TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-05-11, n. 202301537
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Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 01537/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01450/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. G sia unitamente che disgiuntamente all’avv. D P, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione,
del giudizio formulato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale Messina in data 23 giugno 2022 con cui il ricorrente è stato giudicato “permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto” e reimpiegabile in altri ruoli dell’amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello stato a mente dell’art.75 del D.L. 443 del 30 ottobre 1992;
nonché per l’accertamento
dell’idoneità del sig. -OMISSIS- al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e di Dipartimento Militare Medicina Legale Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere assistente capo della Polizia Penitenziaria ed in servizio presso la Casa di Reclusione di Palermo – Ucciardone;
- di aver ricevuto, nel 2021 e mentre prestava servizio, severe minacce da parte di soggetti detenuti;
- di essere stato, pertanto, affetto da uno stato d’ansia reattivo, beneficiando di un periodo di malattia;
- che, pertanto, l’amministrazione di appartenenza provvedeva ad inviare esso ricorrente presso la competente Commissione Medico