TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2015-04-03, n. 201501512
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N. 01512/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02406/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2015, proposto da:
Germani s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. C G, presso il cui studio in Roma, Corso Italia n. 45, ha eletto domicilio;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
nei confronti di
Motta s.p.a., Zambon s.r.l., Astea s.p.a., n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della nota prot. 24646 del 16 dicembre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità;
2) della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis l. n. 241/90, di cui alla nota prot. 22574 del 14 novembre 2014;
nonché, in via subordinata e in parte qua
3) in quanto occorrer possa, dei seguenti atti: d.m. 21 marzo 2013, n. 118;d.m. 5 luglio 2013, n. 246, circolare esplicativa prot. n. 1406 del 31 maggio 2013;circolare esplicativa prot. n. 20717 del 12 settembre 2013, nelle parti in cui tali disposizioni siano interpretate nel senso di prescrivere l’obbligo, ai fini dell’ammissione al contributo, della determinazione del pagamento integrale del prezzo dei beni acquistati quale unica prova dell’avvenuta realizzazione dell’investimento
e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 2 aprile 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto che le allegazioni della società ricorrente sul periculum in mora , incentrate unicamente sulla circostanza dell’avvenuto esaurimento delle risorse stanziate per l’agevolazione (“sulla base delle domande pervenute a tutto il 29 ottobre 2013”) e sul venir meno dell’effetto di prenotazione delle somme inizialmente accantonate (cfr. pagg. 22 e 23 ric.), non consentono di ritenere integrato il requisito del pregiudizio grave e irreparabile ex art. 55, co. 1, c.p.a., tenuto conto della risarcibilità del pregiudizio lamentato, avente natura meramente patrimoniale, e dell’assenza di deduzioni sulla specifica situazione economica dell’interessata (tale da far ipotizzare un esito per essa potenzialmente irreversibile in caso di mancata concessione della misura cautelare);