TAR Lecce, sez. I, sentenza 2024-11-22, n. 202401283
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2024
N. 01283/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2023, proposto da
G L, G L, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. BUEI/ING/1689 del 13.12.2022, con cui la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., nell'ambito dell'attività di gestione dell'infrastruttura, ha disposto nei confronti dei ricorrenti la chiusura del passaggio a livello al km. 75,720 della linea Bari-Taranto, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e/o comunque connessi, e, ancora, per la condanna di FSE a rimuovere le sbarre ed i paletti apposti in corrispondenza del citato passaggio a livello;
- in subordine, per la condanna della società resistente a predisporre altre misure idonee a garantire l'accesso dei ricorrenti alla parte del loro fondo che è rimasta interclusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri G L e G L hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del provvedimento prot. BUEI/ING/1689 del 13.12.2022, con cui la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici ha disposto la chiusura del passaggio a livello al km. 75,720 della linea Bari-Taranto.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- “la ricorrente è proprietaria di un immobile, costituito da un complesso di trulli e da un esteso terreno pertinenziale, sito nell’agro di Martina Franca, in catasto individuato al foglio 63, p.lle 226 e 225 il fabbricato, e al foglio 63, p.lle 284 e 124, nonché alla partita speciale, foglio 63 p.lla 226 e p.lla 225”,
- il terreno in questione “è attraversato dai binari ferroviari della tratta Bari-Taranto in gestione a Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (d’ora in poi semplicemente FSE), come si evince dalla planimetria che si allega, rendendo obbligatorio il superamento dei binari per raggiungere la particella 124, dell’estensione di circa 4.500 mq., che risulta, altrimenti, interclusa”;
- con nota BUEI/ING/128 del 3.2.2022, “FSE ha chiesto alla sig.ra Leserri Giulia di comunicare se fosse ancora interessata al suddetto passaggio a livello (o PLp, passaggio a livello privato)”;
- la ricorrente “non ha potuto che dichiarare l’attualità di tale interesse, in quanto la sua eventuale chiusura avrebbe impedito l’accesso ad una porzione importante del suo fondo, su cui insistono oltre cento alberi di ulivo”;
- “ha fatto seguito l’invito, da parte di FSE, a sottoscrivere lo schema di “ convenzione disciplinante l’attraversamento della sede ferroviaria in corrispondenza del Passaggio a Livello in consegna a utente privato con regime di apertura a richiesta sito al Km. 75+720 della linea ferroviaria Bari-Taranto ”;
- la sig.ra Leserri non ha provveduto a sottoscrivere la convenzione, atteso che relative clausole “risultavano eccessivamente ed ingiustamente gravose nei confronti degli odierni ricorrenti”;
- dopo cinque mesi dall’invio dello schema di convenzione, “con atto datato 13.12.2022, sottoscritto in data 14.12.2022 … la società resistente ha adottato il provvedimento di chiusura del citato PLp, impugnato in questa sede”;
- da ultimo, “FSE ha provveduto anche a sbarrare materialmente il passaggio a livello in questione, rendendo impossibile il libero raggiungimento, a piedi, della porzione di fondo corrispondente alla particella 124”.
3. Ciò premesso, i ricorrenti hanno denunciato