TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-07-12, n. 201607975

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-07-12, n. 201607975
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201607975
Data del deposito : 12 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11858/2015 REG.RIC.

N. 07975/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11858/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11858 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti G P e M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G P in Roma, corso del Rinascimento n.11;

contro

il Ministero dell’Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Roma e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

- del provvedimento del Prefetto di Roma 22.6.2015, prot. n. 175305/Area I Bis/O.S.P., con cui è stata emessa l’informazione interdittiva antimafia nei confronti della Società ricorrente;

- del parere del Gruppo Ispettivo Antimafia del 9.6.2015, non reso ostensibile;

- della nota della Prefettura di Roma del 24.6.2015, con cui la predetta informazione interdittiva è stata comunicata a n. 108 Stazioni Appaltanti che ne avevano inoltrato richiesta;

- della nota della Prefettura di Roma, inviata a mezzo PEC in data 25.6.2015 prot. n. 180075/Area Ibis OSP, con cui si è trasmessa copia del provvedimento interdittivo e si è comunicato l’avvio del procedimento preordinato all’adozione delle misure straordinarie previste dall’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014;

- del decreto del Prefetto di Roma prot. n. 0185626 del 2.7.2015, con cui, in applicazione dell’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, si è stabilito di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della ricorrente con riferimento ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione, ovvero di completamento, contestualmente nominando due amministratori;

- del decreto in data 7.7.2015, prot. n. 189319, con cui è stato nominato il terzo amministratore;

- della nota ANAC prot. 79796 del 22.6.2015;

- del decreto del Prefetto di Roma 21.7.2015, prot. n. 203314, con cui si è definito un elenco di contratti da assoggettare al regime di cui all’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014, nonché di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, ivi compreso il diniego di ostensione del testo del parere del Gruppo ispettivo antimafia del 9.6.2015;

- del decreto del Prefetto di Roma prot. n. 212832/

AREA I

Bis/O.S.P. del 30.7.2015;

- della nota ANAC prot. 0106187 del 21.8.2015;

- del provvedimento di inserimento dell’annotazione dell’interdittiva nel Casellario informatico dell’ANAC prot. 0106631 del 24.8.2015, n. I/79178F/15/fds Fasc. 4012, nei confronti della -OMISSIS- - Società Cooperativa Sociale Onlus;

- di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Roma e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2016, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con provvedimento del 22.6.2015, il Prefetto di Roma ha emesso nei confronti ai alcune Società, indicate come appartenenti al “-OMISSIS-”, tra cui l’odierna ricorrente, l’informazione antimafia interdittiva indicata in epigafe.

Contestualmente alla trasmissione del provvedimento interdittivo, la Prefettura di Roma ha comunicato l’avvio del procedimento preordinato all’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114 del 2014.

L’esistenza del rischio di condizionamento mafioso dell’attività economica delle suddette imprese viene desunto dalle vicende giudiziarie legate all’inchiesta denominata “Mafia Capitale” e attraverso il richiamo alle due ordinanze del GIP presso il Tribunale di Roma del 28.11.2014 e del 29.5.2015, nonché al provvedimento del Tribunale del Riesame del 19.1.2015 ed alle sentenze della Corte di Cassazione - VI Sezione Penale nn. 24535 e 24536 del 10.4.2015.

L’interdittiva antimafia richiama inoltre il parere del Gruppo Ispettivo Antimafia del 9.6.2015.

Con nota del 24.6.2015, la predetta informazione interdittiva è stata trasmessa a n.108 Stazioni Appaltanti che alla medesima data avevano inoltrato richiesta di informativa antimafia al Prefetto di Roma, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, ed alle stesse è stato chiesto se il contratto per il quale erano state richieste le informazioni antimafia presentassero le eccezionali condizioni previste dall’art. 32, comma 10, della legge n. 114 del 2014, al fine dell’eventuale adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dal succitato articolo.

Con provvedimento del 2.7.2015, il Prefetto ha inoltre applicato, nei confronti dei destinatari dell’interdittiva, le misure di cui all’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014.

Con decreto prefettizio prot. n. 203314 del 21.7.2015, è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione “con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere, di cui il Gruppo è titolare, come individuati nell’allegato schema che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori elementi che rendono necessaria l’integrazione del predetto elenco” .

Con decreto n. 102 del 27.7.2015, il Tribunale di Roma - Ufficio misure di prevenzione ha adottato la misura dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del d.lgs n. 159 del 2011 nei confronti della -OMISSIS-;
tale misura è stata estesa alla -OMISSIS- con provvedimento del Tribunale di Roma del 30.7.2015.

Con decreto prot. n. 212832/

AREA I

Bis/O.S.P. del 30.7.2015, il Prefetto di Roma, preso atto dei provvedimenti giudiziari sopra richiamati, ha sospeso la misura ex art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014 ed ha stabilito che “l’attività delle società...-OMISSIS-...potrà proseguire attraverso l’amministrazione giudiziaria e limitatamente alla durata della stessa” .

Con provvedimento dell’ANAC prot. 0106631 del 24.8.2015, è stata disposta l’annotazione della predetta interdittiva nei confronti della ricorrente.

Avverso i provvedimenti e gli atti richiamati è stato proposto il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi di censura:

1) Violazione ed erronea applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 6.92011, n. 159, con particolare riferimento - ma non esclusivamente - agli artt. 84, 91, 94 e 95, in relazione agli artt. 353 c.p., 416 bis c.p. e 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991 - violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, illogicità, erroneità e difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, sviamento.

Nel decreto prefettizio impugnato si afferma: “appare indubbio che le circostanze descritte nelle ordinanze illustrate corredate da riscontri obiettivi ottenuti con centinaia di intercettazioni, dichiarazioni spontanee degli indagati oltre ovviamente alle conferme dei provvedimenti cautelari assunti, non possano che delineare un quadro effettivo e non più solo indiziario del complesso sistema criminale cui le società, oggetto del presente provvedimento, facevano parte.” .

Tale assunto segue ad una diffusa citazione delle ordinanze del GIP del 28.11.2014 e del 29.5.2015, di quella del Tribunale del Riesame del 19.1.2015 e delle sentenze della VI Sezione penale della Cassazione del 10.4.2015.

In realtà dall’esame del testo integrale delle ordinanze di custodia cautelare non si desumerebbe che la ricorrente sia parte dell’organizzazione criminale “Mafia Capitale”, in quanto mai dette ordinanze conterrebbero riferimenti alla stessa o alle persone che la rappresentano o ai suoi soci.

In particolare, l’ordinanza di custodia cautelare del 28.11.2014 non sarebbe diretta nei confronti di alcuno dei soggetti ritenuti esponenti del “-OMISSIS-” né mai farebbe riferimento agli amministratori della ricorrente.

Nessun rilievo assumerebbe la circostanza che di tale ordinanza sia destinatario anche -OMISSIS-. Lo stesso sarebbe sempre stato del tutto estraneo rispetto alla compagine della cooperativa -OMISSIS- ed inoltre sarebbe cessato da ogni incarico anche nell’ambito del -OMISSIS- sin dalla data del 1°.4.2009, perciò ben sei anni prima dell’adozione dell’interdittiva ed anche prima che la ricorrente aderisse al Consorzio stesso (15.2.2013). A ciò si aggiunge che gli episodi in relazione ai quali il medesimo viene ritenuto responsabile dei reati ascrittigli si sono verificati nell’arco temporale compreso tra il 2011 ed il 2014 e comunque non riguarderebbero minimamente la ricorrente.

Tutti gli altri soggetti indagati (-OMISSIS-), interessati solo dall’ordinanza di custodia cautelare del 29.5.2015, non avrebbero mai fatto parte né della compagine sociale né degli organi amministrativi della ricorrente. Inoltre nei loro confronti non sarebbero stati contestati né il reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p., né l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991.

Dalla suindicata ordinanza cautelare del 29.5.2015 non si desumerebbe l’esistenza di alcun rapporto diretto tra gli amministratori, i soci della ricorrente ed i suddetti soggetti indagati insieme a -OMISSIS-, ritenuto capo dell’ipotizzata consorteria criminale, né con -OMISSIS-, con il quale risultano coindagati soltanto -OMISSIS- per ipotesi di reato relative a singoli episodi di presunta turbativa d’asta, con riferimento a procedure di gara alle quali la ricorrente sarebbe estranea.

Né l'esistenza di “rapporti con l’organizzazione criminale” potrebbe evincersi dalla circostanza che alcune ipotesi di reato relative ai predetti soggetti siano contestate in concorso con -OMISSIS-, che, secondo la Prefettura di Roma, avrebbe agito “al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso” . Non sussisterebbe alcun rapporto tra quest’ultimo e gli amministratori o i soci della ricorrente.

Nel caso di specie il Prefetto non indicherebbe le ragioni per quali, diversamente opinando rispetto alle valutazioni compiute dal giudice penale, abbia ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa in capo a -OMISSIS-.

Nessuno dei passaggi dell’interdittiva sarebbe riferito o riferibile alla stessa.

Sarebbe bastato analizzare nel dettaglio il portafoglio clienti della ricorrente per comprendere la sua totale estraneità rispetto al contesto imprenditoriale nel quale ha operato il-OMISSIS-.

In data 22.3.2013 la -OMISSIS- e la -OMISSIS- soc. coop. hanno stipulato un contrato di affitto d’azienda, mediante il quale quest’ultima ha acquisito la disponibilità dell’azienda della prima, conseguendo un portafoglio clienti e le referenze necessarie alla partecipazione alle gare e svolgendo, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, la propria attività in un ambito territoriale ed in un settore estranei alla realtà in cui si muovevano le imprese riconducibili a Mafia Capitale.

Perciò, anche in relazione a tali elementi, emergerebbe l’assoluta carenza di motivazione e di istruttoria che inficerebbe l’interdittiva qui gravata.

In secondo luogo la Prefettura di Roma avrebbe valutato in modo illogico ed irragionevole la circostanza che anche gli amministratori del -OMISSIS- indagati erano cessati dalle rispettive cariche in epoca antecedente alla adozione dei provvedimenti impugnati e non avevano mai rivestito alcun ruolo nell’organo amministrativo o nella compagine sociale della ricorrente.

Neppure rileverebbe la circostanza che la ricorrente abbia sede legale al medesimo indirizzo delle altre Società interessate dall’interdittiva. Si tratterebbe, infatti, di elemento inidoneo a consentire il condizionamento dell’una società nei confronti dell’altra, in difetto di apposita istruttoria e di adeguata motivazione circa gli assetti delle stesse.

Insussistente sarebbe altresì l’ulteriore argomento utilizzato dal Prefetto, rappresentato dall’esistenza di rapporti economici della ricorrente con il-OMISSIS-, attesa l’assenza di alcun rapporto economico della stessa con le società facenti capo allo stesso.

Lo -OMISSIS- non hanno ricoperto alcuna carica sociale all’interno dell’odierna ricorrente.

In particolare, il -OMISSIS- cessato sin dal 2012 dalle cariche ricoperte negli organi amministrativi del -OMISSIS-, poi non ha mai agito nell’interesse della medesima.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 22, 24 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241, e s.m.i - violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. Ministero Interno n. 415 del 1994 - violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 352 del 1992 - violazione e falsa applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU - violazione degli artt. 13, 24 e 97 Cost. - violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa - eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.

Riguardo al diniego di ostensione del testo integrale del parere del Gruppo Ispettivo Antimafia del 9.6.2015, richiamato, tra gli altri, nell’interdittiva antimafia censurata, si rileva che l’art. 24 della citata legge 241 del 1990, dopo aver previsto una serie di eccezioni al diritto di accesso sancito dall’art. 22, tuttavia, al comma 7, stabilisce: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici...” .

Anche l’art. 3 del D.M. n. 415 del 1994 non precluderebbe in modo assoluto la cognizione degli atti in esso menzionati, ove sussista, come nel caso di specie, l’esigenza di difesa di interessi giuridicamente protetti, in capo all’istante.

In via istruttoria si chiede a questo Tribunale di ordinare al Predetto di Roma di produrre in giudizio copia integrale del parere del Gruppo Ispettivo Antimafia richiamato nell’interdittiva gravata.

Dai plurimi profili di illegittimità fin qui denunciati a carico del provvedimento interdittivo del 22.6.2015 discenderebbe l’illegittimità in via derivata di tutti gli altri atti, indicati in epigrafe, che lo assumono a presupposto.

3) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 (in particolare, degli artt. 84, comma 4, 91, 94, 95 e 96), sotto ulteriore profilo - violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, illogicità, erroneità e difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta - eccesso di potere per sviamento - illegittimità diretta e derivata.

Anche rispetto al decreto prefettizio in data 2.7.2015, con cui si è applicata nei confronti della ricorrente la misura ex art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, contenente nella sua parte motiva una sintesi delle considerazioni poste a fondamento di detta misura con riferimento al preteso tentativo di infiltrazione mafiosa, si deducono, in via diretta, ì profili di illegittimità in precedenza denunciati, i quali inficerebbero, in via derivata, i successivi atti e provvedimenti inerenti la gestione straordinaria della ricorrente.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014 e del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, in particolare degli artt. 34 e 91 - violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, illogicità, erroneità e difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta - eccesso di potere per sviamento.

In data 28.7.2015 il Tribunale di Roma - Ufficio misure di prevenzione ha disposto l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2015 nei confronti di: -OMISSIS- e, con provvedimento del 30.7.2015, ha esteso tale misura all’odierna ricorrente.

Gli amministratori giudiziari, con missiva a mezzo PEC del 30.7.2015, hanno chiesto al Prefetto di Roma di revocare l’interdittiva disposta a carico della ricorrente e di “valutare l’opportunità e l’urgenza di reiscrivere” , tra gli altri, la stessa nella “white list” .

Il Prefetto di Roma, con provvedimento in data 30.7.2015, preso atto dell’emanazione dei suindicati provvedimenti, ha stabilito che la sua attività potesse proseguire “attraverso l’amministrazione giudiziaria e limitatamente alla durata della stessa” e ha sospeso gli effetti della misura ex art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014.

Il Prefetto avrebbe dovuto invece disporre anche in via formale la revoca dell’interdittiva, con conseguente caducazione ex lege dei provvedimenti ex art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014 a carico della ricorrente.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. 5.10.2010, n. 207 - violazione e falsa applicazione della determinazione A.N.A.C. n. 1 del 10.1.2008 - falsa applicazione del Comunicato A.N.A.C. del 27.5.2015 - eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e sviamento.

Con nota prot. n. 0106631 del 24.8.2015, l'A.N.A.C. ha comunicato l’avvenuto inserimento dell’annotazione della Società -OMISSIS- nel Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici. Tuttavia tale annotazione ignorerebbe e non renderebbe, perciò, conoscibili alle stazioni appaltanti ed al mercato di settore i provvedimenti successivi all’interditiva, emessi dall’Autorità giudiziaria e dal Prefetto di Roma, in particolare il provvedimento prefettizio mediante il quale la società -OMISSIS- è stata autorizzata a proseguire la propria attività ed a partecipare anche a nuove gare.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali hanno depositato una memoria defensionale e documentazione.

Fissata la camera di consiglio del 26.11.2015 per la trattazione della domanda cautelare, si è disposto un rinvio al merito, su richiesta della parte ricorrente.

Quest’ultima ha prodotto una memoria conclusiva in vista della pubblica udienza del 17.5.2016, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 - Il presente ricorso ha per oggetto l’interdittiva antimafia individuata in epigrafe, disposta nei confronti della ricorrente -OMISSIS-, nonché il parere del Gruppo Ispettivo Antimafia assurto a presupposto, le note di comunicazione della stessa, la sua annotazione presso il Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici dell’ANAC ed i provvedimenti prefettizi successivi e conseguenti.

2 - Preliminarmente va detto in via generale che l’informazione interdittiva antimafia costituisce “la massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine organizzato” .

Essa è tesa alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, essendo finalizzata ad impedire che la libera concorrenza sia frustrata da possibili infiltrazioni mafiose e che la Pubblica Amministrazione si trovi ad avere rapporti con soggetti, la cui posizione sul mercato risulti alterata da influenze da parte del crimine organizzato.

Proprio in virtù ed in ragione della sua natura preventiva, evidentemente essa non richiede, per la sua adozione, la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell’impresa stessa da parte di queste.

2.1 - Pertanto, per giustificare l’adozione di un’interdittiva antimafia, non è necessario raggiungere il massimo grado di certezza dei suoi presupposti, né è necessario fare riferimento ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, essendo sufficiente la dimostrazione del pericolo del pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici ed indizianti che, considerati e valutati nel loro complesso, inducano ad ipotizzare la sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata.

Al riguardo rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento, mentre una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento o di più elementi non garantisce una visione complessiva della situazione dell’impresa e la possibile influenza da parte di uno o più sodalizi criminali.

2.2 - Ne consegue un’ampia potestà discrezionale attribuita all’organo istruttore, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico, in relazione alla ricerca ed alla valutazione di tale elementi, da cui poter desumere eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso.

2.3 - Tuttavia, se è vero che a base dell’informativa prefettizia possono essere posti elementi indizianti, anche se non accertati dal giudice penale, è altresì vero che quegli elementi non possono assurgere a presupposto, una volta che il giudice penale ne abbia accertato l’insussistenza.

2.4 - È necessario che rispetto a tali elementi, seppure indizianti e non accertati dal giudice penale, risulti un nesso con la compagine sociale o la governance o comunque l’attività della Società colpita da detto provvedimento. In altre parole, deve emergere una qualche influenza del sodalizio criminale sull’attività e sulle scelte di quest’ultima.

2.5 - Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa deve dar conto in modo organico e coerente di quei fatti, aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del “più probabile che non”, si possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussista.

Qualora i fatti emersi nel corso del procedimento risultino marcatamente opinabili, per cui si debbano effettuare collegamenti e valutazioni, il provvedimento prefettizio deve motivatamente specificare quali elementi ritenga rilevanti e come essi si leghino tra loro, indicando la valutazione di tali elementi eseguita in concreto.

2.6 - Pertanto il provvedimento deve dare contezza di un’adeguata istruttoria, da svolgersi con l’ampiezza di poteri ma anche con i limiti suindicati, tesa ad accertare e verificare gli elementi indizianti fondanti la sua emissione.

2.7 – La misura interdittiva deve fondarsi su elementi pertinenti ed attuali – e non già remoti - dai quali sia ragionevolmente desumibile un tentativo di ingerenza nella compagine sociale o comunque nell’esercizio dell’attività del soggetto destinatario.

2.8 - Il sindacato in sede giurisdizionale è diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione.

3 - Fatte queste dovute premesse di ordine generale, si precisa che l’esame condotto qui in concreto dal Collegio parte da un attento vaglio del contenuto del provvedimento interdittivo impugnato, alla luce anche delle doglianze mosse dalla Società ricorrente e tenuto comunque conto delle controdeduzioni fornite dall’Amministrazione.

4 - L’interdittiva antimafia censurata fa riferimento al procedimento penale intitolato “Mafia Capitale”, nel quale sarebbe risultato coinvolto il cd. “-OMISSIS-”, le cui figure apicali risulterebbero partecipi ad accordi di natura corruttiva nell’arco temporale 2011-2014. Di tale gruppo imprenditoriale sarebbe parte anche la Società ricorrente.

4.1 - Nel dettaglio, ivi sono riportati i nomi dei soggetti, già posti ai vertici di alcune delle suddette Società, coinvolti.

Non vi figura la Società ricorrente.

4.2 – L’interdittiva richiama altresì le ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Roma il 28.11.2014 ed il 29.5.2015, l’ordinanza del Tribunale del Riesame del 19.1.2015 e le sentenze della Corte di Cassazione in data 10.4.2015, soffermandosi sulle caratteristiche dell’attività criminosa posta in essere dall’associazione a delinquere di stampo mafioso capeggiata da -OMISSIS- e-OMISSIS-.

Essa evidenzia ancora che i soggetti indagati nella vicenda de qua , pur non ricoprendo attualmente cariche all’interno delle Società in esame, “nei fatti hanno agito quali esponenti dei soggetti economici interessati alle vicende amministrative” .

4.3 - Per sostenere lo stretto collegamento delle Società del Gruppo tra di loro e la circostanza che esse avrebbero beneficiato dei vantaggi ottenuti con “le illecite strategie” poste in essere nell’ambito dell’organizzazione criminale in questione, si sottolinea nel provvedimento interdittivo de quo che le sedi legali delle stesse sono ubicate al medesimo indirizzo e si evidenzia “la contemporanea presenza nella governance di alcune persone fisiche che hanno (o hanno avuto) cariche all’interno delle varie società o che si sono alternate tra di loro nelle varie cariche ricoperte” .

4.4 - Infine si illustrano i rapporti che sarebbero intercorsi tra le Società in parola e l’organizzazione criminale de qua .

5 - Dall’impianto motivazionale su cui poggia l’interdittiva antimafia qui censurata, sopra tratteggiato brevemente, non emergono quei rischi di infiltrazione mafiosa della Società ricorrente, necessari per procedere alla sua adozione.

6 - In primo luogo deve rimarcarsi che tale Società non figura alle pagine 2 e 3 dell’interdittiva antimafia, laddove sono riportate le Società del Gruppo i cui esponenti attuali o pregressi rispetto ai fatti contestati risulterebbero coinvolti.

Segnatamente sono ivi indicati soggetti ricoprenti cariche amministrative all’interno delle seguenti Società:-OMISSIS-.

Va detto in proposito che la ricorrente -OMISSIS- Onlus ha aderito al -OMISSIS- solo in data 15.2.2013, quando, in particolare, tanto -OMISSIS- erano cessati dalla carica, rispettivamente, di consigliere e di vice presidente del Consiglio di Amministrazione e di consigliere presso detto Consorzio.

6.1 - L’ordinanza di custodia cautelare del 28.11.2014 non è diretta nei confronti di alcuno dei soggetti ritenuti esponenti del “-OMISSIS-”, fatta eccezione per -OMISSIS-, al quale si contesta l’aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito nella l. n. 203 del 1991.

6.2 - Lo stesso è cessato, tuttavia, da detta carica all’interno del -OMISSIS- sin dal 1°.

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