TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-06-10, n. 201001650
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N. 01650/2010 REG.SEN.
N. 00647/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 647 del 2009, proposto da:
M B, rappresentato e difeso dagli avv. G L T, M A M F, con domicilio eletto presso Mario A.M. Fusario in Ancona, via Cardeto, 3/B;
contro
Comune di Ancona;
nei confronti di
N B;
per l'annullamento
- dei risultati delle elezioni per il rinnovo dei consigli di circoscrizione svoltesi ad Ancona il 6 e 7 giugno 2009 e precisamente della delibera n.62/09 del 29.6.2009;
- delle operazioni elettorali e dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, correlato o consequenziale, compreso il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale della sezione n.75 relativo alle suddette elezioni dei consiglieri circoscrizionali di Ancona del 6 e 7 giugno 2009;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente partecipava alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della terza circoscrizione del Comune di Ancona quale candidato nella lista n. 10.
Al termine delle operazioni elettorali si collocava primo dei non eletti con 52 preferenze contro 55 preferenze ricevute dalla contro interessata Sig.ra B Nicoletta unica eletta nella lista in esame.
Con l'odierno ricorso chiede l'accertamento dell'esatto numero di preferenze ottenute, l'annullamento, in parte qua, dei risultati di verbalizzazione, la conseguente ricollocazione in graduatoria e l'attribuzione dell'unico posto di consigliere disponibile per la lista di appartenenza.
Al riguardo deduce che sussiste discordanza tra le preferenze riportate nel verbale della Sezione n. 75 (indicante tot. n. 6) e le preferenze riportate nel formulario n. 3/III Circ. della stessa Sezione previsto per il collegamento telefonico (indicante tot. n. 16).
Lo stesso ricorrente allega di essere stato presente alle operazioni di scrutinio, in qualità di rappresentante di lista, presso la citata Sezione n. 75 e di avere rilevato, in tale sede, n. 16 preferenze a proprio favore.
In conclusione rivendica l'attribuzione di n. 10 preferenze che lo porterebbero ad una cifra complessiva di n. 62 sufficiente per l'attribuzione dell'unico seggio disponibile.
Con ordinanza istruttoria n. 43/2010 questo Tribunale disponeva lo svolgimento di nuovo spoglio delle schede della Sezione n. 75 relative alle elezioni circoscrizionali – Circoscrizione n. 3, al solo fine di verificare l’esatto numero delle valide preferenze attribuite al ricorrente.
La verifica veniva affidata al Dirigente dell'Ufficio elettorale della Prefettura di Ancona che avrebbe dovuto provvedere, nel contradditorio delle parti, all’apertura dei plichi e allo spoglio, redigendo, di tutte le operazioni, apposito verbale in cui si sarebbe fatta espressa menzione, oltre che delle formalità di rito concernenti il contraddittorio (invio degli avvisi di cui all’art. 26 comma 3 del R.D. 17.4.1907 n. 642) anche delle osservazioni formulate dalle parti presenti.
Al termine dello spoglio, qualora fosse emerso un numero di preferenze superiore a sei (ossia alla cifra riportata nel verbale delle operazioni di Sezione), il citato Dirigente avrebbe provveduto alla rideterminazione delle preferenze complessive sulla base delle preferenze ottenute nelle altre Sezioni, rideterminando, di conseguenza, anche la cifra individuale del ricorrente e fornendo analitico prospetto del relativo calcolo.
In data 20.5.2010 il Dirigente verificatore depositava relazione conclusiva delle operazioni unitamente a copia della relativa documentazione.
L’istruttoria ha dimostrato inequivocabilmente la fondatezza del ricorso, poiché il ricorrente otteneva, nella Sezione n. 75, un totale di 16 preferenze contro le 6 preferenze riportate nei verbali ufficiali che, pertanto, devono considerarsi viziati da errore di trascrizione.
Di conseguenza il Sig. B, in forza della nuova cifra individuale, va ricollocato al primo posto nella graduatoria di lista con conseguente attribuzione dell'unico seggio assegnato alla lista stessa in sostituzione della Sig.ra B ricollocata al secondo posto quale prima dei non eletti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente nella misura di € 2.000 (duemila), a titolo di spese, onorari di difesa e competenze, oltre ad IVA e CPA, con onere a carico del Comune di Ancona al quale va imputato l’errore che ha dato luogo all'odierna controversia. Sussistono giustificati motivi per disporre invece la compensazione delle spese nei confronti della contro interessata.