TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-04-09, n. 200900440

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-04-09, n. 200900440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900440
Data del deposito : 9 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00740/1996 REG.RIC.

N. 00440/2009 REG.SEN.

N. 00740/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 740 del 1996, proposto da:
M A, A A, C D, G I, L G, M E, M E, M G, M C, rappresentati e difesi dagli avv. M R e P T, con domicilio eletto presso il secondo in Bologna, via S.Vitale 15;

contro

- Azienda U.S.L. di Cesena, Regione Emilia Romagna, Presidenza Consiglio dei Ministri, n.c.;

- Ministero della Sanita' e Ministero del Tesoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale è stata disposta la trattenuta del 15% sull'indennità di tempo pieno;

per il ripristino dell'indennità di tempo pieno, nella misura integrale come da normativa contrattuale con connesso riconoscimento delle quote arretrate e non corrisposte;

per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla percezione dell'indennità di tempo pieno nell'importo integrale e senza decurtazioni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Sanita' e Ministero del Tesoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti - tutti medici dipendenti dell’Azienda sanitaria intimata, che svolgono attività libero professionale “extra-moenia” - lamentano che a decorrere dal 1 gennaio 1996, in applicazione dell’art. 4, comma 3, L. n. 724/1994, è stata sospesa nei loro confronti l’erogazione della indennità di tempo pieno di cui all’art. 110 del D.P.R. n. 384/1990 limitatamente al 15% del suo importo. Soggiungono che, non essendo stato finora compiutamente attivato presso la medesima Azienda sanitaria l’istituto della libera professione c.d. intra-moenia, non possono che continuare ad esercitarla extra-moenia.

Ritenendo illegittima la suddetta decurtazione hanno proposto la presente azione, a sostegno della quale deducono i seguenti motivi:



1. Violazione degli artt. 3,33,35, 36, 41 e 97 della Costituzione;



2. Contrasto con le norme di principio del D.Lvo 29/93;



3. Violazione della legge n.241/1990;
difetto di istruttoria;



4. Violazione dei principi di buon andamento, sviamento, manifesta ingiustizia.

II. Si sono costituiti e resistono il Ministero della Sanità ed il Ministero del Tesoro.

Con ordinanza assunta nella Camera di Consiglio del 7 maggio 1996 è stata respinta l’istanza cautelare.

III. Dopodiché, tutti i ricorrenti sono stati notiziati dalla segreteria del TAR dell’avviso ex art. 9 comma 2 legge n. 205/2000, circa la necessità di presentare nuova domanda di fissazione d’udienza, onde non incorrere nella declaratoria di c.d. “perenzione ultradecennale”.

Di essi, solo i seguenti hanno presentato in termine la suddetta domanda: M, M, M, M, A, G.

IV.

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