TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-02-28, n. 201402410

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-02-28, n. 201402410
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201402410
Data del deposito : 28 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06348/1991 REG.RIC.

N. 02410/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06348/1991 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6348 del 1991, proposto da AXA MPS Assicurazioni danni (già Montepaschi Assicurazioni Danni Spa, già Ticino Assicurazioni Spa), BAVARIA Spa, LLOYD INTERNAZIONALE ASSICURAZIONI S.P.A. e LLOYD NAZIONALE ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentate e difese dagli avv.ti M P e G Psperetti, con domicilio eletto presso M P in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;



per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione del condono di cui all’art. 3 del D.L. n. 338/90.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione del condono di cui all’art. 3 del D.L. n. 338/90.

Con decreto n. 7774 del 19-25 ottobre 2011, il ricorso è stato dichiarato perento.

Con successivo del decreto n. 10258 del 9 maggio 2013, il citato decreto n. 7774/2011 è stato revocato in quanto hanno manifestato interesse alla decisione della causa AXA MPS Assicurazioni danni (già Montepaschi Assicurazioni Danni Spa, già Ticino Assicurazioni Spa), BAVARIA Spa, LLOYD INTERNAZIONALE ASSICURAZIONI S.P.A. e LLOYD NAZIONALE ASSICURAZIONI S.P.A. (indicate nell’epigrafe del ricorso).

Conseguentemente, la causa va decisa in relazione alle posizioni di tali ricorrenti e non anche di Compagnia

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