TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-03-27, n. 201800177
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Pubblicato il 27/03/2018
N. 00177/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2017, proposto da N N, rappresentata e difesa dall'avvocato V I, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Berlinguer n. 1,
contro
Regione Molise, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
Regione Molise - Dipartimento Politiche di Bilancio e Risorse Umane, Sistema Regionale e Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitosi in giudizio;
nei confronti
P Z, controinteressata, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) la determinazione del Direttore generale per il Dipartimento II della Regione Molise, n. 30 del 25.11.2016, recante approvazione graduatorie per il profilo Senior della procedura di valutazione comparativa e selettiva finalizzata al conferimento di complessivi 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le attività del PAR - FSC 2007/2013 - Asse VI – “Governance ed azioni di sistema”, per un periodo di 30 mesi;2) “in parte qua”, l'avviso pubblico “LA ATFSC 2016” per la valutazione comparativa e selettiva finalizzata al conferimento di complessivi 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le attività del PAR - FSC 2007/2013 - Asse VI – “Governance ed azioni di sistema”;3) tutti i verbali e i provvedimenti inerenti la procedura selettiva in questione, tra i quali la nota della Commissione valutatrice trasmessa al Direttore del Dipartimento II e al Direttore del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro, acquisita al protocollo n. 130162/2016 del 21 novembre 2016, recante gli atti relativi all'espletamento della valutazione, nonché le relative graduatorie;4) “in parte qua”, le determinazioni n. 471/2016 e n. 582/2016 con le quali sono stati nominati i componenti della Commissione valutatrice per il profilo Senior;e, comunque, per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ove occorra anche di sospensione integrale delle operazioni di sottoscrizione dei contratti di collaborazione con altri candidati posizionatisi in graduatoria, fino alla data di effettivo, legittimo e regolare svolgimento delle procedure selettive o di effettiva sottoscrizione del contratto con la ricorrente illegittimamente pretermessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché le due memorie della ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e le due memorie difensive della Regione Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La Regione Molise attivava, nel 2016, una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), per le attività del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 - Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise - Asse VI “Governance e azioni di sistema” ed approvava, all’uopo, il relativo avviso pubblico per il conferimento di 39 incarichi di collaborazione, per un periodo di 30 mesi. Dei 39 incarichi di cui alla procedura selettiva, erano previsti dall’avviso n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A) e n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B), rivolti alla cosiddetta “Assistenza Tecnica”, a supporto dell’attività della Regione Molise, finalizzata a realizzare operativamente i Programmi in corso di attuazione finanziati con risorse del FSC-PAR 2007/2013 - Piano di azione obiettivi di servizio e pianificazione regionale attuativa. In relazione al Profilo B (Senior), i collaboratori incaricati, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, sarebbero stati impiegati per svolgere attività di assistenza e supporto tecnico specialistico in quattro differenti aree: a) Area I - programmazione, coordinamento e gestione Programmi FSC;b) Area II - monitoraggio progetti e programmi FSC;c) Area III - verifica e controllo, rendicontazione e certificazione, informazione e comunicazione;d) Area IV - valutazione programmi FSC. I candidati, pertanto, avrebbero dovuto formulare la propria domanda in relazione al profilo, Junior o Senior, e successivamente, quanto al profilo Senior, che qui interessa, per una sola delle menzionate quattro “Aree”, rispetto alle quali l’Amministrazione regionale, dei 23 posti del profilo Senior, indicava il proprio fabbisogno (Area I, 4 posti;Area II, 14 posti;Area III, 2 posti;Area IV, 3 posti). Specificati dall’avviso pubblico i requisiti di partecipazione generali (all’art. 4), erano poi previsti requisiti specifici per il profilo B – collaboratore Senior: diploma di laurea, esperienza lavorativa di almeno 4 anni sui programmi finanziati da fondi nazionali o da fondi comunitari. In relazione al profilo B – Senior, che qui interessa, la selezione (pag. 10 dell’avviso pubblico) prevedeva due fasi: 1) la valutazione dei titoli e dell’esperienza;2) il colloquio. Alla valutazione dei titoli e dell’esperienza (pagg. 10 e 11) era attribuito un punteggio massimo conseguibile, pari a 50 punti;la Commissione avrebbe dovuto procedere alla verifica dei titoli di studio aggiuntivi come dottorato di ricerca, master universitari, ulteriori diplomi di laurea, scuole di specializzazione, attribuendo i relativi punteggi (pag. 11). Al termine della fase valutativa dei titoli e dell’esperienza l’Amministrazione, come da avviso, avrebbe poi pubblicato i punteggi conseguiti da ciascun candidato e il calendario dei colloqui. Anche al colloquio (pagg. 11 e 12) sarebbe stato attribuito un punteggio massimo conseguibile pari a 50 punti, essendo finalizzato a valutare la conoscenza delle materie oggetto del bando e dell’area prescelta, nonché a valutare, verificare e fare emergere le esperienze tecnico professionali specifiche maturate dal candidato nelle esperienze lavorative pregresse. Con le determinazioni nn. 471/2016 e 582/2016, erano nominati i componenti della Commissione valutatrice per il profilo Senior. I candidati venivano quindi sottoposti alla valutazione comparativa da parte della predetta Commissione valutatrice, la quale trasmetteva, con nota acquisita al protocollo n. 130162/2016 del 21 novembre 2016, al Direttore del Dipartimento II e al Direttore del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro, gli atti relativi all’espletamento della valutazione, nonché le relative graduatorie. La ricorrente, dott.ssa N N, partecipava alla procedura pubblica selettiva in oggetto, in relazione al Profilo B – Senior, formulando domanda per l’Area IV (valutazione programmi FSC) dell’avviso pubblico per il conferimento di 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto dell’Amministrazione regionale. In seguito alla fase di valutazione dei titoli, ove le era attribuito un determinato punteggio, da lei ritenuto basso o inadeguato, la medesima partecipava alla fase dei colloqui orali previsti dalla procedura. Al fine di meglio comprendere la valutazione dell’esperienza anche in confronto alla valutazione dei “curricula” degli altri candidati, la ricorrente proponeva istanza di accesso agli atti, con nota prot. 115153 del 17.10.2016, depositata presso la competente struttura regionale. L’accesso era di fatto negato, stante il mancato riscontro dell’istanza. Veniva, altresì, disattesa analoga, successiva istanza di accesso documentale, proposta in data 16.12.2016, dal procuratore legale della ricorrente (relativa ai verbali e agli atti di valutazione della Commissione valutatrice, in riferimento alla posizione della ricorrente e di altri candidati collocati in posizione migliore). La fase dei colloqui prevista dall’avviso pubblico, fissata per la data del 7.11.2016, si concludeva e, con il provvedimento n. 30 del 25.11.2016 del Direttore del II Dipartimento, era approvata la graduatoria per il profilo Senior, per il quale la ricorrente aveva proposto domanda di partecipazione. La predetta si posizionava al n. 39 della graduatoria generale del Profilo B – Senior.
Ritenendo immeritata e illegittima tale collocazione in graduatoria, la ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 24.1.2017 e depositato il 3.2.2017, per impugnare i seguenti atti: 1) la determinazione del Direttore Generale del Dipartimento II della Regione Molise, n. 30 del 25.11.2016, recante approvazione graduatorie per il profilo Senior della procedura di valutazione comparativa e selettiva finalizzata al conferimento di complessivi n. 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le attività del PAR-FSC 2007/2013 - Asse VI – “Governance ed azioni di sistema”, per un periodo di 30 mesi;2) “in parte qua”, l'avviso pubblico “LA