TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-02-20, n. 201402080
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N. 02080/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10569/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10569 del 2006, proposto da:
F G, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Milizie, 96;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 2557 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai VFP1 delle Forze Armate per l’anno 2006;
- del bando di concorso pubblicato nella G.U. 4^ s.s. n. 22 del 21.3.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, volontario in ferma prefissata annuale, impugna il provvedimento con il quale è stato escluso, per mancato superamento delle prove di efficienza fisica, dalla selezione per il transito nei ruoli dei Carabinieri in ferma quadriennale.
Nel ricorso deduce diversi profili di gravame, essenzialmente relativi alla violazione e alla falsa applicazione delle norme del bando di concorso.
L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio il 12.4.2007.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13.11.2013.
Nella stessa udienza il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso ed è stato preavvertito, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo della possibile inammissibilità del gravame per mancata impugnativa della graduatoria finale della selezione indicata in epigrafe.
Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile.
Parte ricorrente, come è possibile rilevare dagli atti depositati in giudizio, non ha impugnato la graduatoria finale della selezione nell’ambito della quale è stato adottato il provvedimento di esclusione.
Pertanto, anche alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, tale mancata impugnativa rende il ricorso inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.