TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-11-07, n. 201400924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-11-07, n. 201400924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400924
Data del deposito : 7 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00457/2014 REG.RIC.

N. 00924/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00457/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2014, proposto da:
Asscoop Società Cooperativa Sociale Onlus Capogruppo A.T.I., La Sorgente Società Cooperativa Sociale, Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop. P.A. Onlus, rappresentate e difese dall'avv. A S, con domicilio eletto presso Avv. Giuseppe Tansella in Ancona, corso Garibaldi, 16;

contro

Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Fossombrone, rappresentati e difesi dall'avv. A V, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, Via Giannelli, 36;
Ambito Territoriale Sociale N.7;

nei confronti di

Eurotrend Assistenza S.C.R.L. Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv. A B, A R, F E, con domicilio eletto presso Avv. A R in Ancona, corso Garibaldi, 136;

per l'annullamento

- determinazione n.977 del 3/6/2014 della Provincia di Pesaro di Urbino - Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino- Approvazione risultanze di gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei Servizi Associati di "Assistenza domiciliare anziani/disabili, sollievo Home Care premium Sportello non autosufficienza e Nucleo Valutazione Appalto Home care premium periodo maggio 2014 - aprile 2015 con possibilità di rinnovo - Ambito Territoriale n.7 Comune di Fossombrone" ed aggiudicazione definitiva del servizio in favore della concorrente Eurotrend Assistenza S.c.r.l. Cooperativa Sociale ";

- comunicazione dell'esito della procedura di gara e dell'aggiudicazione del servizio in favore della concorrente Eurotrend Assistenza S.c.r.l. Cooperativa Sociale, della Provincia di Pesaro e Urbino - Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino, prot. n.36167/2014, CI 02-13, Fasc.2014/1/0 del 5/6/2014 notificata in pari data;

tutti i verbali di gara relativi alla bando di gara prot. n.10063 del 12/2/2014 di cui alla sopradetta procedura di gara aperta n. gara 5374838 e segnatamente: del primo verbale di gara del 11/03/2014, del secondo verbale di gara in seduta riservata del 26/03/2014 relativo alla valutazione dell'offerta tecnica, del terzo verbale di gara del 16/04/2014 di apertura dell'offerta economica di verifica della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della impresa Eurotrend Assistenza S.c.r.l. Cooperativa Sociale "avendo ottenuto il punteggio complessivo più elevato in base alla sommatoria aritmetica dei punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica";

ogni altro atto precedente o conseguente comunque connesso o collegato anche non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Pesaro e Urbino e di Comune di Fossombrone e di Eurotrend Assistenza S.C.R.L. Cooperativa Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone parte ricorrente di avere partecipato alla procedura di gara relativa all'ambito territoriale n. 7, comprendente diversi Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino,autorizzata dal Comune di Fossombrone, quale ente capofila per l'affidamento dei servizi associati "Assistenza domiciliare anziani/disabili, sollievo Home Care premium Sportello non autosufficienza e Nucleo Valutazione

Appalto Home care premium periodo maggio 2014 - aprile 2015 con possibilità di rinnovo - Ambito Territoriale n.7 Comune di Fossombrone".

La gara era svolta dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino.

La gara, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva la sommatoria aritmetica dei punteggi per l'offerta tecnica ed economica (rispettivamente per un massimo di 70 e 30).

I plichi delle 3 ditte che avevano presentato offerte sono stati aperti in data 11.3.2014. Successivamente sono state valutate l'offerta tecnica e l'offerta economica e la gara è stata aggiudicata provvisoriamente all'odierna controinteressata, mentre l'ATI ricorrente si è classificata seconda con un distacco, di p.ti 0,89 causato esclusivamente dall'offerta economica, dato che entrambe le offerte ottenevano il massimo punteggio per l'offerta tecnica (70/70). La gara era poi aggiudicata definitivamente alla controinteressata con l'impugnata determinazione n. 977 del 3.6.2013.

La ricorrente impugna l'aggiudicazione a favore della controinteressata e gli altri atti indicati in epigrafe deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2, 86, 87 e 88 del d.lgs 163/2006, dell'art. 11 del bando di gara, nonché violazione del principio della congruità ed affidabilità dell'offerta ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.

In sintesi, si contesta che l'art. 6 del bando prevedeva un importo a base gara calcolato su un monte ore del servizio pari 1540 ore per operatori categoria D2 e 12.961,50 per operatori categoria B1. La controinteressata non avrebbe differenziato l'offerta, offrendo un corrispettivo orario unico, con conseguente inaffidabilità dell'offerta medesima. L'anomalia sarebbe aggravata dall'offerta di ulteriori 350 ore annue (250 B1 e 100 D2) nell'offerta tecnica, a titolo di miglioria, che renderebbe comunque anomalo il corrispettivo offerto, anche qualora fosse considerato una media tra i valori delle due qualifiche. Con il secondo motivo, basato sull'eccesso di potere per molteplici profili, parte ricorrente lamenta che alla controinteressata sia stato assegnato il suo stesso punteggio, nell’offerta tecnica per il criterio "capacità di raccordo con le famiglie e le istituzioni operanti nel territorio e esperienze significative di programmazione, collaborazione e progettazione con la rete dei servizi territoriali, risorse locali, contesto familiare ed ente appaltante", dato che quest'ultima, a differenza della ricorrente non avrebbe documentato esperienze specifiche nell'area vasta. Si lamentano poi ulteriori incongruenze nella valutazione dell'offerta tecnica.

Si sono costituiti la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fossombrone e la controinteressata Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza SCRL, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 759 del 24.7.2014 il Tribunale ha fissato l'udienza di merito ai sensi dell'art. 120 c. 6 d.lgs 104/2010.

Alla Camera di Consiglio del 9.10.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.



1.1 il Collegio ritiene di trattare con priorità il secondo motivo di ricorso, dato che la valutazione dell'offerta tecnica, qualora non fosse dato il massimo punteggio all'aggiudicataria, potrebbe portare ad un esito diverso della gara. Il motivo è palesemente infondato. Con riguardo al criterio "capacità di raccordo con le famiglie e le istituzioni operanti nel territorio e esperienze significative di programmazione, collaborazione e progettazione con la rete dei servizi territoriali, risorse locali, contesto familiare ed ente appaltante", esso prevede insieme capacità ed esperienze, per cui la presenza un peso preponderante per le esperienze specifiche sul territorio assumerebbe carattere discriminatorio. Le altre incongruenze denunciate dalla ricorrente sono del tutto generiche (una maggiore qualità dei supervisori, del Piano Formativo del personale e delle migliorie relative all'informatizzazione e alla gestione amministrativa), per cui non si è sicuramente nell'ambito delle evidenti irrazionalità e incongruenze che permettono al Giudice amministrativo di sindacare l'operato della Commissione in sede di valutazione dell'offerta tecnica (CdS Sez. V 6.6.2012 n.3339 6.6.2012 ), anche tenendo conto che alla ricorrente e alla controinteressata è stato assegnato il medesimo punteggio.

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