TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-01-04, n. 202300064
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2023
N. 00064/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01401/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2017, proposto da
ALER Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, Elisabetta D'Auria, A M, A M M, A P e M D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 15/2017, del 03.04.2017, P.G. 15937/2017, emessa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, notificata alla ricorrente in data 06.04.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa C P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 30.05.2017 e depositato il 23.06.2017 l’esponente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, in epigrafe specificata, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
2) Si è costituito il Comune di Milano.
3) Con istanza depositata il 3/11/22 le parti, dopo avere rappresentato che, nelle more della fissazione dell’udienza di merito, il veicolo oggetto dell’ordinanza impugnata sarebbe stato rimosso da parte di terzi, hanno concordemente richiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio.
4) All’udienza pubblica del 20 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Il ricorso è improcedibile.
5.1) Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza:
- costituisce condizione per l'ammissibilità dell'azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell'interesse a ricorrere, inteso quest'ultimo come interesse proprio e concreto del ricorrente all'eliminazione del provvedimento che il ricorrente medesimo ritiene lesivo della propria sfera giuridica (cfr. tra le tante, Cons. St., sez. III, 2.09.2019, n. 6014);
- " la declaratoria di improcedibilità di un ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza di interesse può derivare o da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venire meno l'effetto del provvedimento impugnato, ovvero dall'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento che, idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, in ciò distinguendosi dalla cessazione della materia del contendere, che si verifica allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso " (cfr., in questi termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 10.02.2014, n. 616;TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 07.03.2022, n. 2614).
5.2) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame è evidente, sulla base di quanto dichiarato dall’esponente nell’istanza depositata il 3.11.2022, la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della controversia.
5.3) Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato improcedibile, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a., per sopravvenuto difetto d’interesse alla relativa decisione.
6) Tenuto conto dell’andamento complessivo della causa, della definizione in rito della stessa e dell’adesione espressa sul punto da parte resistente, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.