TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-06-18, n. 201800964
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Pubblicato il 18/06/2018
N. 00964/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2007, proposto da
Sigillo Alfonsina, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, largo Dogana Regia, n.15;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M N in Salerno, Via Diaz Traversa Guglielmi, 6 c7o avv. de Falco;
per l'annullamento
del provvedimento n.23985/07 recante diniego nulla osta paesaggistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente presentava due distinte domande di concessione in sanatoria con riferimento a due fabbricati abusivi realizzati su area di sua proprietà in località Magazzeno del Comune di Pontecagnano Faiano.
Con nota del 13.09.2006 il Comune comunicava alla ricorrente che la CECI aveva reso parere negativo sulla compatibilità paesaggistica delle opere nella seduta del 27 luglio 2006.
La ricorrente impugnava la nota comunale deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione, omessa comunicazione del preavviso di diniego, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti trattandosi, a suo dire, di opere pienamente compatibili con l’ambiente circostante.
Il Comune di Pontecagnano Faiano si costituiva insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 10 maggio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Difformemente da quanto ritenuto dalla ricorrente, infatti, l’impugnato parere non risulta né apodittico né generico avendo esso, al contrario, dato conto compiutamente conto delle ragioni della ritenuta incompatibilità paesaggistica dell’intervento.
Ed invero, la CECI ha rilevato che i manufatti in questione non fossero compatibili con le esigenze
di tutela della zona sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto insistenti direttamente sulla duna sabbiosa a valle della strada provinciale litoranea Salerno-Paestum e rientranti nella fascia di mt 300 dalla battigia.
Non va, infine, dimenticato che il giudizio di incompatibilità assoluta espresso dalla CECI rappresenta il frutto di una valutazione di natura tecnica, come tale non sindacabile dal Giudice se non per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o, ancora, carenza di motivazione, tutte circostanze assenti nel caso di specie.
Quanto detto, giustifica il superamento anche dell’ulteriore rilievo concernente la omissione dell’avvio del procedimento, avendo l’Amministrazione dato giustificazione della correttezza della determina impugnata.
In conclusione, e per quanto detto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito liquidata in dispositivo.