TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-07-08, n. 201500396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-07-08, n. 201500396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201500396
Data del deposito : 8 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00556/2014 REG.RIC.

N. 00396/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00556/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 556 del 2014, proposto da:
- Gasolbenz Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. N S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F B O, in Potenza, alla piazza della Costituzione Italiana n. 42;

contro

- Comune di Abriola, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

- al decreto ingiuntivo n. 343/2010 del 16 giugno 2010 emesso dal Tribunale di Potenza, sezione civile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 il referendario Benedetto Nappi e udito per la ricorrente il difensore avv. N S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Gasolbenz Italia s.r.l. agisce in virtù del disposto dell’art. 112, n. 2, lett. c ) del codice del processo amministrativo, proponendo azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione del decreto ingiuntivo n. 343/2010, emesso dal Tribunale civile di Potenza il 16 giugno 2010.

1.1. In particolare, col predetto decreto il Tribunale di Potenza ha ingiunto al Comune di Abriola di pagare alla società ricorrente la somma di euro diciannovemilaseicentosessantasei/00, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002, nonché le spese di lite, liquidate in complessivi euro settecentosessantatre/00.

1.2. Il decreto ingiuntivo è stato notificato all’Amministrazione intimata in data 11 luglio 2011;
avverso tale decreto non è stata proposta opposizione, di modo che lo stesso è stato dichiarato esecutivo, come da attestazione di cancelleria datata 18 novembre 2012.

1.3. La ricorrente ha perciò chiesto l’esecuzione del giudicato con riguardo agli importi fissati nel predetto decreto, oltre ai dovuti accessori di legge, nonché le spese e le competenze di lite. Contestualmente, parte ricorrente chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione di quanto statuito in sentenza, oltre alla nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, per il caso di ulteriore inadempimento.

2. Il Comune di Abriola, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

3. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Preliminarmente, il Collegio osserva è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr. Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (cfr. Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045;
C.d.S., Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
31 maggio 2003, n. 7840;
Cass., Sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083;
sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026).

5. In rito, il Collegio osserva altresì che risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, n.1, cod. proc. amm, trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, commi 2 lett. d) e 3 dello stesso codice, essendosi provveduto al deposito del ricorso in data 19 settembre 2014, a fronte della spedizione per la notificazione a parte resistente effettuata in data 29 luglio 2014, tenuto conto della sospensione ferali dei termini.

5.1. Risulta poi spirato infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, n. 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n° 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, risultando il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione in data 11 luglio 2011.

6. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

6.1. L’inerzia del Comune intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario. Parte resistente, non costituitasi in giudizio, non ha assolto l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento ex multis Cass. SS.UU. n. 12533/2001), prima della notifica del presente ricorso per ottemperanza. Costituisce, altresì, dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza all’ordine di pagamento contenuto nel decreto di che trattasi.

7. Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Abriola di provvedere al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme ad essa spettanti in virtù del decreto azionato, detratto quanto già eventualmente corrisposto per tale titolo.

7.1. Detto Comune dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.

7.2. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà nel termine di sessanta giorni dalla data del suo eventuale insediamento al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto ingiuntivo. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell’Amministrazione intimata e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo. Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8.1. In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

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