TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-02-16, n. 202302787
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Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 02787/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05334/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5334 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vf RL IN Ltd, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Feroleto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
BL NT Service LTD, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto n. 6 del 16.3.2022 a firma dell’Ambasciatore d’Italia a Yaoundè (Camerun), con cui è stata approvata la graduatoria finale ed aggiudicata alla società BL NT Services LTD la procedura di gara avente ad oggetto “esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia”; dei verbali delle sedute di gara; del provvedimento del RUP del 16.3.2022 con cui sono state ritenute congrue le giustificazioni presentate dalla società aggiudicataria ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione: atti impugnati con il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti depositati il 23.9.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società VF RL IN Ltd ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto n. 6 del 16.3.2022 a firma dell’Ambasciatore d’Italia a Yaoundè (Camerun), con cui è stata approvata la graduatoria finale ed aggiudicata alla società BL NT Services LTD la procedura di gara avente ad oggetto “ esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia ”; dei verbali delle sedute di gara; del provvedimento del RUP del 16.3.2022 con cui sono state ritenute congrue le giustificazioni presentate dalla società aggiudicataria ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione.
La ricorrente ha, inoltre, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed ha proposto domanda di subentro quale effetto della domanda di risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto.
Alla procedura di gara, di tipo aperto, avente un valore stimato del contratto, sulla base della media annuale di visti trattati dalla sede nel triennio precedente, di €. 615.945,00 e regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fondata sulla ripartizione di 100 punti tra l’offerta tecnica (massimo punti 94/100, da suddividere in 6 subcriteri con correlati subpunteggi, cfr. punto 8.5 del disciplinare di gara) e l’offerta economica (massimo punti 20/100), hanno partecipato 3 concorrenti.
In esito all’esame delle offerte è risultata prima la società BL NT con il punteggio di 91,83 (71,83 punti per l’offerta tecnica + 20 punti per l’offerta economica a fronte di valore di 13 euro quale diritto di riscossione per la prestazione del servizio); seconda si è classificata la società VF RL IN con il punteggio di 87,17 (69,17 + 18 a fronte di un valore di 15 euro) e terza si è classificata la società TL GR con il punteggio di 69 (56 + 13 a fronte di un valore di 19,29 arrotondato a 20 euro).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) Violazione dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 3 del DM 192/2014; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sviamento.
La ricorrente ha contestato che i componenti della commissione “ non possedessero i necessari requisiti di imparzialità e terzietà ai fini dell’espressione del giudizio tecnico sulle offerte formulate (secondo quanto richiesto da Consiglio di Stato, Ad. Plen. 7.5.2013, n. 13), avendo essi partecipato, a vario titolo, alla formazione della volontà della stazione appaltante attraverso l’elaborazione e la redazione degli atti della gara. In particolare, come Presidente della Commissione aggiudicatrice è stato nominato l’Ambasciatore d’Italia in Camerun S.E. Dott. Filippo Scamacca del Murgo, ossia il capo della missione della diplomatica e colui il quale aveva sottoscritto tutti gli atti di gara, a partire della determina a contrarre n. 51 del 12.11.2021, nonché, successivamente allo svolgimento delle operazioni, anche il decreto di aggiudicazione oggetto della presente impugnativa. Lo stesso Ambasciatore aveva sottoscritto anche il provvedimento di nomina della commissione aggiudicatrice del 3.01.2022, in cui attribuiva a sé stesso le funzioni di Presidente ” (cfr. pag. 7).
Ha, inoltre, contestato che “ membro della commissione sia stato nominato il Primo Segretario dell’Ambasciata dott.ssa Anna Ruffino, referente istituzionale dell’outsorcer, e quindi figura che anche in considerazione del proprio incarico di lavoro ha sicuramente collaborato alla redazione dei documenti di gara ” (cfr. pag. 9).
2°) violazione dell’art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016, del bando di gara (punto III.1.3) e dell’art. 7 delle norme di partecipazione; del DM 31/2018.
La ricorrente ha dedotto che “ la garanzia provvisoria presentata dall’aggiudicataria non contiene l’impegno attuale del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in favore dell’operatore economico BL NT Service TE ” (cfr. pag. 10), che, di contro, risulterebbe “ limitato all’importo di € 12.319,00 e che la durata della garanzia è fissata al 30.07.2022 ”, oltre ad essere “ difforme rispetto agli schemi contrattuali oggetto di approvazione ministeriale con il D.M.S.E n. 31/18 ” (cfr. pag. 11).
3°) Violazione dell’art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016, del bando di gara (punto III.1.2); eccesso di potere per difetto d’istruttoria e dei presupposti.
La ricorrente ha soggiunto che la garanzia sarebbe “ palesemente di durata inferiore a quella prevista dalla lex specialis, essendone prevista la scadenza di efficacia al 30/07/2022, senza alcuna menzione della possibilità di proroga per ulteriori 180 giorni a richiesta della stazione appaltante ” (cfr. pag. 13).
4°) Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza e par condicio tra i concorrenti; dell’art. 95, comma 6 del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, violazione della deliberazione Anac 312/2020.
Con tale motivo la ricorrente ha lamentato che “ il verbale della seduta riservata del 30.01.22 contiene solo l’esposizione sintetica del voto numerico attribuito per i criteri generali previsti dal punto 8.5 del disciplinare (infrastrutture, organizzazione del servizio, servizi aggiuntivi, personale addetto, precedente esperienza) ma non anche quella analitica dei sub-criteri previsti per ciascuno di essi ed in cui si articola necessariamente il punteggio complessivo, di tal ché risulta totalmente inespresso il percorso motivazionale che ha condotto al giudizio di preferenza ” (cfr. pagg. 16 – 17); che “ nulla (…) è documentato (…) in alcun verbale precedente, circa l’espressione di un orientamento comune e collegiale nella valutazione delle offerte, né di un qualche raccordo tra i medesimi ” (cfr. pag. 18).
Ha, poi, censurato le valutazioni relative alle offerte tecniche, evidenziando che:
a) in ordine al criterio “ precedente esperienza in materia di fornitura di servizi ausiliari al rilascio di visti ” l’assegnazione all’aggiudicataria BL del massimo punteggio (6), a fronte di quello attribuito alla ricorrente (4) sarebbe stata “arbitraria” in quanto quest’ultima “ è di gran lunga il più esperto e consolidato operatore mondiale del settore, prestando e la propria attività in favore di 63 clienti governativi, con oltre 3.000 centri di richiesta e sedi situate in 143 paesi; (…) opera in Camerun per conto di numerosi governi clienti (e segnatamente: Belgio, Canada, Italia, Norvegia, Arabia Saudita), processando pertanto annualmente un elevato numero di domande, sicuramente in numero maggiore a BL; (…) è un operatore globale che ha svolto un ruolo pionieristico nel mercato dei servizi di assistenza al rilascio dei visti: pertanto, esso ha come clienti quasi tutti i paesi Schengen (ben 24). Diversamente da VF, BL è un operatore di dimensioni notevolmente più ridotte e di più recente costituzione, il quale ai fini del requisito in questione – per quanto risulta dalle parti dell’offerta tecnica oggetto di ostensione - ha dichiarato esclusivamente di operare in Camerun per conto dell’Ambasciata di Spagna ” (cfr. pag. 20);
b) in ordine al criterio “ infrastrutture ” non si sarebbe tenuto conto che “ la sede proposta da BL distava 4,1 km dall’Ambasciata (…) mentre quella offerta da VF era ad appena 2,4 km dalla missione diplomatica ” (cfr. pag. 21);
c) in ordine al criterio “ personale addetto ” è stata contestata “ l’ingiustificata sopravvalutazione dell’offerta della BL, alla quale è stato riconosciuto dal Presidente della Commissione identico punteggio rispetto a VF (9 punti), sebbene il numero di dipendenti offerti dalla