TAR Roma, sez. II, sentenza 2009-09-08, n. 200908422
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Testo completo
N. 08422/2009 REG.SEN.
N. 03425/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3425 del 2007, proposto da:
A A ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. S C, U C, con domicilio eletto presso S C in Roma, via G. Ferrari, 4; B C, L V, P F, Rna A F;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Guardia di Finanza;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI N. 79 ALLIEVI MARESCIALLI DEL CONTINGENTE ORDINARIO ALL'8^ CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA G.D.F..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2009 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.41918 del 7.2.2007, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di settantanove allievi marescialli del contingente ordinario all’8° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza,riservato agli appartenenti al Corpo.
Ritenendo illegittime le disposizioni del bando di concorso, i Vicebrigadieri A A, C B, Vincenzio Lapio, Franco Rna e F P ha proposto ricorso.
I predetti militari sostengono l’illegittimità del bando nella parte in cui riserva 26 posti al personale appartenente al c.d. “ruolo appuntati e finanzieri”; e l’illegittimità costituzionale dell’art.35 del D.Lgs 12.5.1995 n.199, che consente tale riserva.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
La domanda cautelare proposta dai ricorrenti è stata respinta.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha pubblicato le graduatorie finali del concorso, nel frattempo svoltosi.
Con ricorso per motivi aggiunti il Difensore dei ricorrenti:
- ha precisato che per i Vicebrigadieri V L, C B, A A e Franco Rna