TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-11-04, n. 202011419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-11-04, n. 202011419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011419
Data del deposito : 4 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2020

N. 11419/2020 REG.PROV.COLL.

N. 11867/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11867 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato al ricorrente in data 07.09.2017, con cui il 1° C.M. -OMISSIS-è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131) a causa di “-OMISSIS-”, della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi i giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.3.2018:

del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato al ricorrente in data 07.09.2017, con cui il 1° C.M. -OMISSIS-è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28.11.2005 n. 246 - G.U. 09.06.2014 s.g. 131) a causa di “-OMISSIS-”, della lettera G comma 1) del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi il giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma

nonché

della graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2015, dei VFP4 reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica 31 dicembre 2011, approvata dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – il Vice Direttore Generale con Determinazione nr. M_D GMIL REG2018 0074809 del 30.01.2018, il predetto atto di approvazione della graduatoria nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti laddove al ricorrente non è stato consentito il transito nei Ruoli civili dell'Amministrazione Difesa a seguito della sua dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato ed il mancato transito in servizio permanente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.7.2018:

1) del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato al ricorrente in data 07.09.2017, con cui il 1° C.M. -OMISSIS-è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28.11.2005 n. 246 - G.U. 09.06.2014 s.g. 131) a causa di “-OMISSIS-”, della lettera G comma 1) del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi il giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma;

2) della graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2015, dei VFP4 reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica 31 dicembre 2011, approvata dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – il Vice Direttore Generale con Determinazione nr. M_D GMIL REG2018 0074809 del 30.01.2018, il predetto atto di approvazione della graduatoria nonché di tutti gli atti conseguenti laddove al ricorrente non è stato consentito il transito nei Ruoli civili dell'Amministrazione Difesa a seguito della sua dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato,

nonché

della “Relazione tecnica” redatta il 2.5.2018 dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Reparto Osservazione, trasmessa con nota prot. MDE64364/CA/5.8.7 in data 07.05.2018 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Direzione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.10.2018:

1) dell'atto recante prot. n. J11701013 (M_D E21162 REG2018 0017775 08-08-2018), datato 8.8.2018, notificato al ricorrente in data 10.08.2018, con cui il Comando Sanità e Veterinaria ha comunicato al ricorrente di averlo giudicato, mediante verbale mod. BL/S n. J11701013 datato 8.8.2018, “permanentemente non idoneo al servizio militare quale volontario in ferma” ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 4 giugno 2014, nonché del citato verbale mod. BL/S n. J11701013 datato 8.8.2018 con cui il ricorrente è stato giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare quale volontario in ferma” ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 4 giugno 2014;

2) dell'atto emanato dal Comando Brigata Alpina Taurinense – 9° Reggimento Alpini con il quale è stata data comunicazione al ricorrente dell'avvio del procedimento volto al proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1, del D. Lgs. 66/2010 per riforma ai sensi della lettera G, comma 1, del D.M. 4.6.2014;

3) del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato al ricorrente in data 07.09.2017, con cui il 1° C.M. -OMISSIS-è stato RIFORMATO in quanto giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1 del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28.11.2005 n. 246 - G.U. 09.06.2014 s.g. 131) a causa di “-OMISSIS-”, della lettera G comma 1) del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi il giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma;

4) della graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2015, dei VFP4 reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica 31 dicembre 2011, approvata dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – il Vicedirettore Generale con Determinazione nr. M_D GMIL REG2018 0074809 del 30.01.2018, il predetto atto di approvazione della graduatoria nonché di tutti gli atti conseguenti laddove al ricorrente non è stato consentito il transito nei Ruoli civili dell'Amministrazione Difesa a seguito della sua dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato,

nonché

della “Relazione tecnica” redatta il 02.05.2018 dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Reparto Osservazione, trasmessa con nota prot. MDE64364/CA/5.8.7 in data 07.05.2018 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Direzione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2020 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso introduttivo l’odierno esponente – Primo Caporal Maggiore (VFB4) arruolato nell’Esercito Italiano dal 6 dicembre 2010 – impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui veniva disposta nei suoi confronti la riforma per inidoneità al servizio militare incondizionato – S.M.I. –, poiché affetto da “--OMISSIS-”, scoperto nel dicembre 2016 e a seguito del quale domandava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

1.2 Il ricorrente rappresentava che dal 2012 sino al 2016 partecipava a missioni internazionali in zone teatro di operazioni belliche e in relazione alle quali doveva prestare la propria attività in condizioni igienico-sanitarie ed ambienti contaminati da sedimenti di polveri contenenti nano-particelle di metalli pesanti causate dallo scoppio dei proiettili all’uranio impoverito; in analoghe condizioni di esposizione in ambienti contaminati operava altresì per varie esercitazioni effettuate presso poligoni militari italiani.

1.3 Successivamente, all’odierno esponente veniva

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