TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-03, n. 202400380
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2024
N. 00380/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2023, proposto da P G, rappresentata e difesa dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Comune di Brescia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Systema Ambiente s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati F B, A M e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
- dell'atto dirigenziale n. 2353/2022 del 16.08.2022, conosciuto dalla ricorrente solo in data 23.09.2022, con il quale la Provincia di Brescia ha riesaminato, con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29- octies, comma 3 lett. a), del D. L.vo 152/2006 per l'adeguamento alle BAT conclusions per il trattamento dei rifiuti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al provvedimento provinciale n. 1158 del 18.04.2017 già rilasciata al gestore Systema Ambiente s.p.a.,
- nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
e per l'accertamento
- dell'illiceità delle condotte, con condanna dell'Amministrazione intimata al totale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dell'atto impugnato e delle relative condotte attuative.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e della Systema Ambiente s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 la dott.ssa M D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna ricorrente, sig.ra G, vive nelle vicinanze del sito dove insiste l’impianto della controinteressata, Systema Ambiente s.p.a., attiva nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
2. La Systema Ambiente s.p.a. è una società che da decenni si occupa di smaltimento, riciclaggio e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, gestendo dal 1982 nel territorio del Comune di Brescia, in Via dei Santi n.58, a circa 30 metri dall’abitazione della ricorrente, una piattaforma integrata per il trattamento di rifiuti per conto terzi che costituisce una delle più grandi piattaforme polifunzionali per lo smaltimento delle suddette tipologie di rifiuti provenienti da tutte le zone d’Italia e, in parte, d’Europa.
3. A partire dalla fine degli anni '90 del secolo scorso, a causa delle emissioni prodotte dall’impianto, la ricorrente ha proposto numerosi ricorsi con i quali aveva contestato che fossero stati autorizzati ampliamenti e aumento di quantitativi di rifiuti trattati, modifiche che avrebbero configurato un impianto nuovo e non un mero rinnovo delle autorizzazioni esistenti.
4. Le vicende processuali possono essere così sinteticamente richiamate:
- con la risalente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 6 novembre 1998, n. 1440, era stata confermata la sentenza di questo T.A.R. del 13 aprile 1996, n. 433, che aveva respinto i tre ricorsi promossi contro i rinnovi degli atti autorizzativi regionali, ritenuto che gli stessi non configurassero nuove autorizzazioni o nuovi impianti;
- successivamente, il Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2008, n.5124, aveva riformato la sentenza di questo T.A.R. dell’11 agosto 2007 n. 726, che aveva respinto il ricorso di primo grado della sig. G, con il quale era stato chiesto il risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima, ricorso proposto dopo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5715/2004, che aveva annullato i rinnovi delle autorizzazioni ambientali, perché non preceduti dalla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), valutazione nel frattempo esperita e rilasciata nel 2004 dal Ministero dell’ambiente;
- con la sentenza n. 5893 del 30 settembre 2009, la V sezione del Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza n.782/2005 di questo T.A.R., che aveva respinto sei ricorsi e dichiarato improcedibile il settimo, ricorsi tutti promossi contro gli atti autorizzativi regionali e contro il provvedimento ministeriale di V.I.A. del 2004;
- con la sentenza n.787 del 27 maggio 2010, questo T.A.R. dichiarava irricevibile per tardività, stante l’avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL regionale del marzo 2008, con valore di pubblicità legale riconosciuta ai fini della decorrenza del termine per impugnare, il ricorso R.G. n. 403/2010 con il quale la ricorrente aveva impugnato l’atto regionale n. 11067/2007 che aveva rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l’impianto della controinteressata.
5. In ultimo, il 18 gennaio 2023 la ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo