TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-09-30, n. 201900605
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Pubblicato il 30/09/2019
N. 00605/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01018/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 1999, proposto da
C.A., rappresentato e difeso dagli avvocati L R e R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria, 7;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - 4° Reparto – 13^ Divisione, con cui è stato liquidato, a favore del ricorrente, l'equo indennizzo con applicazione della riduzione relativa alla-OMISSIS-, -OMISSIS-e con esclusione di alcune infermità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, all’epoca della proposizione del ricorso, era dipendente del Ministero della Difesa con la qualifica di -OMISSIS-, nonché-OMISSIS-.
Con verbale-OMISSIS-^ -OMISSIS-aveva riconosciuto che l’infermità “-OMISSIS-”, di cui egli era affetto, fosse dipendente da causa di servizio;la stessa aveva ritenuto che tale patologia, unitamente ad altre infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio (“-OMISSIS-”), fossero ascrivibili -OMISSIS-^ categoria della -OMISSIS- - -OMISSIS-ai fini dell’equo indennizzo.
Con istanza del -OMISSIS- C. chiedeva al Ministero della Difesa la concessione dell'equo indennizzo previsto dalla legge n. 586 del 1957 ed esteso al personale militare dalla legge n. 1094 del 1970, in relazione alle citate infermità e secondo la categoria, la tabella e la misura di cui al verbale -OMISSIS-.
Tuttavia, con -OMISSIS- il Dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa liquidava l'equo indennizzo in favore del ricorrente nella -OMISSIS-, applicando, per la concessione del beneficio, l’ascrivibilità alla -OMISSIS-, -OMISSIS-- conformemente al parere del -OMISSIS-- anziché -OMISSIS-^ categoria, -OMISSIS-, -OMISSIS-- come precedentemente stabilito -OMISSIS-- ed escludeva, altresì, la concessione del beneficio in relazione alle patologie “-OMISSIS-”, ritenendo la relativa domanda intempestiva.
Avverso detto ultimo provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, lamentandone l’illegittimità per:
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per erroneità e/o difetto della motivazione, e per eccesso di potere, atteso che il provvedimento del Ministero della Difesa sarebbe stato adottato in contrasto con la determinazione -OMISSIS-, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale discostamento;
- sotto altro profilo, il difetto di motivazione rileverebbe anche rispetto all’esclusione dal beneficio delle patologie “-OMISSIS-”, essendo stata rilevata, in maniera generica, la tardività della domanda, senza alcun accertamento in ordine al momento in cui il dipendente avrebbe avuto l’oggettiva conoscenza del carattere permanente dello stato morboso (non essendo sufficiente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza, il momento dell’insorgenza della patologia);
- violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 3.5.1957. La norma sarebbe stata male applicata, dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza, sarebbero tempestive le domande proposte entro il termine semestrale, decorrente, in base ad un principio di ragionevolezza, dalla chiara consapevolezza del dipendente di avere contratto la malattia, quale conseguenza della prestazione di servizio;il comma 1 dell'art. 36 citato andrebbe quindi interpretato nel senso che il termine semestrale decorra non dalla mera conoscenza della infermità, bensì dalla consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio.
Si è costituito in giudizio, per resistere, l’intimato Ministero.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.