TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-05-11, n. 202301537
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Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 01537/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01450/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. G sia unitamente che disgiuntamente all’avv. D P, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione,
del giudizio formulato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale Messina in data 23 giugno 2022 con cui il ricorrente è stato giudicato “permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto” e reimpiegabile in altri ruoli dell’amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello stato a mente dell’art.75 del D.L. 443 del 30 ottobre 1992;
nonché per l’accertamento
dell’idoneità del sig. -OMISSIS- al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e di Dipartimento Militare Medicina Legale Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010;accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa;dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere assistente capo della Polizia Penitenziaria ed in servizio presso la Casa di Reclusione di Palermo – Ucciardone;
- di aver ricevuto, nel 2021 e mentre prestava servizio, severe minacce da parte di soggetti detenuti;
- di essere stato, pertanto, affetto da uno stato d’ansia reattivo, beneficiando di un periodo di malattia;
- che, pertanto, l’amministrazione di appartenenza provvedeva ad inviare esso ricorrente presso la competente Commissione Medico Ospedaliera al fine di accertarne l’idoneità al servizio di Istituto;
- che, con verbale del 23 giugno 2022 il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, sebbene lo stato ansioso di esso ricorrente fosse venuto meno, in quanto malessere temporaneo ed esclusivamente connesso alle minacce ricevute, giudicava esso ricorrente non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria e reimpiegabile in altri ruoli dell’amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione, atteso che il giudizio negativo espresso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina si appalesa senz’altro arbitrario ed illogico ed è frutto di una non corretta percezione dei fatti dal momento che, come si desume dalla relazione tecnica versata in atti, si pone in palese contrasto con le risultanze emerse dagli accertamenti effettuati dal ricorrente;la commissione preposta non ha indicato alcuna patologia o disturbo che in ipotesi avrebbe giustificato il giudizio di inidoneità permanente espresso in danno del ricorrente, sicché la valutazione di non idoneità è, già solo per questo, illegittima;
Rilevato che l’Amministrazione eccepiva, in memoria depositata in data 6.5.2023, l’inammissibilità del ricorso, atteso che era stato impugnato solo il giudizio formulato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, costituente un atto meramente endoprocedimentale;nonché l’infondatezza del ricorso anche nel merito;
- che, in data 19.04.2023 la parte ricorrente proponeva istanza cautelare, atteso che in nota depositata in data 25.03.2023 l’Amministrazione rigettava l’istanza di transito nei ruoli civili;
Ritenuto che il ricorso è infondato, e che pertanto si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità opposta dall’Avvocatura dello Stato;
- che, per giurisprudenza costante, “ in materia di accertamenti tecnici ed in particolare circa gli accertamenti sanitari relativi all'idoneità al servizio militare, ex art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008, il sindacato di legittimità sui giudizi fondati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, quali sono quelli espressi dalle commissioni mediche nell'esercizio di discrezionalità tecnica basata su cognizioni della scienza medica e specialistica, deve intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, essendo precluso al giudicante sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale ” (così, tra le più recenti, Cons. Stato Sez. II, 14/03/2022, n. 1786);
- che tali palesi errori o macroscopiche illogicità, nel caso di specie, non si evincono;
- che la perizia di parte non è idonea ad inficiare la valutazione effettuata dall’Amministrazione, atteso che “ La determinazione con la quale viene motivatamente disposta l'esclusione dalla procedura di scorrimento volta all'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato per inidoneità psichica al servizio di polizia è espressione di discrezionalità tecnica, è di natura infungibile, non potendo essere sostituita o surrogata da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti secondo la disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva, è sindacabile soltanto laddove sia inattendibile ed è soggetta al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta ” (così Cons. Stato Sez. II, 11/06/2021, n. 4518);
- che, per tali motivi, non può neanche essere disposta una verificazione o una CTU;
- che, come si evince dal ricorso stesso, il ricorrente è stato sottoposto a numerosi test ed accertamenti sanitari, nonché ad un congruo periodo di osservazione;
- che, all’esito di tali accertamenti, è stata rilevato un “ Disturbo dell’adattamento con elementi misti dell’emotività in attuale insufficiente compenso in assenza di farmacoterapia in soggetto con marcati tratti di introversione e rigidità con tendenza all’ipercontrollo testologicamente confermati ”;
- che, pertanto, non è vero che non siano stati indicati la patologia o il disturbo che in ipotesi avrebbe giustificato il giudizio di inidoneità permanente espresso in danno del ricorrente;che, al riguardo, l’art. 123 d.lgs. n. 443/1992 prevede espressamente alla lett. m), tra le cause di inidoneità al servizio, “le imperfezioni e le infermità dell’apparato neuro-psichico: … psicosi e psico-nevrosi anche pregresse”;
CHE sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;