TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-17, n. 202201766

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-17, n. 202201766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201766
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2022

N. 01766/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00469/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 469 del 2022, proposto da M R, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza:

- al giudicato formatosi sul decreto decisorio di Equa riparazione n. 727/2017 R.G.V.G. cron.n. 2162/17 del 31.8.2017 emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- la ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte della p.a. intimata del decreto n. 727/2017 R.G.V.G. cron.n. 2162/17 del 31.8.2017, emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi della L. n. 89/2001 e contenente la condanna dell’intimato Ministero al pagamento nei confronti della ricorrente e del coniuge, poi deceduto, della somma di € 7.200,00 ciascuno oltre interessi dalla data della domanda e fino al soddisfo;

- il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito;

Considerato che:

- il decreto n. 727/2017 R.G.V.G. cron.n. 2162/17 del 31.8.2017 ha acquisito autorità di cosa giudicata;

- il T.a.r., rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene, per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex lege n. 89/2001, non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo ed il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);

- parte ricorrente il 27.10.2020 ha inviato all’intimata p.a. la dichiarazione ex art. 5- sexies L. n. 89/2001 e ha adeguatamente comprovato la sua qualità di coerede, producendo in atti la pertinente dichiarazione di successione, dalla medesima presentata;

- l’amministrazione intimata è tuttavia rimasta inerte, cosicché la deducente ha proposto l’ actio iudicati , chiedendone l’ottemperanza, con nomina di un Commissario ad acta ;

Ritenuto che:

- stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.;

- per giurisprudenza ormai costante della Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, 11/05/2022, n.14858) l’equo indennizzo liquidato iure hereditatis va riconosciuto per l'intero all’erede istante, e non pro quota ereditaria, in osservanza del principio secondo il quale i crediti del de

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi