TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-04-23, n. 201000925
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N. 00925/2010 REG.SEN.
N. 00894/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2008, proposto da:
S M S, rappresentata e difesa dall'avv. D C, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via XX Settembre n. 9;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero Infrastrutture e Trasporti Direzione Centro Sud, Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale Cagliari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento di revisione della patente di guida assunto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ufficio provinciale della M.C.T.C. di Cagliari il 1.04.2008 distinto al prot. n. 254/08F con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida categoria B n. CA5266521C di S M S;
b) del decreto n. 60 DGT/4 del giorno 8.7.2008 emesso dalla Direzione generale territoriale per il centro Sud e Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto il 19.05.2008 da S M S avverso il provvedimento sub a).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Centro Sud e del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale Cagliari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2010 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente che in data 17.02.2007 veniva coinvolta in un incidente stradale venendo a collidere alla guida della propria autovettura, con un veicolo della polizia municipale che si trovava in sosta sulla corsia di sorpasso in via Vesalio del Comune di Cagliari per effettuare un soccorso stradale.
A seguito del sinistro le veniva contestata la violazione dell’art. 149 commi 9 e 11 del Codice della strada per non essere stata in grado di arrestare il veicolo nei limiti del suo campo di visibilità “in presenza di autovettura delle forze di polizia, con luce lampeggiante inserita, impegnati in un soccorso stradale”.
La ricorrente pagava la sanzione comminatale.
Con provvedimento del 4 luglio 2007 il Prefetto di Cagliari disponeva la sospensione della Patente di guida della signora S per un mese. Tale provvedimento veniva impugnato dinnanzi al Giudice di Pace che accoglieva il ricorso.
Con provvedimento del 1 aprile 2008 l’Ufficio della Motorizzazione civile di Cagliari disponeva la revisione della patente di guida sulla base della presenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente.
Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso gerarchico che veniva respinto.
La signora S proponeva quindi ricorso dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo regionale deducendo le seguenti articolate censure:
nullità dell’atto amministrativo per eccesso di potere;
illegittimità degli atti per violazione dell’art. 128 del d.lgs. 30.04.1992 n. 285, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sproporzionalità dell’atto;
violazione sotto altro profilo dell’art. 128 del d.lgs. 285 del 1992, violazione dell’art. 3 L. 241 del 1990 per carenza di motivazione, eccesso di potere per travisamento del fatto;
violazione art. 3 L. 241 del 1990.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva l’Amministrazione intimata instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il suo rigetto.
Alla camera di consiglio del 26.11.2008 la domanda cautelare veniva accolta.
Alla udienza pubblica del 24.06.2009 il Collegio adottava ordinanza istruttoria con la seguente motivazione:
“ considerato che dalla documentazione agli atti non risulta a questo Giudice piena cognizione dei fatti alla base dei provvedimenti impugnati in quanto:
con il ricorso viene impugnato il provvedimento con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto il 19.05.2008 dalla ricorrente avverso il provvedimento di revisione della patente di guida assunto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ufficio provinciale della M.C.T.C. di Cagliari il 01.04.2008 distinto al prot. n. 254/08F;
viene eccepita da parte dell’Amministrazione l’inammissibilità dei motivi di ricorso non proposti in sede gerarchica;
non risulta agli atti di causa il deposito da parte della ricorrente del ricorso gerarchico a suo tempo presentato né tale atto sembra depositato integralmente da parte dell’Amministrazione posto che il documento n. 6 (dell’elenco atti depositati in giudizio dall’Amministrazione) reca la dicitura “allegate motivazioni ricorso sospensione” senza che di tale allegato sia data contezza a questo Giudice circa il tenore e la sua stessa esistenza;
rilevato che ai fini della decisione il Collegio ritiene di acquisire il citato documento da parte della ricorrente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima ordina alla ricorrente di depositare presso la segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data della notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza la documentazione suindicata ed in particolare:
copia del ricorso gerarchico corredato di tutti gli eventuali allegati presentato avverso il provvedimento di revisione della patente di guida assunto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ufficio provinciale della M.C.T.C. di Cagliari il 1.04.2008 distinto al prot. n. 254/08F;
rinvia in prosieguo alla udienza pubblica del 20.01.2010”.
L’ incombente istruttorio disposto con la citata ordinanza veniva adempiuto in data 10.09.2009.
In data 08.01.2010 la difesa della ricorrente depositava memoria.
Alla udienza pubblica del 20.01.2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Alla luce dei documenti depositati in esecuzione dell’ordinanza, adottata all’esito della udienza pubblica del 24.06.2009, e della memoria difensiva depositata dalla ricorrente in data 08.01.2010 il Collegio rileva quanto segue.
I principi che governano il rapporto tra il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale possono essere di seguito sintetizzabili:
a) non è possibile dedurre nel ricorso giurisdizionale, diretto contro il provvedimento di decisione sul ricorso gerarchico, motivi non prospettati in quella sede, poiché in caso contrario si avrebbe una palese elusione del termine decadenziale sancito dall'art. 21 comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;
b) contro la decisione del ricorso gerarchico possono farsi comunque valere anche le argomentazioni relative al cattivo esercizio della funzione giustiziale, come ad esempio il difetto di motivazione, onde far emergere, per altra via, l'illegittimità del provvedimento di base.
L’esame della documentazione depositata agli atti di causa consente di affermare che le contestazioni mosse dalla ricorrente al provvedimento sono, nella sostanza, riproduttive di quelle già contenute nel ricorso gerarchico rigettato con il decreto n. 60 DGT/4 (in modo evidente quanto al primo e secondo dei motivi di ricorso dedotti in sede giurisdizionale).
Il ricorso gerarchico fa integralmente riferimento alla motivazioni con cui il Giudice di Pace di Cagliari ha accolto il ricorso proposto da S M S avverso l’ordinanza ingiunzione n.