TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202208054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202208054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202208054
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 08054/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04757/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4757 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Aspat Associazione Sanita' Privata Accreditata Territoriale, Istituto Diagnostico Varelli S.r.l., Soc. Gennaro Theo S.r.l., Gerba, Biomedical di Francesco Barone &
C., Villa del Sole S.p.A., Centro Clinico Radiologico Minelli di M. Brancaccio &
C., Salus S.R.L, Istituto Cardiologico Mediterraneo S.r.l., Coleman S.p.A., Centro Cardiologia Preventiva Prof. D'Andrea, Cmr Melito S.a.s., Cmgm S.a.s. di Orabona Giovanni, Centro Diagnostica Pasteur Snc, Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes, Centro Diagnostico Varone S.r.l., Laboratorio di Analisi Cliniche Gentile S.a.s., Mavis S.r.l., Centro Gamma S.r.l., Soc.Innovalab Scarl, Soc. Escalapius Center S.a.s., Studio Medico San Luca S.r.l., Casa di Cura Villa dei Fiori S.R.Ll., Ames Centro Polidiagnostico Strumentale S.r.l., Centro Diagnostico San Ciro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia Kivel Mazuy, Maria Rosaria Amodio, Claudia Piscione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariarosaria Di Trolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Asl Na1 Centro, Asl Napoli 2 Nord, Asl Napoli 3 Sud, Asl Benevento, Prefetto di Napoli, non costituiti in giudizio;
Regione Campania, non costituita in giudizio.

nei confronti

Cittadinanzattiva Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Allegra Zito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dott. Matteo Pizzolorusso, Dott. Alfredo Ruosi, Dott. Mariano Paolucci, Dott.ssa Liberatina Santillo, Dott. Vincenzo Raiola, Prof. Alfredo Contieri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (deliberazione del Consiglio dei Ministri 10.7.2017) n. 84 del 31.10.2018 ad oggetto “limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2018 e altre disposizioni relative all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private” e relativi schemi di protocolli di intesa e contratti con gli erogatori privati accreditati, pubblicato solo parzialmente sul BURC n.80 del 5.11.2018;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo ivi compresi tutti gli atti di applicazione del DCA n. 84/2018.

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.1.2019:

- del decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (deliberazione del Consiglio dei Ministri 10.7.2017) n. 84 del 31.10.2018 ad oggetto “limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2018 e altre disposizioni relative all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private” e relativi schemi di protocolli di intesa e contratti con gli erogatori privati accreditati, pubblicato solo parzialmente sul BURC n.80 del 5.11.2018;

- della nota del Commissario ad acta prot. n. 2648/C del 16.11.2018 ad oggetto “Assistenza specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”;

- delle note dell'Asl Na 1 Centro prot. n. 66352 del 12.11.2018 e della nota prot. n. 66380 del 12.11.2018 di applicazione del DCA n. 84/2018 e delle note prot. n. 67265 del 14.11.2018 e n. 68774 del 21.11.2018 ad oggetto “specialistica ambulatoriale – monitoraggio 2018 e 31 ottobre 2018 in applicazione del DCA n. 84/2018”, della nota prot. n. 68774 del 21.11.2018;

- delle note dell'Asl Na 3 Sud prot. n. 13755r del 19.11.2018, n. 93 del 16.11.2018 e n. 96 del 27.11.2018 ad oggetto “applicazione del DCA n. 84 del 31.10.2018;

- della nota dell'Asl Avellino prot. n. 26089 dell'8.11.2018 ad oggetto “applicazione del DCA n. 84/2018”;

- della nota dell'Asl Salerno prot. n. 271562 del 13.11.2018 ad oggetto “Macroarea della Specialistica Ambulatoriale – patologia clinica applicazione del DCA n. 84/2018”;

- della nota dell'Asl Benevento prot. n. 154033 del 10.12.2018 ad oggetto “Tetti di spesa specialistica ambulatoriale;

- della nota dell'Asl Caserta prot. n. 255652 del 13.11.2018 “Specialistica Ambulatoriale – DCA n. 84/2018 monitoraggio Tetti di spesa al 31.10.2018”;

- delle note del Tavolo Tecnico dell'Asl Na 2 Nord di applicazione del DCA n. 84/2018 del 27.11.2018;

- di ogni atto connesso e conseguente in quanto lesivo ancorché non conosciuto e comunque lesivo

C)per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.2.2022:

- della nota prot. n. 358922 del 29.11.2021 ad oggetto la trasmissione della deliberazione commissariale adottata in sostituzione della Giunta regionale ed il relativo allegato “A” parte integrante e sostanziale dell'anzidetto atto deliberativo, avente ad oggetto la determinazione del fabbisogno assistenziale sanitario nella macroarea della specialistica ambulatoriale della regione Campania per gli anni 2018/2019;

-della deliberazione n. 1 del 24.11.2021 del Commissario ad acta in sostituzione della Giunta Regionale ed allegato Tecnico “A” ad oggetto determinazione del fabbisogno assistenziale sanitario nella macroarea della specialistica ambulatoriale della regione Campania anni 2018/2019 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. 5293/2019 depositata in giudizio in data 29.11.2021 e successiva ordinanza n. 805/2020 e di tutti gli atti ad essa presupposti e connessi ivi compresi i verbali di commissione, nella parte di interesse,

NONCHE'

per le ulteriori ragioni di illegittimità, strettamente connesse ed in parte già contenute nei motivi di ricorso originario, scaturenti dall'emergenze istruttorie di cui alla determina commissariale n. 1/2021.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero della Salute e per il Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, dell’Azienda sanitaria locale di Asl Salerno, dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta e di Cittadinanzattiva Campania;

Visto il decreto monocratico del 28.11.2018 n. 1782;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 novembre 2022 la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.I ricorrenti indicati in epigrafe, con capofila l’Aspat - Associazione sanità privata accreditata territoriale - quale rappresentante delle imprese sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale campano, nonché le imprese stesse, eroganti prestazioni sanitarie nell’ambito della macroarea della specialistica ambulatoriale, hanno impugnato il decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (deliberazione del Consiglio dei Ministri 10.7.2017) n. 84 del 31.10.2018 avente ad oggetto “limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2018 e altre disposizioni relative all’assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private” e relativi schemi di protocolli di intesa e contratti con gli erogatori privati accreditati, pubblicato solo parzialmente sul BURC n.80 del 5/11/2018.

1.1 . In limine , chiariscono che l’oggetto del ricorso è l’accertamento dell’illegittimità della determinazione dei limiti di spesa della macroarea della specialistica ambulatoriale, in quanto limiti determinati secondo un metodo di programmazione violativo delle disposizioni inderogabili che ne regolano la corretta definizione. Ciò che si contesta non è il quantum di budget assegnato a una Asl piuttosto che ad un’altra o a una branca piuttosto che ad un’altra, ma a monte l’erroneità della metodologia di calcolo, con ripercussioni a cascata negativi per tutti gli operatori della macroarea.

In sintesi, espone che il criterio di gestione della programmazione economico-finanziaria della sanità regionale è quello prioritario di distinzione dei capitoli per macroarea;
ciascuna macroarea rappresenta la delimitazione di un gruppo omogeneo di bisogni e dunque di domanda ed offerta del servizio sanitario. Le fonti regolamentari che provano tale differenziazione in riferimento specifico alla specialistica ambulatoriale, oltre allo stesso DCA n. 84/2018, sono molteplici sia a livello nazionale che regionale, ma la fonte di individuazione del gruppo omogeneo di bisogni sanitari in termini di criteri gestionali e programmatori uniformi è data prioritariamente dal

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