TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2019-05-02, n. 201905545
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/05/2019
N. 05545/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03697/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3697 del 2019, proposto da
San Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L S e L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi 68;
nei confronti
T S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Maria Buquicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Brunetti in Roma, via XXI Maggio 43 (presso lo studio Chiomenti);
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza dirigenziale n. 3 del 10 gennaio 2019, avente ad oggetto “Attuazione previsioni del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) approvato con deliberazione C.C. n. 7/2018 - Varchi di accesso all'arenile”, con cui il Dirigente dell'Ufficio demanio marittimo del Comune di Fiumicino ha ingiunto ai titolari delle concessioni demaniali marittime ricadenti nel medesimo Comune di procedere, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla realizzazione di varchi di accesso all'arenile di ampiezza pari ad almeno ml 3,00;
b) per quanto occorrer possa della nota prot. n. 6208/2019 del 14 gennaio 2019, di trasmissione della citata ordinanza dirigenziale;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino,della T S.r.l. e dell’Agenzia del Demanio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che
- con il ricorso in epigrafe la San Marco s.r.l., titolare di uno stabilimento balneare sito su concessione demaniale situato a Fregene, zona Nord, sul lungomare di Ponente, denominato “Gilda on the Beach” (in precedenza “Janga”) ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia: a) l’ordinanza dirigenziale n. 3 del 10.01.2019 del Comune di Fiumicino, avente ad oggetto “ Attuazione previsioni del Piano di Utilizzazione degli arenili (PUA) approvato con deliberazione c.c. n. 7/2018 – Varchi di accesso all’arenile”, con cui il Comune di Fiumicino aveva ingiunto ai titolari di concessioni demaniali marittime di procedere all’apertura, di norma ogni 300 m di costa, di varchi di accesso all’arenile con ampiezza pari ad almeno 3,00 metri, b) la nota del Comune prot. n. 6208/2019 del 14.01.2019 di trasmissione della suddetta ordinanza, c) ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;
- a sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto, oltre alla violazione dei suoi diritti partecipativi e delle garanzie procedimentali, il fatto che “dalla lettura del provvedimento impugnato, nonché dall’esame delle tavole planimetriche ivi richiamate non risulta(va) in alcun modo possibile individuare con esattezza quale (fosse) … la specifica area nella quale … (essa avrebbe dovuto) procedere ad aprire un varco di accesso all’arenile”, poiché “non solo le generiche frecce previste dalle tavole citate non individua(va)no in maniera chiara ed univoca la collocazione di detto varco, ma nemmeno il provvedimento impugnato … (forniva) indicazione di sorta al riguardo”;
- la San Marco s.r.l., affermando la propria estraneità rispetto all’ordinanza impugnata e la necessità, in caso di contrasti nell’ambito di strumenti urbanistici di rilevanza generale tra la parte normativa e la parte grafica, di dare comunque prevalenza alla parte normativa, ha, inoltre, evidenziato che “applicando le puntuali coordinate normative previste dall’art. 13 delle Norme Gestionali del PUA… il varco di cui si controverte (avrebbe dovuto essere) … realizzato a 300 mt. di distanza dai varchi più prossimi in direzione nord e sud e, quindi, in un’area che ricade(va) esclusivamente sulla porzione di arenile affidata in concessione alla società controinteressata Toni s.r.l., unico soggetto che, conseguentemente, (avrebbe dovuto) ritenersi obbligato ad aprire un varco di accesso all’arenile …”;
- la ricorrente ha lamentato, poi, il difetto di istruttoria, l’illogicità, la manifesta irrazionalità e la sproporzione della determina impugnata, sottolineando che se anche si fosse ritenuta sufficientemente precisa l’indicazione fornita dall’Amministrazione, il varco sarebbe risultato, comunque, irragionevolmente previsto “in corrispondenza di opere non solo di difficile rimozione in sé, ma che costituiscono pertinenze la cui titolarità è da tempo in capo allo Stato (Agenzia del Demanio) in virtù dell’incameramento avvenuto a far data dal marzo 1998”, senza in alcun modo considerare, invece, la avvenuta realizzazione da parte sua, in adempimento delle previsioni del Regolamento della Regione Lazio n. 19/2016 sulla salvaguardia della libera visuale del mare, di un’ampia apertura priva di impedimenti alla visuale adiacente al confine con lo stabilimento gestito dalla Toni s.r.l., area che si sarebbe ben prestata alla realizzazione del varco richiesto dal Comune di Fiumicino;
- si è costituita in giudizio, con mera memoria di rito, l’Agenzia del Demanio;
- si è costituita anche la Toni s.r.l., sottolineando la connessione del ricorso della San Marco con il procedimento da essa già instaurato contro la medesima determinazione dirigenziale ed opponendosi alle argomentazioni della ricorrente circa l’eventuale posizionamento del varco di accesso all’arenile, per rispettare la distanza di 300 mt dagli accessi già esistenti, sulla sua porzione di concessione demaniale;
- si è costituito anche il Comune di Fiumicino, eccependo l’inammissibilità e, l’infondatezza nel merito, in ogni caso del ricorso;
- con ordinanza n. 4820/2019 del 12.04.2019 questo Tribunale, nella causa proposta dalla Toni s.r.l. contro il medesimo provvedimento, iscritta al n. 3184/2019 R.G., ha già richiesto al Comune di Fiumicino “documentati chiarimenti sui fatti di causa atti a specificare, in primo luogo, l’esatta localizzazione del varco de quo e ad illustrare i criteri di individuazione adottati, tenuto conto della eventuale presenza sui luoghi di causa di manufatti anche non facilmente amovibili”;
Ritenuto indispensabile anche per la decisione sull’istanza cautelare proposta dalla San Marco s.r.l. reiterare il suddetto ordine istruttorio, ingiungendo al Comune di fornire, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, documentati chiarimenti sulla complessiva questione oggetto di causa, anche con riguardo all’esistenza di “un’ampia apertura priva di impedimenti alla visuale” già realizzata dalla ricorrente “nell’area adiacente al confine con lo stabilimento gestito dalla società Toni s.r.l.” ed all’eventuale idoneità di tale area alla realizzazione del varco previsto;
Ritenuto di dover rinviare per il prosieguo alla successiva camera di consiglio, già fissata per l’esame della sospensiva proposta dalla Toni s.r.l. contro il medesimo provvedimento;