TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202407293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202407293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407293
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 07293/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01429/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2021, proposto da
Hp Italy s.r.l., Hp Inc., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati M B, M S, F C e N L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Roma, piazza di Spagna 15;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Prink s.p.a., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. 91241, adottato dall'AGCM in data 17 novembre 2020, a conclusione del procedimento PS11144, con cui l'AGCM ha: (i) accertato che HP ha posto in essere due pratiche commerciali scorrette, rispettivamente in violazione degli artt. 20, 21-22 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo (“Pratica A”) e degli artt. 20, 24-25 Codice del Consumo (“Pratica B”);
(ii) vietato la diffusione e continuazione di tali pratiche, dando comunicazione all'AGCM delle iniziative a tal fine assunte;
(iii) irrogato per ciascuna di tali pratiche una sanzione di € 5.000.000;
(iv) ordinato, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, la pubblicazione della dichiarazione rettificativa allegata al provvedimento;
(v) ordinato l'adeguamento delle confezioni di vendita di talune tipologie di stampanti, mediante l'inclusione nella parte superiore delle stesse di due indicazioni contenute nello stesso provvedimento, come rettificate con provvedimento adottato il 12 gennaio 2021;

del provvedimento del 12 gennaio 2021 di rettifica;

di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente, ivi incluso, ove occorra, l'art. 16, comma 1, della delibera AGCM del 1 aprile 2015, n. 25411 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 17 novembre 2020, ha accertato che HP ha posto in essere due pratiche commerciali scorrette, in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del d.lgs. 206/2005, Codice del consumo, irrogando alle ricorrenti per ciascuna di tali pratiche una sanzione di € 5.000.000 e ordinando, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del consumo, la pubblicazione della dichiarazione rettificativa allegata al provvedimento, nonché l'adeguamento delle confezioni di vendita di talune tipologie di stampanti, mediante l'inclusione nella parte superiore delle stesse di due indicazioni contenute nello stesso provvedimento, come rettificate con provvedimento adottato il 12 gennaio 2021.

La ricorrente ha dedotto che i sistemi di stampa di HP erano costituiti da due componenti principali: la stampante, che eseguiva il firmware (insieme delle istruzioni programmate), e le cartucce d’inchiostro o toner, che includevano chip di sicurezza che interagivano con il firmware della stampante;
HP utilizzava i chip per garantire prestazioni ottimali del sistema di stampa e autenticare le cartucce, e molte delle funzioni dagli stessi svolte erano oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

I chip HP fornivano, infatti, al firmware della stampante HP i dati necessari per autenticare la cartuccia (il c.d. handshake ), poiché, in difetto, la cartuccia non avrebbe potuto funzionare;
in tal modo erano ostacolate le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di HP, identificando le cartucce con chip non HP progettati per emulare il chip originale.

In commercio, infatti, erano reperibili sia le originali HP, che quelle ricaricate, cioè non originali prodotte e vendute da terze parti, ricaricando cartucce HP usate con inchiostro non HP, quelle rigenerate, ovvero cartucce non originali prodotte e vendute da terze parti, utilizzando cartucce HP usate, che erano ricondizionate e ricaricate con inchiostro non HP, o infine, quelle clonate, cioè cartucce non originali prodotte ex novo da terzi (soprattutto società cinesi), con chip non HP.

Le cartucce e i chip clonati violavano i diritti di proprietà intellettuale di HP e le cartucce ricaricate/rigenerate, nelle quali il chip HP era stato sostituito con un chip clonato in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di HP, dovevano ritenersi assimilabili alle cartucce clonate.

HP produceva e vendeva esclusivamente cartucce originali, non ricaricate né rigenerate.

In tale contesto la ricorrente aveva progettato una misura tecnologica di protezione, denominata Dynamic Security (“DS”), funzionante mediante protocolli autentificativi attraverso i quali il firmware della stampante interrogava i dati presenti sul chip, autenticando o respingendo la cartuccia;
la peculiarità di DS risiedeva nel fatto che i metodi di autenticazione cambiavano nel tempo.

Tale sistema veniva installato solo in fase di produzione in alcuni modelli di stampanti HP ed era quindi già presente al momento della vendita della stampante;
gli aggiornamenti online del firmware relativi a DS, rilasciati periodicamente da HP, non modificavano l’ambito di protezione di DS e/o il tipo di cartucce bloccate, che erano solo le cartucce con chip non HP, e non quelle non originali comunque dotate di chip HP.

Per informare la clientela dell’esistenza di tale meccanismo HP aveva predisposto il seguente messaggio: le stampanti dotate di DS sono “[d]a utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare, e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro ”.

Tali informazioni erano rese disponibili sul sito web di HP, sulla confezione delle stampanti, sulle schede tecniche delle stampanti e presso i rivenditori e il Customer Support HP.

Ove il cliente avesse utilizzato una cartuccia con chip non HP in una stampante dotata di DS, avrebbe potuto visualizzare il seguente messaggio di errore: “ Le cartucce indicate non comunicano correttamente con la stampante. Se il problema persiste, sostituire le cartucce ”;
il messaggio compariva sulle stampanti prodotte a partire dall’inizio del 2019.

Con il provvedimento impugnato l’Autorità aveva accertato due distinte pratiche commerciali:

la pratica A, avente ad oggetto le informazioni ingannevoli diffuse circa le limitazioni presenti nelle stampanti HP relativamente all’utilizzo di cartucce non originali, nonché in merito agli aggiornamenti online di DS, comportanti ulteriori limitazioni all’utilizzo di cartucce non originali;
ciò a decorrere dalla fine dell’anno 2016;

la pratica B, aggressiva ai sensi degli artt. 20 e 24-25 cod. cons., consistente nella registrazione dei dati di funzionamento delle stampanti HP (in specie i dati relativi alle cartucce, originali o meno, utilizzate nelle stampanti) al fine di raccoglierli in un archivio di Big Data, nell’utilizzazione degli stessi, all’insaputa dei clienti, per sviluppare analisi ai fini della formulazione di strategie commerciali, e nel rifiuto di prestare la garanzia, laddove la stampante avesse registrato l’uso di una cartuccia non originale, quantomeno dall’inizio del 2018.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Manifesta violazione dei diritti di difesa di HP. Violazione dei principi del giusto procedimento, imparzialità e buon andamento della p.a. Violazione del diritto all’equo processo. Illegittimità del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore.

Il procedimento sarebbe stato concluso in violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti, in quanto la comunicazione di fine istruttoria avrebbe descritto le condotte oggetto di accertamento senza fornirne alcuna analisi giuridica, né indicare le ragioni, i profili e limiti entro i quali tali condotte avrebbero dovuto essere qualificate come pratiche commerciali scorrette.

Con riferimento alla pratica B, inoltre, con il provvedimento era stata contestata ex novo a HP una condotta che non era oggetto di contestazione nella comunicazione di fine istruttoria, ovvero il fatto che HP avrebbe utilizzato, all’insaputa dei clienti, i Big Data sull’utilizzo di cartucce per elaborare le proprie strategie commerciali.

Il provvedimento avrebbe poi sostanzialmente modificato la contestazione relativa alla garanzia, addebitando ad HP di aver utilizzato i dati registrati nella singola stampante e non invece i Big Data, come aveva rilevato al momento dell’estensione del procedimento e nella comunicazione di fine istruttoria.

Per il caso in cui fossero ritenute legittime, alla luce del Regolamento, le modalità di conduzione del procedimento nel caso in esame e, in particolare, l’adozione di una comunicazione di fine istruttoria manifestamente carente in quanto priva di valutazione giuridica delle condotte contestate, HP ha chiesto che il Regolamento (ivi incluso l’art. 16(1)) fosse dichiarato illegittimo e inapplicabile per contrasto con gli artt. 6 CEDU, 41 Carta e 97 Cost.

2. Sulla pratica A: assenza dei presupposti di fatto e di diritto della pratica commerciale scorretta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20-22 cod. cons.;
eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

L’Autorità aveva contestato a HP di non informare i clienti che Dynamic Security (DS, sistema di autenticazione delle cartucce, necessario per tutelare i diritti di proprietà intellettuale di HP) bloccava qualsiasi cartuccia non originale, ma tale messaggio non sarebbe stato veritiero, in quanto il sistema non bloccava le cartucce ricaricate e/o rigenerate con chip HP, ma solo quelle con chip clonati.

La ricorrente avrebbe invece chiarito ai clienti che le cartucce con chip non HP risultavano bloccate, raccomandando l’utilizzo di cartucce HP.

Peraltro gli utenti non potrebbero vantare alcun affidamento in relazione all’utilizzo di cartucce con chip non originale o clonato.

Sarebbe poi erronea la contestazione secondo cui HP non avrebbe fornito informazioni adeguate in merito al rilascio degli aggiornamenti del firmware relativi a DS, in quanto in occasione del rilascio di aggiornamenti online di DS HP avrebbe fornito un apposito promemoria, nonché l’esplicita indicazione che l’aggiornamento avrebbe potuto “ impedire ora o in futuro il funzionamento di materiali di consumo con chip o circuiti non HP ”, rinviando inoltre a una pagina del sito web di HP per ulteriori informazioni;
inoltre HP consentirebbe alla clientela di decidere se installare l’aggiornamento, scegliendo liberamente come configurare la propria stampante.

Il provvedimento sarebbe illegittimo anche nella parte in cui non avrebbe valutato l’idoneità sviante delle informazioni veicolate da HP con riferimento al consumatore medio e alla microimpresa media, elemento costitutivo di una pratica ingannevole, in violazione degli artt. 20-22 del Codice del consumo e della Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette.

Su tale questione la ricorrente ha chiesto, altresì, che fosse disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Infine, l’Autorità avrebbe contestato le informative diffuse da HP su un’iniziativa commerciale (Dolmen Refresh) consistita nel lancio di una nuova generazione di sistemi di stampa idonei a funzionare solo con nuove cartucce, nel periodo 2017-2018, ma tale contestazione non sarebbe riportata nelle conclusioni del provvedimento;
in ogni caso, non si tratterebbe di un aggiornamento del sistema di sicurezza, ma di un nuovo sistema, approntato sulle stampanti di nuova generazione fin dalla produzione, che funzionava unicamente con le nuove cartucce;
tale sistema sarebbe stato avviato una volta esaurite le vecchie cartucce in commercio.

3. Sulla Pratica B: Inesistenza della condotta contestata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 24 e 25 cod. cons., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, manifesto travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione.

Sotto tale profilo l’Autorità avrebbe contestato alla ricorrente di avere registrato e raccolto in un archivio di Big Data informazioni sull’utilizzo delle proprie stampanti, utilizzandole “per lo sviluppo di elaborazioni finalizzate alla formulazione delle proprie strategie commerciali” e “per limitare l’utilizzo di cartucce non HP”, e di aver rifiutato di prestare la garanzia nel caso in cui la stampante avesse registrato “l’utilizzo di una cartuccia non originale”, nonché “di attestare la ricorrenza dell’effettiva correlazione causale fra il malfunzionamento della stampante e l’utilizzo di cartucce non originali come fondamento del rifiuto di prestare l’assistenza in garanzia”.

Entrambi gli assunti non risulterebbero però dimostrati.

La raccolta e l’utilizzo dei Big Data per finalità commerciali sarebbero avvenuti previa esplicita informativa ai clienti e i dati non sarebbero stati utilizzati per limitare l’utilizzo di cartucce non HP, ma solo per finalità pro-consumeristiche.

Quanto alla garanzia, HP non escluderebbe la stessa in caso di utilizzo di cartucce non HP, salvo che il guasto sia stato causato dalla cartuccia non HP.

Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto fondato su una presunzione di scorrettezza, rispetto alla quale sarebbe il professionista a dover dimostrare la correttezza delle proprie condotte;
la ricorrente ha quindi chiesto che, ove vi fosse dubbio sull’interpretazione in parte qua della Direttiva 2005/29/CE, fosse disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE.

4. Sulla sanzione: Violazione e falsa applicazione dell’art. 27(9) e (13) cod. cons. e dell’art. 11 l. n. 689/81. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e non discriminazione, difetto assoluto di motivazione, avendo il provvedimento omesso di tenere conto della buona fede di HP, del suo atteggiamento cooperativo e del ridotto impatto delle condotte, e individuato erroneamente la durata delle condotte.

Con riferimento, infine, all’ordine di pubblicare la Dichiarazione rettificativa, la ricorrente ha lamentato che le sia stato addebitato di avere omesso di informare i clienti sulle limitazioni presenti nelle stampanti dotate di DS circa l’utilizzo di cartucce non originali mentre, già con la rettifica successivamente adottata, la stessa Autorità aveva preso atto del fatto che DS non blocca tutte le cartucce non originali, ma solo quelle prive di chip HP, e modificato di conseguenza il contenuto dei disclaimer , precisando l’oggetto del blocco (solo cartucce con chip non HP), in quanto “coerente con l’esigenza di informare adeguatamente i consumatori”;
tale modifica non era stata, tuttavia, apportata alla Dichiarazione rettificativa, la quale avrebbe potuto, pertanto, indurre in errore i consumatori.

Si è costituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato resistendo al ricorso.

All’udienza pubblica del 10 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il provvedimento impugnato l’Agcm ha sanzionato HP per due pratiche commerciali scorrette, rispettivamente in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo (“Pratica A”) e degli artt. 20, 24 e 25 Codice del Consumo (“Pratica B”), ordinandole la pubblicazione della dichiarazione rettificativa allegata al provvedimento e l'adeguamento delle confezioni di vendita di talune tipologie di stampanti, mediante l'inclusione nella parte superiore delle stesse di due indicazioni contenute nello stesso provvedimento, come rettificate con provvedimento adottato il 12 gennaio 2021.

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione delle proprie garanzie di difesa, sia per asserite carenze della comunicazione di conclusione della fase istruttoria, che si limiterebbe a una sintesi dei fatti rilevanti ma ometterebbe di fornire un’analisi giuridica delle pratiche commerciali scorrette addebitate, sia, con riferimento alla Pratica B, poiché sarebbe stato apportato un mutamento sostanziale dell’oggetto della contestazione.

Tali censure sono infondate.

Nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, infatti, l’Autorità ha dettagliatamente descritto le pratiche contestate, aventi ad oggetto, rispettivamente:

Pratica A:

informazioni mancanti, insufficienti e comunque non chiare sulle limitazioni presenti nelle stampanti HP circa l'utilizzo di cartucce di inchiostro/toner non originali e specificamente sui sistemi di autenticazione - e sui loro aggiornamenti software - attraverso i quali la stampante dialoga con un circuito elettronico montato sulle ricariche, le riconosce come originali HP e le accetta ovvero rifiuta di funzionare con le stesse quando non le riconosce come originali o di produzione anteriore ad una certa data e imposizione di limitazioni, ostacoli e impedimenti all'utilizzo di ricariche non originali su stampanti HP.

Pratica B:

registrazione e comunicazione da parte delle stampanti HP dei dati relativi alle specifiche cartucce utilizzate (in particolare se originali o meno) e diniego sia dell'assistenza prevista dalla garanzia commerciale del produttore sia dell'assistenza richiesta dal venditore per fornire la garanzia legale di conformità nel caso in cui siano state utilizzate cartucce non originali ”.

Quanto alla valutazione giuridica, ai parr. 53 e ss. della comunicazione del termine finale della fase istruttoria l’Autorità ha ben chiarito che “ Le condotte sopra descritte appaiono integrare una pratica commerciale che risulterebbe scorretta, ai sensi degli arti. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, avente l'effetto univoco di indurre, dapprima, all'acquisto di una stampante HP cadendo in errore sulle caratteristiche della stessa e in particolare con riferimento al possibile utilizzo di cartucce di inchiostro/toner non originali e, successivamente, di indurre a procedere agli aggiornamenti software proposti per aggiornare il sistema di riconoscimento, nonché di condizionare indebitamente i consumatori e le microimprese ad acquistare cartucce originali HP proprio in ragione della presenza o dell'aggiornamento del software relativo alla autenticazione delle cartucce ”, precisando che:

“- appaiono omissive ed ingannevoli in violazione degli artt. 21 e 22 le informazioni fornite da HP nei manuali d'uso e nei messaggi pubblicitari circa le caratteristiche delle stampanti, con cui si induce a ritenere che sia possibile l'uso delle ricariche non originali e si avvisa soltanto dì possibili problemi di qualità della stampa, senza chiarire la presenza di un sistema e di un firmware il cui specifico funzionamento impedisce l'utilizzo di ricariche non originali e potrebbe provocare il blocco - o comunque generare un messaggio con cui si annuncia il blocco - del funzionamento delle stampanti;

- appaiono anche omissive ed ingannevoli in violazione degli art. 21 e 22 le comunicazioni relative agli aggiornamenti software avuto riguardo all'esistenza e funzionamento della c.d. Sicurezza Dinamica, diffuse a partire dalla fine del 2016 dopo il rilascio del nuovo firmware , così come le risposte che HP indica di fornire a chi chieda chiarimenti sugli aggiornamenti firmware riguardanti la c.d. Sicurezza Dinamica, in quanto non sembra essere stata fornita una informativa su tutti gli aspetti di tale firmware agli acquirenti ed ai possessori dì stampanti HP, né le comunicazioni diffuse sembrerebbero tali da chiarire adeguatamente a consumatori e microimprese le modalità di funzionamento e di attivazione del detto blocco86;

- appaiono, altresì, omissivi ed ingannevoli in violazione degli artt. 21 e 22 i messaggi che le stampanti forniscono ai consumatori in caso di utilizzo di ricariche non originali o di cartucce originali ricaricate prodotte prima di una certa data, circa il blocco del funzionamento o l'occorrenza di un errore, in quanto ambigui e idonei a indurre in errore í consumatori nella scelta dell'utilizzo o meno di ricariche non originali o ricaricate;

- appare, inoltre, configurare una costrizione e un indebito condizionamento in violazione degli artt. 24 e 25 la condotta volta a prevedere e/o introdurre — anche attraverso il rilascio di nuovi aggiornamenti firmware — specifiche limitazioni all'utilizzo delle ricariche non originali odi cartucce originali ricaricate prodotte prima di una certa data sulle stampanti di propria produzione, in quanto limitano considerevolmente la libertà di scelta economica dei consumatori e delle microimprese, in considerazione del fatto che il proprietario ragionevolmente si attende di poter utilizzare qualsiasi ricarica tecnicamente compatibile con la propria stampante ”;
quanto alla pratica B, nella comunicazione è stato specificato che: “ appare aggressiva la condotta di HP consistente nel registrare i dati di funzionamento delle stampanti per raccoglierli in un archivio di "Big Data" e nell'utilizzare tali dati al fine di rifiutare l'assistenza nel caso in cui le stampanti HP abbiano utilizzato cartucce non originali ”.

Come emerge chiaramente dalla lettura dell’atto, l’Autorità ha adeguatamente chiarito tutti i profili essenziali delle condotte contestate, effettuandone anche una valutazione compiuta dal punto di vista giuridico ed inserendo i riferimenti normativi rilevanti.

Non può quindi ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio procedimentale.

Quanto alla mancata correlazione, con riferimento alla pratica B, tra le condotte inizialmente ipotizzate e l’illecito sanzionato con il provvedimento finale, si osserva che un’effettiva violazione del contraddittorio potrebbe essere riscontrata solo ove fosse stata inizialmente contestata una pratica commerciale scorretta ontologicamente diversa da quella poi accertata, mentre nella fattispecie, con la comunicazione dell’estensione oggettiva del procedimento, sono state espressamente contestate le seguenti condotte:

a) registrazione da parte delle stampanti HP, in base alle istruzioni impartite nel firmware in esse installato, dei dati di funzionamento delle stesse ed in particolare dei dati relativi alle specifiche cartucce originali o non utilizzate dalle medesime stampanti;

b) diniego della prestazione dell'assistenza gratuita prevista sia dalla garanzia commerciale del produttore sia quando richiesta dal venditore per fornire la garanzia legale di conformità, nel caso in cui la stampante abbia registrato l'utilizzo di una cartuccia non originale ”.

Il fatto che tale comunicazione non comprendesse espressamente l’acquisizione dei dati delle stampanti a fini commerciali non può certo evidenziare un difetto di contestazione, in quanto la condotta addebitata è chiaramente descritta con riferimento alla conservazione dei dati provenienti dagli apparecchi utilizzati, mentre la diversa finalità presa di mira non consente di ravvisare una divergenza sostanziale rispetto al contenuto dell’addebito.

L’utilizzazione dei dati a fini commerciali è stata, comunque, specificamente considerata nella comunicazione del termine finale della fase istruttoria, laddove l’Autorità ha precisato che “ HP non risulta palesare, né prima né dopo l'acquisto di una stampante a proprio marchio, che la medesima macchina registrerà e trasmetterà i dati del proprio funzionamento, ed in particolare i dati relativi alle cartucce utilizzate, dati che HP raccoglierà in un archivio di "Big Data", che la stessa utilizza per lo sviluppo di elaborazioni finalizzate alla formulazione delle proprie strategie commerciali e specificamente anche per limitare l’utilizzo di cartucce non HP da parte degli stessi consumatori ”.

Infondata è anche la doglianza concernente la modifica della contestazione avente ad oggetto il rifiuto della garanzia, giacché sia nella comunicazione di fine istruttoria che nel provvedimento finale l’Autorità ha contestato ad HP la medesima condotta: aver utilizzato i dati registrati sulle stampanti HP – e raccolti in un archivio di Big Data – per rifiutare la prestazione della propria garanzia commerciale, ove da tali dati si evinca che sono state utilizzate cartucce non originali.

Su tali aspetti, pertanto, la ricorrente si è potuta compiutamente difendere nella fase finale del procedimento, articolando le proprie controdeduzioni nella memoria finale.

Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento all’interpretazione del Regolamento sulle procedure istruttorie, per contrasto con gli artt. 6 CEDU, 41 Carta e 97 Cost.

Quanto alla sussistenza della pratica A, oggetto del secondo motivo, il provvedimento ha stigmatizzato le informazioni ingannevoli fornite ai consumatori e alle microimprese in merito all’utilizzo delle cartucce di inchiostro/toner originali e non nelle proprie stampanti.

La ricorrente avrebbe poi indotto gli acquirenti a procedere agli aggiornamenti software proposti per aggiornare il sistema di riconoscimento, inducendo gli utenti a ritenere di non poter utilizzare le cartucce compatibili a causa di carenze o difetti di queste ultime, invece che a causa delle limitazioni introdotte da HP mediante apposite istruzioni contenute nel firmware delle stampanti.

Dall’istruttoria svolta è emerso, infatti, che le ricorrenti hanno introdotto limitazioni all’utilizzo di ricariche di inchiostro di parti terze su stampanti a proprio marchio, mediante apposite istruzioni contenute nel firmware delle stesse, precludendo l’esercizio di una libera scelta da parte del consumatore verso marchi che consentano condizioni economiche di maggior vantaggio.

È pacifico, al riguardo, che sulle stampanti prodotte, da una certa data in poi, sia stato installato un sistema di autenticazione delle cartucce al fine di limitare l’utilizzo di cartucce non originali attraverso il meccanismo c.d. Sicurezza Dinamica (Dynamic Security).

In merito le ricorrenti, anziché rappresentare con chiarezza agli acquirenti delle stampanti che le stesse erano dotate di un meccanismo di sicurezza volto ad impedire il funzionamento delle cartucce non originali, hanno semplicemente avvertito i consumatori che l’utilizzo di cartucce non originali non avrebbe garantito la medesima qualità di stampa, raccomandando l’acquisto delle sole ricariche originali, e che le cartucce non originali avrebbero potuto non funzionare.

Tuttavia, tale circostanza non rappresentava, nella fattispecie, una mera eventualità, ma lo scopo precipuo dell’apprestamento del sistema di sicurezza dinamica, atto a bloccare il funzionamento delle cartucce prive del chip originale HP.

Infatti, come precisato al par. 33 del provvedimento, “ su molteplici modelli venduti in Italia delle stampanti con tecnologia a getto d’inchiostro e delle stampanti con tecnologia laser, rispettivamente a partire dalla fine del 2016 e dalla fine del 2017, HP ha istallato un sistema di differenziazione nella autenticazione fra stampante e cartuccia – denominato Sicurezza Dinamica ovvero DS (Dynamic Security)– che ha lo scopo di riconoscere se le cartucce inserite non sono dotate di un circuito elettronico originale HP e di impedire in tal caso il funzionamento della stampante ”.

Tale sistema identifica le cartucce di inchiostro che usano un chip di sicurezza originale HP, consentendo l'uso di cartucce ricaricate o rigenerate con un chip originale HP e bloccando quelle con chip non originale, allo scopo, secondo quanto prospettato nella corrispondenza interna delle ricorrenti, di “ migliorare l'esperienza dell'utente, correggere i bug e rafforzare la sicurezza e proteggere le innovazioni e la proprietà intellettuale di HP ”.

Inoltre, HP ha più volte modificato i protocolli di autenticazione sulle stampanti già vendute, rilasciando aggiornamenti online automatici del firmware allo scopo di bloccare alcuni tipi di cartucce non originali che, prima dell'aggiornamento, fossero riusciti ad aggirarli.

In tali casi la stampante HP continuava ad utilizzare fino ad esaurimento le cartucce non originali già istallate, mentre, dopo l’aggiornamento, rifiutava le cartucce non originali di quello stesso tipo (par. 38 provv.).

Nelle informazioni diffuse sul sito internet di HP, l'acquisto di cartucce originali era promosso rimarcando la superiorità qualitativa e ambientale delle stesse;
in particolare, nella pagina intitolata " CARTUCCE, TONER E CARTA ORIGINALI HP " e nella pagina intitolata " TROVA LE CARTUCCE ADATTE ALLA TUA STAMPANTE HP ", si rappresentava che " Utilizzando gli inchiostri originali HP, che assicurano prestazioni affidabili, resa costante e risultati eccezionali, potrete contare su documenti di qualità professionale " e venivano vantate per le cartucce di inchiostro originali HP le caratteristiche di " massime prestazioni " e " qualità professionale ", evidenziando che si tratta di cartucce " progettate specificamente per le stampanti HP" e "pensando all'ambiente " per un " facile riciclo e meno spreco ".

Nelle pagine riguardanti alcune stampanti era precisato che sulle stesse era istallato il sistema di c.d. Sicurezza Dinamica, con un messaggio del seguente tenore: “ Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro ”.

Come agevolmente rilevabile dall’esame del messaggio, il mancato funzionamento della cartuccia era prospettato come una mera eventualità, pur costituendo, invece, lo scopo preso di mira dal sistema di sicurezza, volto ad identificare e, nel caso, a bloccare le cartucce prive del chip originale HP.

A fronte di tale inconfutabile dato, il fatto che le cartucce con chip originale HP, ma ricaricate o rigenerate e, quindi, non originali, potessero funzionare non elide il nucleo sostanziale di scorrettezza della condotta contestata, insito nell’ingannevolezza del messaggio incentrato sulla mera “possibilità” del non funzionamento della cartuccia priva del chip HP, che, invece, il sistema era appositamente volto ad identificare e bloccare.

Del resto, le stesse ricorrenti non hanno, nelle comunicazioni commerciali, dettagliatamente chiarito la distinzione tra cartucce non originali, ma dotate di chip originale, e cartucce dello stesso mancanti.

Pertanto, correttamente l’Autorità ha ritenuto ingannevoli le informazioni fornite.

Peraltro, non può sostenersi che l’Autorità non abbia tenuto conto delle differenze tra i vari tipi di cartucce, giacché nella motivazione del provvedimento tale distinzione è chiaramente operata in più passaggi (ad es. parr. 25 e ss.).

Né può sostenersi che il consumatore medio del bene in questione (ossia il consumatore/microimpresa/clientela business che acquista stampanti), in quanto soggetto più avveduto della media, sarebbe stato in possesso di tutte le informazioni necessarie a colmare le lacune in termini di ingannevolezza/omissività contenute nei messaggi pubblicitari diffusi specificamente dalle ricorrenti e volti a indurlo ad assumere una decisione commerciale.

In proposito giova rammentare che l'art. 20, comma 2, del Codice consumo definisce una pratica commerciale come scorretta se risulta contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta (o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori) (Tar Lazio, sez. I, 6.9.2021, n. 9516).

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in merito, che la nozione di “consumatore medio” ha carattere “dinamico” e si riferisce “ad un soggetto normalmente informato e ragionevolmente avveduto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in cui un tale tipo opera le proprie scelte” (Consiglio di Stato, 14 ottobre 2019, n. 6984).

Nella specie, il fatto che la maggior parte della clientela delle stampanti in esame coincida con professionisti ed operatori economici non implica il venir meno dei presupposti essenziali della pratica scorretta, in quanto anche tale tipo di clientela, con riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto, non può ritenersi dotata degli strumenti necessari per comprendere le modalità di funzionamento e le possibili interazioni tra l’apparecchio e le cartucce da inserire.

L’installazione e il funzionamento del sistema di sicurezza dinamica, ed il correlativo blocco delle ricariche non originali, infatti, sono meccanismi che non possono ritenersi sic et simpliciter noti alla clientela delle stampanti che, per quanto formata da professionisti, potrebbe comunque non possedere le competenze tecniche necessarie per individuare le principali caratteristiche dello strumento e del firmware .

Anche nei confronti di destinatari professionisti risulta quindi necessario assicurare la diffusione di informazioni chiare e precise circa la portata dell’offerta pubblicizzata, non essendo sufficiente ad escludere l’ingannevolezza il fatto che i messaggi contestati siano diretti ad operatori del settore, in quanto la circostanza che il messaggio sia rivolto ad una platea professionale specializzata non determina l’adozione di criteri di valutazione diversi e meno rigorosi di quelli abituali.

Inoltre, la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha affermato che l’obbligo di estrema chiarezza deve sussistere sin dal primo contatto e deve tradursi nella messa a disposizione del consumatore di tutti gli elementi essenziali ad un’immediata percezione dei contenuti dell’offerta ad esso rivolta (Consiglio di Stato, 14 ottobre 2019, n. 6984), poiché il rinvio ad ulteriori fonti di informazione non è idoneo a sanare l’ingannevolezza).

Quanto alla pratica B, l’Autorità ha sanzionato la condotta consistente nel registrare e comunicare, mediante le stampanti, i dati relativi alle specifiche cartucce utilizzate (in particolare se originali o meno), con conseguente diniego dell'assistenza prevista dalla garanzia nel caso in cui siano state utilizzate cartucce non originali, senza fornire ai consumatori alcuna informazione al riguardo.

Le ricorrenti hanno sostenuto che la condotta non fosse provata e che l’acquisizione dei dati sarebbe stata finalizzata esclusivamente a comprendere le esigenze dei clienti per sviluppare la propria strategia commerciale.

Tuttavia, dalle acquisizioni istruttorie risulta che HP abbia fornito solo alcune generiche informazioni con riferimento alla raccolta dei dati personali dei clienti: nell’"Avviso sui diritti relativi ai dati personali" HP ha infatti precisato che avrebbe potuto raccogliere ed elaborare i dati del cliente al solo scopo di gestire e personalizzare il proprio rapporto con lo stesso, mentre nelle informazioni fornite al cliente al momento della installazione guidata della stampante veniva sollecitato il consenso alla raccolta periodica di dati di utilizzo da parte di HP, ma esclusivamente allo scopo di "fornire migliori versioni del Suo software di avvio HP".

Correttamente, quindi, l’Autorità ha osservato che HP non forniva ai clienti alcuna notizia sull’acquisizione dei dati del funzionamento delle stampanti, né sulla trasmissione di tali dati nei propri archivi di Big Data, poiché le comunicazioni all’uopo predisposte concernevano esclusivamente i dati personali dei clienti.

Nell’ultima parte del provvedimento l’Agcm ha poi rilevato che dalle evidenze raccolte risultava che HP aveva utilizzato i dati registrati sulle stampanti per rifiutare la prestazione della garanzia qualora fosse emerso che erano state usate cartucce non originali.

Al riguardo è stato acquisito uno scambio di mail fra HP Inc. e HP Italy s.r.l., originato da una richiesta di assistenza ricevuta da un rivenditore di stampanti HP e di cartucce non originali, che rappresentava di trovarsi “ in difficoltà perché viene abitualmente rigettata la garanzia commerciale perché dai report consumabili stampati dalle macchine si evince che queste hanno utilizzato in passato cartucce a ns marchio ";
il rivenditore lamentava che " Questo rifiuto all’assistenza non subisce alcuna verifica, di fatto è solo un controllo sommario che porta alla cancellazione della garanzia commerciale (..) In questi casi noi siamo costretti ad intervenire attraverso la nostra RC prodotto che però ci richiede una dichiarazione ufficiale sulla mancata gestione della garanzia da parte del produttore ” e chiedeva: “ Mi chiarisci gentilmente il comportamento che dobbiamo tenere in questi casi e mi fai inviare due righe formali in cui mi si motiva il rigetto della garanzia commerciale per il caso sopra? ”.

In tale occasione il Consumer Support Manager di HP Italy s.r.l. si è rivolto all’Operational &
Digital Support Manager di HP Inc. e, facendo presente che HP frequentemente rifiutava la prestazione della garanzia per le stampanti HP acquistate da un rivenditore che commercializzava anche cartucce non originali HP (“ Thus, it frequently happens that HP refuses to support these units ”), ha chiesto se fosse possibile fornire una dichiarazione scritta in cui fosse esplicitamente affermato che l'uso di cartucce HP non originali comporta l'annullamento della garanzia di questi prodotti (“ they would like to receive a written statement where HP explicitly states that the usage of non-original HP cartridges leads to the cancellation of these products’ warranty ”).

In risposta, HP Inc. replicava che era difficile trovare una dichiarazione ufficiale che confermasse tale rifiuto (“ generally speaking, currently we are not denying any support or at least you will find a hard time finding this ”) e successivamente precisava che una dichiarazione scritta poteva trovarsi nella pagina del sito internet aziendale dedicata alla garanzia commerciale, in cui si affermava che la garanzia di HP non si estendeva a qualsiasi prodotto hardware che sia stato danneggiato o reso difettoso da consumabili non forniti da HP ( HP Limited Warranty (..) does not extend to any HP Hardware Product (..) that has been damaged or rendered defective (..) by (..) supplies not supplied by HP ”).

Conseguentemente, il Consumer Support Manager di HP Italy s.r.l. aveva indicato al collega come rispondere al rivenditore, scrivendo: " Non produciamo documenti di questo tipo ma può essere condiviso con il retailer il link che trovi nella mail in allegato ", ovvero la pagina internet del professionista “ www8.HP.com/us/en/privacy/limited_warranty.html ” relativa alla garanzia commerciale di HP per i propri apparecchi, nella quale era indicato, fra i motivi per i quali la garanzia del produttore non veniva riconosciuta, anche l'uso di cartucce HP non originali: “ [l] 'uso di materiali non compatibili HP non rende nulla la garanzia della stampante, tuttavia i danni alla

stampante causati da una cartuccia non HP non saranno coperti dalla garanzia della cartuccia o della stampante HP ” (parr. 81 e ss. del provvedimento).

Sulla base di tali acquisizioni risulta quindi comprovato che le ricorrenti, pur ancorando formalmente il rifiuto della garanzia al nesso causale tra l’utilizzo della cartuccia non originale e il difetto di funzionamento dell’apparecchio, abbiano di fatto, in concreto, negato la tutela a fronte della rilevazione dell’uso delle cartucce non HP, come documentato dalle interlocuzioni sopra riportate.

Del resto, come evidenziato nel provvedimento, l’unica estesa descrizione delle procedure interne di HP che è stata data nelle memorie difensive, con immagini e tabelle, era relativa al modo in cui i dati registrati dalla stampante evidenziavano l’utilizzo di cartucce non originali, mentre HP non ha descritto né prodotto alcuna delle procedure di diagnosi e di risoluzione dei problemi, che

dovrebbero essere in grado di determinare se il guasto di una stampante sia attribuibile all'utilizzo di una cartuccia non HP;
né tale rilievo comporta un’inversione dell’onere della prova, trattandosi di un ulteriore elemento che si aggiunge a quanto precedentemente osservato dall’Autorità.

Anche tale condotta risulta quindi correttamente contestata, con conseguente infondatezza del terzo motivo.

Devono infine essere disattese anche le censure aventi ad oggetto la quantificazione della sanzione, avendo l’Autorità determinato l’importo della sanzione nel rispetto dei criteri individuati dall’art. 11 della legge 689/81, richiamato dall’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, ovvero tenuto conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa (parr. 153 e ss. provv.).

L’Autorità ha, infatti, correttamente dato conto della gravità della violazione, sottolineando la dimensione economica del professionista (nel caso di specie le due società del gruppo multinazionale HP coinvolte nelle pratiche in esame, ovvero la società capogruppo HP Inc, con un fatturato pari a circa 58 miliardi di dollari nell’esercizio concluso il 31 ottobre 2018, e la società italiana HP Italy S.r.l., con fatturato pari a circa 735 milioni di euro nel medesimo esercizio);
è stata, inoltre, considerata l’importanza della posizione ricoperta dal gruppo HP, uno dei leader nella vendita, sia nell’intera Europa che in Italia, di stampanti e dei relativi materiali di consumo, il grado di diffusione delle condotte e il pregiudizio economico a danno dei consumatori che, tra l’altro, in molti casi non hanno potuto usufruire del bene che avevano acquistato ovvero hanno dovuto subire degli esborsi economici ingiustificati provvedendo a riacquistare le cartucce originali.

Con riguardo alla durata, l’Autorità ha dato conto del fatto che “ dagli elementi disponibili in atti risulta che essa è stata posta in essere almeno a decorrere dalla fine dell’anno 2016, quando la c.d. Sicurezza Dinamica ha cominciato ad essere installata su stampanti vendute in Italia con tecnologia a getto d’inchiostro. Tale pratica risulta tuttora in corso, considerando che il Professionista continua a diffondere informazioni omissive e fuorvianti circa le caratteristiche delle stampanti HP, limitandosi a raccomandare l'acquisto di ricariche originali e precisando esclusivamente che l’utilizzo di quelle non originali non garantisce la medesima qualità della stampa, senza chiarire che le stampanti a proprio marchio sono dotate di un sistema di sicurezza volto a precludere ai possessori di stampanti a marchio HP l’utilizzo cartucce di inchiostro/toner non originali.

Con riferimento alla durata della seconda pratica, essa si è realizzata quantomeno dall’inizio del 2018, anno con riferimento al quale sono stati acquisiti documenti relativi all’utilizzo dei Big Data realizzati tramite la raccolta delle informazioni registrate e trasmesse dalle stampanti e risulta ancora in corso ”.

Anche sotto tale profilo il provvedimento ha quindi adeguatamente chiarito i riferimenti temporali utilizzati per la determinazione della durata delle violazioni.

La sanzione comminata risulta, dunque, adeguata e proporzionata alla gravità, alla durata dell’infrazione e alle condizioni economiche dell’impresa.

Ciò tenuto conto anche del fatto che, per costante giurisprudenza, le sanzioni comminate dall’Autorità devono assolvere ad una funzione deterrente, dovendo risultare proporzionate al reale rilievo economico e all’importanza del professionista (Consiglio di Stato, 3 giugno 2019 n. 3723).

Le ricorrenti hanno poi contestato il contenuto della dichiarazione rettificativa loro imposta, rilevando, sotto il profilo della Pratica A), che la pubblicazione richiesta veicolerebbe l’informazione che “i DS e il rilascio di aggiornamenti online di DS impedirebbero “l’utilizzo di cartucce d’inchiostro/toner non originali”, quando invece tale sistema, e i suoi successivi aggiornamenti, avevano come obiettivo solo le cartucce “non originali con chip non HP”, sicché tutte le altre cartucce non originali non sarebbero interessate dal blocco.

Inoltre, la dichiarazione rettificativa sarebbe contraddetta dalla rettifica deliberata dall’Autorità in merito alle indicazioni da apporre sulle confezioni, nella quale l’Autorità avrebbe preso atto del fatto che DS non bloccava tutte le cartucce non originali, ma solo quelle prive di chip HP.

Tuttavia, dall’esame del testo della dichiarazione si rileva che l’Autorità ha riportato le condotte oggetto dell’accertamento della prima pratica, ovvero il fatto che le ricorrenti “… hanno indotto consumatori e microimprese ad acquistare stampanti a marchio HP e ad effettuare aggiornamenti del firmware in esse installato, omettendo di informarli sulle limitazioni ivi presenti circa l’utilizzo di cartucce di inchiostro/toner non originali ”.

Nel testo della dichiarazione non compare alcun riferimento al sistema di Dynamic Security né la distinzione di dettaglio tra i vari tipi di cartucce non originali, poiché il contenuto della stessa mira semplicemente ad informare il consumatore che HP ha imposto delle limitazioni all’utilizzo di cartucce non originali, circostanza non revocabile in dubbio.

Quanto al fatto che il testo della dichiarazione rettificativa sarebbe errato poiché il sistema DS (e i suoi successivi aggiornamenti online) impedirebbero solo l’utilizzo delle “cartucce non originali con chip non HP” mentre tutte le altre cartucce non originali non sarebbero interessate dal sistema, deve osservarsi che la dichiarazione presenta un contenuto più generale che, per quanto sopra evidenziato, non è errato ma coerente con quanto emerso dall’istruttoria, evidenziando la sussistenza di limitazioni in via generale, senza poi entrare nel dettaglio delle varie tipologie di cartucce interessate.

Non può nemmeno ravvisarsi, sotto tale profilo, una contraddittorietà con il contenuto della rettifica, in quanto, come rilevato dalla difesa erariale, la dichiarazione rettificativa e la modifica delle confezioni sono due misure complementari ma del tutto distinte: la richiesta di rettifica riguarda, infatti, le indicazioni da apporre sulle confezioni delle singole stampanti e, sotto tale profilo, la richiesta di modifica avanzata dalle ricorrenti è stata accolta poiché rispondente all’esigenza di informare il consumatore rispetto alle caratteristiche proprie della specifica stampante che si è in procinto di acquistare, al fine di consentire una scelta d’acquisto libera, informata e priva di condizionamenti;
la dichiarazione rettificativa, invece, è volta a contrastare gli effetti della pratica commerciale già realizzata ed ha lo scopo di raggiungere e di informare il numero più ampio di consumatori, tenuto conto del grave condizionamento dagli stessi subito in merito all’utilizzo della propria stampante, sicché il contenuto più generale della stessa deve ritenersi adeguato e confacente a tale esigenza.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell’Agcm.

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