TAR Milano, sez. III, decreto presidenziale 2012-07-31, n. 201202182

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, decreto presidenziale 2012-07-31, n. 201202182
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201202182
Data del deposito : 31 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02225/2005 REG.RIC.

N. 02182/2012 REG.PROV.PRES.

N. 02225/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2225 del 2005, proposto da:
El Y H, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Francesco Sforza, 1;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso per legge dagli avv. M R S, A F, R M, I M, E F, A L, A M P, P C, D S, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, via Andreani 10;

per l'annullamento

del provvedimento del 5.5.2005 con cui il Comune di Milano ha rigettato il ricorso della ricorrente con cui aveva impugnato il provvedimento della stessa amministrazione di rigetto dell'istanza di assegnazione alloggio;
di tutti gli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il proprio decreto, 24 luglio 2012, n. 2144;

Vista l’istanza depositata il 16 settembre 2005 con cui il difensore d’ufficio ha richiesto la liquidazione della propria nota spese;

Vista la proposta di liquidazione;

Considerato altresì che:

al difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, del 18 maggio 2005 (in atti), spetta la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese nel giudizio;

l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 rimette all’Autorità Giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’ “impegno professionale”;

l’art. 2, comma secondo, del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, ha mantenuto fermo il riferimento alle tariffe professionali agli effetti della liquidazione di compensi per gratuito patrocinio;

in relazione alla natura della controversia, alla circostanza che l’attività difensiva si è sostanzialmente esaurita nella fase cautelare e all’ impegno professionale richiesto ed applicato l’art. 130 del menzionato D.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, si configura congrua la liquidazione di euro 1.250,00 per onorari, euro 385,00 per diritti, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge;

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