TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-09-06, n. 202416229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-09-06, n. 202416229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416229
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 16229/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11794/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11794 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R L D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- Della graduatoria pubblicata il 05 luglio 2023 relativa agli esiti delle prove scritte del 17 aprile 2023 nella parte in cui il ricorrente risulta non ammesso;

- Del bando pubblicato con decreto 25 novembre 2021 – Concorso pubblico, per esami, a 411 allievi vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile nella parte in cui all’art. 13 dello stesso prevede che “ 1. Superati gli accertamenti psicofisici ed attitudinali i candidati sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta ”;

- Del verbale n. -OMISSIS- 13 marzo 2023;

- Del verbale n. -OMISSIS- 26 giugno 2023;

- Di tutti gli altri atti presupposti, preordinati e conseguenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 febbraio 2024:

- Della graduatoria finale pubblicata in data 19 dicembre 2023 con “ Avviso 19 dicembre 2023 - Le graduatorie finali - Integralmente sostituite da quelle pubblicate con avviso del 21 dicembre 2023”;

- Della rettifica pubblicata il 21.12.2023 con “Avviso 21 dicembre 2023 - Graduatorie rettificate in linea fino al 20 aprile 2024 ”;

- Dell’ulteriore rettifica pubblicata il 25 gennaio 2024 con “ Avviso 25 gennaio 2024 - Rettifica graduatoria maschile ”;

- Di tutti gli altri atti presupposti, preordinati e conseguenziali;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 4 settembre 2023 l’odierno ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha controdedotto quanto sostenuto nell’atto introduttivo.

Con ordinanza cautelare nr. -OMISSIS- il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica di trattazione ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

In data 15 febbraio 2024 parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale con motivi aggiunti, domandandone la sospensione dell’efficacia.

Con ordinanza nr. -OMISSIS- il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami confermando altresì la misura cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica di trattazione ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Parte ricorrente ha adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio, come si evince dalla documentazione prodotta il 4 aprile 2024.

All’udienza del 3 luglio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

Con Decreto del 25 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di complessivi n. 411 allievi viceispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

La procedura concorsuale ha previsto anzitutto lo svolgimento di una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta multipla vertenti su elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto penitenziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo, elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. Ai sensi dell’art. 9, comma 7, del bando di concorso la prova preliminare si intendeva superata dai candidati che avessero riportato la votazione di almeno sei decimi.

A tale prima prova hanno fatto seguito quelle di efficienza fisica, consistenti nel superamento in sequenza di tre prove ginnico-atletiche entro i tempi previsti per ciascuna di esse dal bando sopracitato.

Successivamente al conseguimento dell’idoneità relativamente agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, il Decreto del 25 novembre 2021 ha previsto lo svolgimento di una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario; ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1 del bando di concorso “ sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta ”.

L’odierno ricorrente, avendo riportato in tale ultima prova un punteggio pari a sei decimi, non è stato ammesso alla fase successiva del concorso.

Nell’atto introduttivo esso ha lamentato l’insufficienza della motivazione posta alla base della valutazione della Commissione e la mancanza di elementi di specificazione dei criteri dalla stessa adottati.

Parte ricorrente ha altresì eccepito la disparità di trattamento a seguito dell’innalzamento della soglia minima per il superamento della

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