TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-09-11, n. 201809270

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-09-11, n. 201809270
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809270
Data del deposito : 11 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2018

N. 09270/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12608/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12608 del 2015, proposto dai sigg.ri S C, M L, O N, C E, V P, D P A, R I, P L, G A, C S, B C, G S, P P, S E, Q R, B M, P A, L E, L A, M S, A S, L A, P C, A D, B F, P L, R M, T M, M M, N M, D'Angeli Piero, P R A, P S, B S, V S, S S, A S, D'Annibale Stefania, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurilio D'Angelo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro Da Cortona, 8;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 19.12.2014 con cui viene applicato l’art. 22, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114, nonché di tutti gli atti prodromici, presupposti e conseguenti non esclusa la normativa citata;

della delibera non pubblicata né notificata agli interessati, ma allegata alla nota n. 0044135 del 6.07.15, diretta al sig. S C che ha presentato apposita istanza di accesso agli atti amministrativi in rappresentanza dei dipendenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, ritualmente notificato in data 8 ottobre 2015 e depositato in data 30 ottobre 2015, i ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora in poi “Agcm” o “Autorità”), impugnano la delibera del 19 dicembre 2014 con cui l’Autorità aveva dato applicazione all’articolo 22, comma 5, del d.l. 90 del 2014, che dispone la riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico accessorio del personale dei dipendenti delle amministrazioni elencate all’articolo 1 del Decreto Legge, tra cui anche l’Agcm.

Impugnano altresì le delibere non conosciute ma allegate alla nota 0044135 del 6 luglio 2015, indirizzata al ricorrente S C, in risposta alla richiesta di istanza di accesso agli atti presso l’Agcm inviata dallo stesso in qualità di rappresentante dei dipendenti.

Avverso i predetti atti i ricorrenti articolano i seguenti motivi di gravame:

1) eccesso di potere per contrasto al principio del giusto procedimento con la partecipazione democratica dei destinatari, con violazione dell’art. 97 della Costituzione e delle regole dettate dagli artt. 1 e 7 della legge n. 241/90, in quanto l’Autorità avrebbe omesso di avviare il contraddittorio con le parti nell’iter procedimentale da cui è scaturita la delibera impugnata;

2) eccesso di potere per sviamento e violazione del comma 2 dell’art. 11 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, il T.U. delle norme sul Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, revisionato in ordine alla struttura del trattamento economico del personale dipendente con Accordo del 30 dicembre 2003, come modificato con il successivo dell’8 luglio 2010, non derogati dall’art. 22, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, peraltro in contrasto con l’art. 36 della Costituzione;
carenza di istruttoria e assenza di trasparenza del/dei provvedimenti impugnati. La delibera impugnata avrebbe erroneamente applicato il taglio del 20%, che l’articolo 22, comma 5, del d.l. 90 del 2014 prevede come percentuale minima per la riduzione del “trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti”, a voci che, invece, sarebbero riconducibili al trattamento economico fondamentale dei dipendenti dell’Autorità (alcune delle quali incluse nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), con ciò violando quanto disposto in materia dal Regolamento del personale dell’Autorità, dagli accordi sindacali vigenti e dagli articoli 36 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per travisamento della norma che i provvedimenti impugnati erano destinati ad applicare e la cui istruttoria è inficiata da motivazione illogica, irragionevole ed incongrua che si risolve in palese violazione di legge, in quanto l’Autorità avrebbe operato travisando la finalità del legislatore dell’articolo 22, comma 5, d.l. 90/2014, e senza tenere conto degli accordi perequativi del trattamento dei dipendenti dell’Autorità a personale della Banca d’Italia e senza fornirne una specifica motivazione nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento;

4) eccesso di potere per disparità di trattamento dei ricorrenti con il personale di pari livello di Banca d’Italia, con il quale, nonostante le modifiche ed integrazioni agli articoli 39, 47 e 53 del T.U., l’art. 22 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 non solo ha impedito la perequazione, ma ha anche modificato in pejus (e non per un tempo limitato e non superiore ad un esercizio finanziario) quello economico, pur in presenza dell’identica posizione giuridica;
violazione della previsione della necessità di bilancio, la sola che, in relazione al pronunciamento della Corte Costituzionale, giustifica il congelamento degli adeguamenti programmati e contrattualizzati e non anche la riduzione dei compensi accessori.

La delibera impugnata avrebbe determinato una disparità di trattamento del personale dell’Agcm rispetto a quello di Banca d’Italia, venendo meno all’equiparazione del trattamento economico dei dipendenti delle due amministrazioni stabilito dall’articolo 11, comma 2, della legge. 287/1990.

Alla luce dei suddetti motivi di diritto, e previa richiesta di misura cautelare ex articolo 56 del c.p.a, i ricorrenti chiedono di dichiarare nulla o di annullare, revocare o comunque modificare la delibera impugnata, e tutti gli atti ad essa connessi, prodromici e/o consequenziali.

Chiedono altresì, in via gradata, di disporre una consulenza tecnica per la determinazione del risarcimento dovuto a ciascuno dei ricorrenti in relazione alle restituzioni di quanto trattenuto sui titoli colpiti dall’illecita riduzione, nonché in relazione all’omesso versamento di tutti o di parte dei contributi comunque dovuti sul futuro trattamento pensionistico e T.F.R. e con la rivalutazione ed interessi compensativi.

Chiedono, infine, la condanna dell’Autorità al risarcimento dei danni.

Il 2 novembre 2015, con decreto n. 4755/2015, il Presidente di questo Tribunale respinge la domanda cautelare monocratica proposta ex art. 56 c.p.a. e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 novembre 2015.

In data 5 novembre 2015 si costituisce in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per la difesa dell’Agcm e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, con successiva memoria, depositata il successivo 14 novembre 2015, oltre a resistere nel merito, rileva il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a sindacare delibere che costituiscono espressione di doverosa applicazione dell’art. 22 del d.l. 90/2012.

Nella camera di consiglio del 18 novembre 2015 i ricorrenti rinunciano alla misura cautelare.

Il 7 giugno 2018 l’Amministrazione resistente deposita documentazione, attestante l’avvenuta comunicazione alle sigle sindacali del contenuto della delibera impugnata, alla luce della quale, nella memoria depositata il successivo 14 giugno 2018, ribadisce le ragioni a sostegno della inammissibilità ed infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione e fa istanza di cancellazione dal ricorso introduttivo di alcune espressioni ritenute offensive e sconvenienti.

I ricorrenti, in data 18 giugno 2018, insistono con memoria per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 18 luglio 2018 la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente accogliere la richiesta di estromissione dal presente giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri formulata dall’Avvocatura, stante il difetto di legittimazione passiva di tale organo, nei cui riguardi nella controversia all’esame non vengono svolte censure né spiegate domande da parte dei ricorrenti.

Nel merito il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione in rito sollevata dall’Autorità.

Oggetto della controversia è la delibera con cui l’Autorità intimata ha dato attuazione alle riduzioni del trattamento accessorio disposte dall’art. 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

La suddetta previsione statuisce che “a decorrere dal 1° luglio 2014, le Autorità Indipendenti provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti”.

L’Autorità ha applicato la suddetta previsione, nella misura fissata nel minimo del 20%, a tutte le voci del trattamento economico, risultanti dall’elencazione contenuta negli artt. 39, 47 e 53 del Regolamento, caratterizzate da variabilità e provvisorietà, quali: l’indennità residenti parte fissa conviventi, l’indennità di turno, di cassa, lo straordinario, la diaria e il contributo di viaggio del trattamento di missione oltre ai premi corrisposti una tantum.

Avverso la operata riduzione di detti trattamenti i dipendenti insorgono e con il primo motivo di doglianza deducono l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ovvero la violazione del principio del giusto procedimento e del principio di cui all’art. 97 Cost.

Il motivo è infondato.

Va, innanzitutto, premesso che le decurtazioni sul trattamento accessorio dei dipendenti delle Autorità sono state disposte con norma di legge di cui le delibere impugnate, costituiscono, in parte qua, atto vincolato.

Per quanto concerne le voci del trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti a cui applicare la decurtazione, si evidenzia che la composizione del trattamento economico dei dipendenti dell’AGCM è frutto dell’Accordo con i sindacati del 9 luglio 2010 con il quale si è accolta la seguente articolazione, ritenuta corrispondente al trattamento economico previsto dal Regolamento del Personale della Banca d’Italia:

1) retribuzione di livello;

2) premio di risultato;

3) indennità dei vicesegretari generali e dei direttori generali;

4) premio di presenza in parte variabile;

5) incremento efficienza aziendale;

6) indennità di residenza fissa – conviventi;

7) prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro

8) eventuale assegno ad personam.

A dette voci, per il personale operativo, si aggiungono le indennità di laurea e di cassa.

Ciò premesso, va precisato che le sigle sindacali conoscevano il contenuto della delibera impugnata.

Anzitutto, nel verbale del 9 luglio 2014 si è dato atto che l’Autorità, decidendo della sola questione della riduzione dell’indennità del Vice Segretario Generale e Direttori Generali, dava “mandato al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto di risentire le OO.SS. sulle modalità applicative delle norme”.

Nella successiva riunione del 30 luglio 2014, come si evince dalla nota della Direzione Bilancio e Ragioneria del 31 luglio 2014, partecipavano anche le sigle sindacali, le quali suggerivano all’Autorità di attendere la conversione in legge del d.l. 90/2014 e rinviare, a tal fine, la decisione in merito all’applicazione dell’art. 22, comma 5, del decreto citato;
decisione, come si spiega nella nota, in ogni caso rimessa al Collegio dell’Autorità.

In data 9 ottobre 2014 si è tenuta una riunione sindacale, nella quale le OO.SS. e la delegazione trattante per conto dell’Antitrust hanno discusso circa gli effetti della riduzione del 20% operata dagli uffici tecnici del personale dell’Autorità sulla maggiorazione prevista per gli straordinari.

Infine, emerge dagli atti di causa che le sigle sindacali SIAG, FIBA, CISL,

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