TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2022-12-30, n. 202201977

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2022-12-30, n. 202201977
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201977
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2022

N. 01977/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01308/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, Cat. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 02.10.2020 e notificato in data 11.12.2020, nonché di ogni atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Alessio Falferi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.11.2022, -OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La Questura di -OMISSIS- ha fondato il suddetto diniego sulle seguenti argomentazioni: -considerato che in data 5.2.2020 è stata trasmessa comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per carenza della documentazione prodotta, in particolare con riferimento a: i) dichiarazione di ospitalità con dimostrazione del deposito presso l’Autorità competente, unitamente a copia del contratto di affitto o di proprietà;
ii) iscrizione al centro per l’impiego della provincia di -OMISSIS-;
iii) certificato di stato di famiglia e residenza;
-rilevato che l’interessato ha prodotto: i) dichiarazione di ospitalità del 2.3.2020 con copia del contratto di locazione a favore dell’ospitante, nonché assenso della proprietaria dell’immobile unitamente a copia del documento di identità della medesima;
ii) dichiarazione del responsabile del Servizio -OMISSIS-di -OMISSIS- relativo alla frequentazione del Centro da settembre 2019;
-considerato che in data 4.3.2020 la proprietaria dell’immobile cui era riferita l’ospitalità ha proposto denuncia/querela in quanto il proprio assenso era relativo ad altro cittadino straniero e l’originale documento era stato alterato con l’aggiunta del nominativo dell’istante;
-vista la comunicazione ex art. 347 c.p.p. per il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis del D.Lgs n. 286/1998 (alterazione o contraffazione di documenti al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno) da cui risulta che l’istante è irreperibile;
-ritenuto, pertanto, di non poter procedere al rilascio del titolo richiesto né di altro titolo in presenza di documentazione concernente la disponibilità di un alloggio che risulta contraffatta, venendo meno, conseguentemente, il requisito del domicilio nella Provincia previsto dall’art. 5, comma 2, del TUI.

Il ricorrente, dopo aver premesso di essere in Italia dal 1998, di aver sempre alloggiato al medesimo indirizzo a -OMISSIS-, via-OMISSIS-, che i documenti in questione erano stati forniti dal locatore, di aver sporto contro quest’ultimo formale denuncia-querela e che la Procura della Repubblica di -OMISSIS- aveva chiesto l’archiviazione del procedimento -OMISSIS- a proprio carico, ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, in quanto il requisito del domicilio nella provincia di -OMISSIS- sarebbe stato dimostrato tramite la comunicazione di ospitalità, né sarebbe richiesto dalla norma in questione l’assenso del proprietario dell’immobile, la cui eventuale falsità, che non sarebbe dipesa dal ricorrente (come dimostrato dalla richiesta di archiviazione del procedimento -OMISSIS-), sarebbe comunque ininfluente;
2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, atteso che la sussistenza del requisito del domicilio nella provincia di -OMISSIS- risulterebbe per tabulas dalla dichiarazione di ospitalità effettuata dall’unico soggetto legittimato a rendere la dichiarazione medesima, cioè il conduttore dell’immobile;
3) sarebbe, infine, violato l’art. 9, comma 4, del D.Lgs n. 286/1998, per mancata considerazione della circostanza che il ricorrente è in Italia dal 1998.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Alla Camera di Consiglio dell’1 dicembre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.

I primi due motivi –che possono essere trattai unitamente, essendo evidentemente connessi sotto il profilo logico-giuridico –sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito precisati.

L’Amministrazione resistente, dopo aver esposto le circostanze di fatto, ha fondato il gravato provvedimento di rigetto richiamando l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998.

Il comma 2 del suddetto art. 5, per quanto qui rileva, dispone che “ Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti ”, per cui la circostanza che deve essere accertata è rappresentata dalla presenza nell’ambito della Provincia interessata del soggetto richiedente il titolo di soggiorno. Il regolamento di attuazione del T.U.I. - peraltro non espressamente richiamato nel provvedimento gravato a supporto della decisione ivi assunta – stabilisce che nella richiesta di rilascio del permesso di soggiorno lo straniero debba indicare, tra l’altro, “ il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare ” (art. 9, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 31 agosto 1999, n. 394).

Il ricorrente ha effettivamente allegato alla propria istanza la dichiarazione di ospitalità resa dal conduttore dell’immobile –che non risulta essere stata formalmente contestata dall’Amministrazione -, conformandosi, quindi, a quanto richiesto dalla disciplina normativa indicata. D’altra parte, le disposizioni normative richiamate non richiedono anche l’assenso del proprietario dell’immobile e del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, è la circostanza -evidenziata nella difesa dell’Amministrazione – che il contratto di affitto dell’immobile in questione prevedesse che “ è fatto espresso divieto di sublocazione totale e parziale… ”, prescrizione eventualmente rilevante solo nei rapporti proprietario-conduttore.

In buona sostanza, l’Amministrazione - anche e proprio in considerazione delle numerose segnalazioni in merito alle plurime comunicazioni di ospitalità a favore di cittadini stranieri all’indirizzo di -OMISSIS-, -OMISSIS-- avrebbe dovuto accertare la effettiva presenza del ricorrente nel domicilio dichiarato, ma non avrebbe potuto dedurre, in automatico, l’insussistenza ( recte la mancata conformità della domanda alla prescrizione normativa) del requisito di cui al richiamato art. 5, comma 2, del TUI.

In relazione a tale aspetto, pertanto, il provvedimento è viziato sotto il profilo motivazionale, non essendo sufficientemente e adeguatamente esplicitate le ragioni che supportano il disposto rigetto della domanda di rilascio del titolo di soggiorno.

Il ricorso va, dunque, accolto nei termini e limiti sopra esposti, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e connesso obbligo dell’Amministrazione di assumere un nuovo e motivato provvedimento in relazione alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

Data la indubbia particolarità della vicenda, le spese di causa possono essere compensate tra le parti.

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