TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 2024-10-24, n. 202418586
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2024
N. 18586/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02621/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2621 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G V e M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, via Gramsci, 30;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Consolato generale d’Italia a Lagos del 18 dicembre 2020, recante diniego del visto per il reingresso in Italia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del 18 dicembre 2020 con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos (Nigeria) respingeva la sua domanda di visto per reingresso sulla base del parere negativo espresso dalla Questura di Brescia.
A sostegno del gravame, ha rappresentato: (i) di aver vissuto in Italia per molti anni unitamente alla moglie e ai figli e di avervi esercitato attività di impresa individuale nel settore della pelletteria;(ii) che, in data 9 ottobre 2017, riceveva dalla Polizia di frontiera presso l’Aeroporto di Malpensa un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, motivato dalla pendenza a suo carico di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Verona, e veniva immediatamente rimpatriato;(iii) che successivamente (in particolare, per quanto emerge dalla documentazione in atti, il 3 agosto 2020) presentava domanda di visto di reingresso al fine di poter esercitare il diritto di difesa nel suddetto giudizio penale, domanda che veniva respinta con il provvedimento oggetto di impugnazione.
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento in questione, lamentando, per un verso, il difetto di motivazione, essendo esso fondato unicamente sul parere negativo della Questura, e, per altro verso, la lesione del suo “diritto a conoscere lo stato del procedimento penale pendente a suo carico avanti il Tribunale di Verona e ad esercitare il legittimo diritto alla difesa”.