TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-02-07, n. 202201413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-02-07, n. 202201413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201413
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2022

N. 01413/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04988/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4988 del 2012, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R I, G G, L C, con domicilio eletto presso lo studio L C in Roma, via Panama, 74, come da procura in atti;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

-OMISSIS- avente ad oggetto il mancato riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio con conseguente rigetto della domanda di equo indennizzo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza e di Guardia di Finanza - Comando Generale e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con ricorso notificato l’8 giugno 2012 e depositato il successivo giorno 25, il militare della Guardia di Finanza -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento in epigrafe, reso in esito a domanda di riconoscimento di infermità per causa di servizio da lui presentata per la patologia “ipertensione arteriosa con iniziale impegno d’organo”.

2. – Il ricorrente assume che la detta infermità sarebbe ascrivibile al servizio prestato in condizioni disagio psico-fisico, in quanto effettuato spesso in operazioni anti contrabbando e di prevenzione di altri reati comuni, notturno e diurno, e contesta il provvedimento gravato sulla scorta di due motivi, con cui denunzia “Eccesso di potere per macroscopica illogicità, travisamentoed erronea valutazione dei fatti, istruttoria carente, insufficiente, contraddittorio ed irrazionale (I motivo) e “Violazione di legge ed in particolare dell’art. 3 della L. 241\1990”.

3- . – Il Ministero delle Finanze si è costituito in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto del gravame.

4. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021.

DIRITTO

1. – Il ricorso deve essere respinto, perché infondato.

2. - Nella presente fattispecie il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza, anche della Sezione (cfr. ad esempio TAR Lazio, sez. II ter, n. 8243\2020, n. 9680\2020, n. 9812\2020, n. 7976/2021, n. 11202/2021;
ma anche Cons. Stato, sez. II, n. 981\2020), secondo cui nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale azionata, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO) e di accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità medesima.

Trattasi, nella sostanza, di una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato di verifica da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all’esito di un complesso procedimento amministrativo, la quale costituisce espressione di una valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso.

Il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica si impone all'Amministrazione la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate.

Il predetto parere del Comitato è stato reso in base al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ha disciplinato sistematicamente la materia, distinguendo tra le competenze relative all’accertamento clinico e quelle inerenti alla verifica della causa di servizio.

Ai sensi del citato Regolamento, l’accertamento e la conseguente valutazione del momento di conoscibilità delle stesse e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica e sensoriale, è rimesso al giudizio delle Commissioni Mediche (cfr. art. 6), mentre il Comitato rende giudizi circa la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione denunciata dagli interessati (cfr. art. 11, comma 1), e l’adozione del provvedimento finale compete solo all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, che si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell’art. 2.

Ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001, dunque, soltanto il Comitato può riconoscere o negare la dipendenza da causa di servizio di una infermità o lesione, mentre la diagnosi dell’infermità e l’ascrivibilità a categoria dell’infermità medesima è rimessa alla competenza esclusiva della C.M.O.

Non rilevano, pertanto, eventuali scostamenti tra il parere della Commissione e quello del Comitato, che attengono ad ambiti differenti.

3. – Inoltre, il nesso di causalità da causa di servizio ha carattere tecnico-discrezionale, e non è sindacabile salva la sua inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo, nella specie non riscontrabili, e il suo parere è superabile in sede istruttoria solo ove la stessa “fornisca un qualche specifico elemento per ritenere palesemente illogico o palesemente errato il giudizio del Comitato” giacché “il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo”.

Nel caso in esame non risulta smentita efficacemente dalla generica prospettazione del ricorrente (la motivazione dell’atto gravato, che ha dato non irragionevolmente conto della possibile eziologia –non connessa al servizio svolto- delle patologie da cui è affetto il ricorrente.

Non rileva, a questo fine, la perizia di parte in atti.

Secondo la giurisprudenza su citata, la perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e, pertanto, non può essere qualificata come mezzo di prova;
e, inoltre, come meglio specificato dalla S.C., essa non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato;
bensì solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.

Rimane, pertanto, non assolto l’onere probatorio (ma in verità, nella circostanza, neppure quello di allegazione che vi si pone a monte) di cui all’art. 64 comma I c.p.a., per cui “Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.”

In conclusione il ricorso va respinto, siccome infondato.

4. - Le spese possono essere compensate per la peculiarità della fattispecie.

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