TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-10-13, n. 202300294
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Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 00294/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2021, proposto dalla sig.
P C, rappresentata e difesa dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
contro
ADER Agenzia delle Entrate Riscossione, AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
della cartella di pagamento n. 091 2021 00059621 53 000, emessa nei confronti della ricorrente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) per la somma complessiva di € 41.120.60 (di cui € 1.197,53 per oneri di riscossione ed € 5,88 per diritti di notifica) in relazione a somme iscritte nel ruolo n. 2021/001781 per tributi coattivi 1997, 1998, 1999 e 2000 ovvero per somme asseritamente dovute a titolo di prelievo supplementare sulle consegne per le corrispondenti campagne lattiere (c.d. “prelievo latte”) e relativi interessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER Agenzia delle Entrate Riscossione e di AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha domandato l’annullamento della cartella di pagamento n. 09120210005962153000, per un importo di € 41.120,60, richiesto a titolo di prelievo supplementare per il superamento delle c.d. “quote-latte” assegnate nelle annualità 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2000/01.
1.1. Sono articolati i seguenti motivi di ricorso:
I. “Violazione dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90 per errata/fuorviante indicazione del termine e Organo avanti il quale proporre impugnazione”;
II. “Intervenuta prescrizione del presunto credito di Agea”;
III. “Illegittimità-annullabilità della cartella impugnata per tardiva formazione e consegna del ruolo dall’Ente impositore all’Agenzia di riscossione-violazione dell’art. 4 del DM 321/99 – illegittimità – nullità e/o annullabilità del provvedimento opposto per decadenza dai termini dell’azione impositiva-violazione dei termini di cui all’art. 50 DPR 602/73” ;
IV. “Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 8-ter, 8-quater, 8- quinquies della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 – art. 10, comma 34, decreto-legge n. 49 del 2003) - Violazione di legge (art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 24 Cost.) – Carenza di motivazione - Errata e indebita iscrizione a ruolo degli interessi e difetto di motivazione in ordine alla loro quantificazione” ;
V. “Illegittimità del provvedimento notificato ed errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale – illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere” ;
VI. “Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da parte di Agea. Errata quantificazione del presunto debito. difetto di carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa” ;
VII. “Violazione dell’art. 6 comma 5 Legge n. 212/2000. Omessa indicazione dell’avviso bonario” ;
VIII. “Difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento” ;
2. Il giudizio, definito una prima volta da questo Tribunale con la sentenza n. 37 del 18 gennaio 2022, è stato riassunto dal ricorrente dopo l’annullamento con rinvio ex art. 105 del c.p.a. deciso dal Consiglio di Stato (con sentenza della sez. III, 28 settembre 2022, n. 8351).
3. Si sono costituite, dopo la riassunzione, AGEA e ADER.
3.1. Le amministrazioni hanno argomentato per il rigetto del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni di cui alla relazione formata da AGEA e depositata in data 03 gennaio 2023.
4. All’udienza pubblica del 27 settembre 2023, la ricorrente ha chiesto di differire l’udienza, in ragione degli effetti derivanti dalla normativa sopravvenuta in materia - l’art. 10- bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103) - e della relativa Circolare applicativa di AGEA, contestualmente prodotta. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Non trova applicazione, nella presente