TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-04-16, n. 202000218

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-04-16, n. 202000218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000218
Data del deposito : 16 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2020

N. 00218/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00256/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Angelo Borrelli in Ancona, corso Matteotti, 54;

contro

U.T.G. - Prefettura -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

-del decreto prot.-OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-con il quale la Prefettura -OMISSIS- ha respinto il ricorso avverso il provvedimento Cat. -OMISSIS-, con il quale il Questore -OMISSIS- ha revocato la licenza di porto di fucile per uso sportivo;

-del decreto -OMISSIS-emesso dalla Prefettura -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, (avverso il quale è stato proposto in data -OMISSIS-ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, sul quale si è formato il silenzio rigetto) con il quale veniva disposto il divieto di detenere armi e munizioni o altro materiale esplodente nonchè di ogni altro connesso, presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura -OMISSIS-, del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone di essere dedito all’attività venatoria, avendo per tale motivo acquistato nel corso del tempo varie armi ed ottenuto le relative autorizzazione, mantenendo la massima cura nell’utilizzo delle armi e, in particolare, custodendole all’interno di un armadietto blindato chiuso a chiave.

Ciò nonostante, in data -OMISSIS-il figlio -OMISSIS- del ricorrente sottraeva la chiave e, impossessatosi di una pistola, si suicidava.

In data -OMISSIS-gli è stata quindi revocata dalla Questura -OMISSIS- la licenza di porto di fucile, impugnata con ricorso gerarchico alla Prefettura -OMISSIS-, respinto con provvedimento -OMISSIS-. In data -OMISSIS-è stato disposto il divieto di detenzione armi dalla medesima Prefettura -OMISSIS-, anche esso impugnato con ricorso gerarchico su cui si è formato il silenzio rigetto.

Avverso i provvedimenti in epigrafe è stato proposto il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, con riferimento all’omissione della partecipazione procedimentale del ricorrente;

2) eccesso di potere, incongruità illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi formulato nei riguardi del ricorrente.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 19 febbraio 2020 il ricorso è stato assegnato in decisione.

1 Il ricorso è infondato.

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