrenti la somma di Euro 27.35824 a titolo di compartecipazione al costo della retta per l'accoglimento del figlio minore presso la Comunità “ Le Ginestre” per il periodo 1.1.2020-30.6.2020;

- della delibera G.M. del Comune di Muggia n.222 del 3.12.2019 ad oggetto: “Servizi di competenza de servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale 1.3. Tariffe per l'anno 2020”;

- del provvedimento con cui il Comune di Muggia ha rinnovato il rapporto con la Onlus Gesù Bambino, negoziando la tariffa per il periodo successivo al 30.6.2019, senza alcuna comunicazione a ricorrenti;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguenziale, in particolare del Regolamento per l'Accesso alle prestazioni sociali Agevolate approvato con delibera del Consiglio comunale di Muggia n. 108 del 20.12.2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Muggia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 25 del D.L. 28.10.2020, n. 137;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore - nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, svolta in videoconferenza con collegamenti da remoto - il dott. L S;


Considerato:

- che la parte ricorrente con atto depositato il 9.11.2020 ha rinunciato all’istanza cautelare, per la trattazione della quale era fissata l’odierna udienza camerale, chiedendo una fissazione a breve dell’udienza di merito;

- che, quindi, va preso atto della rinuncia;

- che può, fin d’ora, essere fissata l’udienza di trattazione del merito il 24.2.2021;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi