TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-07-08, n. 201500396

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-07-08, n. 201500396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201500396
Data del deposito : 8 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00556/2014 REG.RIC.

N. 00396/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00556/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 556 del 2014, proposto da:
- Gasolbenz Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. N S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F B O, in Potenza, alla piazza della Costituzione Italiana n. 42;



contro

- Comune di Abriola, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

- al decreto ingiuntivo n. 343/2010 del 16 giugno 2010 emesso dal Tribunale di Potenza, sezione civile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 il referendario Benedetto Nappi e udito per la ricorrente il difensore avv. N S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Gasolbenz Italia s.r.l. agisce in virtù del disposto dell’art. 112, n. 2, lett. c ) del codice del processo amministrativo, proponendo azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione del decreto ingiuntivo n. 343/2010, emesso dal Tribunale civile di Potenza il 16 giugno 2010.

1.1. In particolare, col predetto decreto il Tribunale di Potenza ha ingiunto al Comune di Abriola di pagare alla società ricorrente la somma di euro diciannovemilaseicentosessantasei/00, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002, nonché le spese di lite, liquidate in complessivi euro settecentosessantatre/00.

1.2. Il decreto ingiuntivo è stato notificato all’Amministrazione intimata in data 11 luglio 2011; avverso tale decreto non è stata proposta opposizione, di modo che lo stesso è stato dichiarato esecutivo, come da attestazione di cancelleria datata 18 novembre 2012.

1.3. La ricorrente ha perciò chiesto l’esecuzione del giudicato con riguardo agli importi fissati nel predetto decreto, oltre ai dovuti accessori di legge, nonché le spese e le competenze di lite. Contestualmente, parte ricorrente chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione di quanto statuito in sentenza, oltre alla nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, per il caso di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi