TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-11-15, n. 201611366

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-11-15, n. 201611366
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611366
Data del deposito : 15 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2016

N. 11366/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04441/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4441 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G M, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Marzot C.F. MRZSLV72H55A944H, con domicilio eletto presso Berardo Serafini in Roma, Via Emanuele Filiberto N. 271;

contro

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

G A, Minucci Maria Paola, Botta Patrizia, Savoia Teresa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell’esclusione dal master di secondo livello in traduzione specializzata della facoltà di lettere dell’università di Roma La Sapienza;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza;

Viste le memorie difensive;

vista la opposizione a decreto di perenzione n. 17187 del 21 settembre 2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

considerato:

che il provvedimento asseritamente mancante è stato successivamente adottato, sicché viene meno la censura relativa al secondo e terzo motivo di ricorso;

che in ogni caso lo stesso è legittimo, posto che la ricorrente non era in possesso del titolo di laurea richiesto, avendo solo conseguito il diploma di mediatore linguistico, vale a dire diploma di corso triennale, mentre il bando riguardava l’attivazione di un corso di master di secondo livello, il cui regolamento di ateneo stabiliva all’articolo 15 che per accedervi “è necessario avere conseguito la laurea specialistica”;

che conseguentemente il ricorso va respinto, pur potendosi compensare le spese del giudizio attesa la peculiarità della questione;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi