TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-05-18, n. 201800716

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-05-18, n. 201800716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800716
Data del deposito : 18 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2018

N. 00716/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00303/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 303 del 2017, proposto da:
Arpex Accessori di M C S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Camillo Rosalba 47/Z;

contro

Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G C, I P, con domicilio eletto presso lo studio Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati 33;

nei confronti

F P non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego opposto dal Comune di Barletta sull'istanza di accesso agli atti richiesto dalla ricorrente con istanza presentata in data 25.01.2017 ed iscritta in data 26.01.2017 al n. 5830 del protocollo comunale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, giusta dichiarazione resa a verbale di udienza dal difensore della ricorrente società che ha rappresentato anche l’intesa tra le parti in ordine alla compensazione delle spese di lite.

Il difensore della resistente amministrazione non si oppone.

Ciò stante non resta al Collegio che definire con una pronuncia in rito il ricorso in esame, compensando interamente tra le parti le spese di lite.

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