TAR Lecce, sez. II, sentenza 2019-12-17, n. 201902001

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2019-12-17, n. 201902001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201902001
Data del deposito : 17 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2019

N. 02001/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00839/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 839 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L L e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce, Via Rubichi è per legge domiciliato;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1501/2018 emesso dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro in data 29 ottobre 2018, munito della formula esecutiva in data 23 gennaio 2019 e con essa notificato al Ministero della Salute in data 6 febbraio 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori avv. Bellomo, in sostituzione degli avv.ti Leoncini e Azzone, per il ricorrente e avv. dello Stato Invitto per il Ministero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale di Lecce in funzione di Giudice del Lavoro, con decreto ex artt. 633 e ss. c.p.c. n. 1501/2018 del 29 ottobre 2018, ingiungeva al Ministero della Salute il pagamento, in favore di -OMISSIS-della somma di €. 41.890,49 oltre accessori di legge “ dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo ”, a titolo di Indennità Integrativa Speciale componente l’indennizzo spettante ex lege ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide. Condannava altresì il Ministero al pagamento, delle spese di lite, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e del contributo unificato (se dovuto e versato), IVA e CPA, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avvocati L L e A A.

2. Il suddetto decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce, notificato il 30 ottobre 2018, non opposto come da decreto di esecutorietà del 23 gennaio 2019, munito della formula esecutiva lo stesso 23 gennaio 2019, veniva notificato al Ministero della Salute, presso la sede reale dell’amministrazione, in detta forma - esecutiva - in data 6 febbraio 2019.

A far data dal perfezionamento di tale ultima notifica, iniziava a decorrere il termine previsto dall’art. 14 comma 1 D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997 (art. 14 cit: “ 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”), applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo, in virtù del quale l’esecuzione forzata del credito nei confronti della p.a. non può essere iniziata prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione;
con dies a quo da individuarsi nella data di notifica del provvedimento presso la sede effettiva della p.a. debitrice (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 20 marzo 2017 n. 132;
TAR Lazio, Roma, I, 31 maggio 2016 n. 6373;
TAR Sicilia, Palermo, II, 1 aprile 2016 n. 837;
TAR Puglia, Lecce, I, 6 maggio 2014 n. 1144).

3. Scaduto il suddetto termine dilatorio, il creditore, non avendo conseguito il pagamento delle somme a esso spettanti in virtù del titolo sopra indicato, proponeva il ricorso introduttivo della presente causa, per ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo, la nomina di Commissario ad acta, e la condanna della p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il ricorrente chiedeva altresì che venisse ordinato alla p.a. il pagamento di una indennità di mora ex art. 114 comma 4 lettera ‘e’ c.p.a.

Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di stile, resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 13 novembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

4. Ritiene il Collegio, per tutto quanto precede:

- che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare piena e completa esecuzione al decreto ingiuntivo (titolo che, per costante giurisprudenza, ove non opposto può costituire oggetto del giudizio ex artt. 112 e ss. c.p.a.: TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 giugno 2019 n. 1514;
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 giugno 2019 n. 7218) oggetto della presente causa, provvedendo all’integrale pagamento, in favore del ricorrente, delle prestazioni ivi indicate, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 (“2. Nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso […] ”);

- di assegnare alla p.a. resistente, ai fini dell’ottemperanza, il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;

- di nominare, quale commissario ad acta , qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso;

- che la richiesta applicazione della misura prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. (in virtù della quale il giudice “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo
”, cd. astreintes ) non debba invece essere accolta, non risultando comportamenti dilatori del debitore pubblico (la cui “ specialità ” non può certamente essere ignorata, “ con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici ”, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15);
peraltro, la condanna ad adempiere entro un termine stabilito e la previsione della successiva nomina di un commissario ad acta tutelano sufficientemente l’interesse del ricorrente, senza necessità di utilizzare lo strumento sanzionatorio invocato;

- di doversi condannare il Ministero della Salute alla refusione delle spese processuali afferenti al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, in virtù del criterio della soccombenza, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori costituiti, avvocati A A e L L, dichiaratisi antistatari.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi