TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-12-29, n. 202003096
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Pubblicato il 29/12/2020
N. 03096/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01423/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 23 aprile 2019, nella parte in cui il Comune di Misilmeri ha disposto, in esito all’istanza del ricorrente di proroga e rimodulazione del PAI ex art. 14 L. n. 328/2000, l’erogazione di sole 22/23 ore settimanali di servizi domiciliari/extra domiciliari per il recupero e l’integrazione sociale in luogo delle 24 giornaliere previste dal Piano personalizzato ex art. 14 elaborato dalla UVM Integrata;
- ove occorra, delle note prot. -OMISSIS-dell’A.S.P. Palermo U.O.S. Integrazione socio sanitaria e prot. -OMISSIS-dell’A.S.P. Palermo Distretto Misilmeri;
- ove necessario, del Piano di Zona (2013/2015) del Distretto Socio Sanitario 36, nella parte in cui non ha previsto risorse adeguate a dare completa attuazione al PAI ex art. 14 L. n. 328/2000 predisposto in favore del ricorrente.
Visti il ricorso, l’atto di riassunzione e i relativi allegati;
Vista la sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n.-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, ex art. 73 comma 3, c.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Misilmeri;
Viste le note di udienza con le quali la parte ricorrente ha chiesto che la causa passasse in decisione;
Vista la memoria depositata il 21 dicembre 2020 da parte ricorrente ex art. 73 comma 3, c.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. B S nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso depositato in data 24.6.2019, la parte ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Misilmeri e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, chiedendo l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a., del provvedimento nota prot. n. -OMISSIS-, notificato il 23 aprile 2019, nella parte in cui il Comune di Misilmeri ha disposto, in esito all'istanza del ricorrente di proroga e rimodulazione del PAI ex art. 14 L. n. 328/2000, l'erogazione di sole 22/23 ore settimanali di servizi domiciliari/extra domiciliari per il recupero e l'integrazione sociale in luogo delle 24 ore giornaliere indicate nella valutazione multidimensionale elaborata dalla UVM Integrata;
Premesso che, con sentenza n. -OMISSIS-del giorno 5 settembre 2019, pronunciata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione;
Letta la sentenza n. -OMISSIS-del giorno 13 febbraio 2020, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato, con rinvio al giudice di primo grado, la sentenza n. -OMISSIS-di questo Tribunale Amministrativo Regionale, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo sulla res controversa;
Visto l’atto di riassunzione, notificato alle amministrazioni resistenti il 15 maggio 2020 e depositato il 22 maggio 2020;
Considerato che, dopo la rituale riassunzione del giudizio, è stata celebrata la fase cautelare, all’esito della quale questo TA.R. ha ordinato – con ordinanza n. -OMISSIS-– al Comune resistente il riesame dell’istanza di rimodulazione delle ore di assistenza domiciliare ed extradomiciliare alla stregua della valutazione elaborata dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare Integrata, nel termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza;
Ritenuto che alla predetta ordinanza cautelare il Comune di Misilmeri non ha dato seguito;
Considerato che, con atto depositato il 16.06.2020, il Comune di Misilmeri si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria del 19.11.2020 ha concluso per il difetto di giurisdizione del G.A. e l’infondatezza della domanda avversaria;
Considerato che, con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata l’11.12.2020, il Collegio – ritenuto “ necessario sottoporre al contraddittorio con le parti la questione preliminare di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte aveva chiesto il rinnovo, con rimodulazione del piano assistenziale in scadenza (della durata di dodici mesi) per il successivo anno 2019, ormai trascorso ” – ha riservato la decisione e assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., termine di dieci giorni per il deposito di memorie deduttive;
Letta la memoria del 21.12.2020, con la quale la parte ricorrente ha prospettato la persistenza dell’interesse all’accertamento nel merito dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai fini della successiva proposizione di una azione di danni per il periodo in cui è stato sprovvisto della necessaria assistenza;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto che la giurisdizione amministrativa sull’oggetto della domanda non possa essere rimessa in discussione, poiché sulla questione si è formato il giudicato interno in conseguenza dell’omessa impugnazione, a mezzo di ricorso per cassazione, della sentenza n. -OMISSIS-del C.G.A.R.S. che ha statuito sulla giurisdizione di questo giudice;
Considerato che, in ragione del tempo trascorso e del tenore della domanda amministrativa (tendente al rinnovo per l’anno 2019 del piano assistenziale in scadenza, con rimodulazione delle ore di assistenza specialistica da assegnare), l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, mentre è da ritenere che persista l’interesse – esplicitato dalla parte nella memoria da ultimo depositata – alla dichiarazione dell’illegittimità dello stesso ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto, nel merito delle censure sollevate dalla parte ricorrente, che “ una volta che il progetto individuale, predisposto dal Comune d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, abbia individuato, anche tenendo conto delle risorse disponibili in base ai piani di settore, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale e i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, la P.A. ha il dovere di erogare quelle prestazioni e quei servizi ” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 24-09-2020, n. 20165);
Considerato che la mancata attuazione degli interventi previsti dal PAI la cui erogazione è di competenza del Comune non può quindi trovare giustificazione nella mera insufficienza delle risorse a disposizione nel Piano di zona, “ dovendo ritenersi che l’Amministrazione sia tenuta a destinare risorse finanziarie adeguate all’adempimento degli obblighi di legge in funzione dell’assistenza dei soggetti versanti in condizione di disabilità gravissima ” (C.G.A. ord. n. 311/2016), se del caso attingendo dal proprio bilancio ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4, L.n. 328/2000;
Ritenuto, pertanto, che la nota prot. n. -OMISSIS- è illegittima nella parte in cui ha previsto l'erogazione di sole 22/23 ore settimanali di servizi domiciliari/extra domiciliari per il recupero e l'integrazione sociale in luogo delle 24 ore giornaliere indicate nella valutazione multidimensionale elaborata dalla UVM Integrata e che tale va dichiarata, ai fini risarcitori, con conseguente accoglimento entro questi limitati fini del ricorso;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in relazione alla domanda di annullamento e che, sussistendo un limitato interesse all’eventuale successiva azione risarcitoria, va disposto l’accoglimento della domanda di accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione, fatto salvo l’ulteriore successivo esercizio dei poteri amministrativi in relazione alla vicenda in esame;
Considerato che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza del Comune di Misilmeri e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale (non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa);