TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-09-04, n. 201910710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-09-04, n. 201910710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910710
Data del deposito : 4 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2019

N. 10710/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04872/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4872 del 2009, proposto da
S R, rappresentato e difeso dagli avv.ti A P S, G P e F B, con domicilio eletto presso lo Studio Guarino in Roma, piazza Borghese n. 3;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;



per l’annullamento

del decreto di promozione al grado di capitano adottato con foglio m-d/gmil03/ii/5/4/2009/0091439 del 19.02.09;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 5 luglio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia;


Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 1 giugno 2009 e depositato il successivo 15 giugno 2009, il ricorrente propone “impugnazione tuzioristica” del provvedimento di “avanzamento per anzianità (promozione)” al grado di Capitano, adottato nei confronti del predetto in data 19 febbraio 2009, chiedendone l’annullamento;

- in particolare, il ricorrente espone che il provvedimento impugnato “costituisce, sostanzialmente, atto successivo e consequenziale al precedente provvedimento con il quale” è stato disposto il transito del predetto dal “ruolo naviganti” al “ruolo normale delle armi” dell’Arma aeronautica in ragione del suo esonero “dal corso di conversione operativa sul Tornado” “per mancato superamento della missione esame N-NAV 5” e ulteriore esonero “dall’esercizio dell’attività di volo e dalle funzioni di Navigatore Militare”, ritenuto lesivo dei suoi diritti poiché comportante un “illegittimo demansionamento”, già gravato con il

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